Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2023, n. 10116
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Testo completo
l ricorso iscritto al n. 7234/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente–
contro
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. (incorporante Circumvesuviana s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour, con l’Avv. M G M, che la rappresenta e difende, per procura speciale. –controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8074/11/2018, depositata il 26 settembre 2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. M C nella pubblica udienza del 14 marzo 2023, ex art. 23, comma 8 - bi s, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla IRAP-DEDUCIBILITA’- CUNEO FISCALE legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022,n. 198;
FATTI DI CAUSA
1.Circumvesuviana s.r.l. (successivamente incorporata nell’Ente Autonomo Volturno s.r.l.), esercente il trasporto ferroviario di passeggeri, presentò istanza di rimborso avente ad oggetto la restituzione di parte dell’Irap relativa all’anno d’imposta 2010, deducendo di averla versata prudentemente in misura integrale, ma di avere diritto all’agevolazione consistente nella deduzione del c.d. cuneo fiscale dalla base imponibile dell’Irap. All’istanza della contribuente l’Agenzia delle Entrate oppose il diniego, rilevando che l’istante -affidatario dalla Regione Campania del servizio pubblico di trasporto locale e regionale, con contratto stipulato con lo stesso ente territoriale- non aveva diritto al beneficio, non spettante alle imprese operanti in concessione ea tariffa nei servizi pubblici.
2.Avverso il diniego la contribuente propose ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che lo accolse.
3.Contro la sentenza di primo grado l’Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato, ritenendo innanzitutto che il rapporto tra la contribuente e la Regione Campania dovesse qualificarsi piuttosto come appalto di servizi, in difetto della traslazione del rischio economico d’impresa sulla società affidataria, che riceveva un corrispettivo dall’ente affidante, ed aggiungendo che comunque la contribuente neppure operava “a tariffa”, atteso che i prezzi versati dall’utenza non erano comunque integralmente remunerativi dei relativi costi.
4.L’Amministrazione ha quindi introdotto ricorso per la cassazione della decisione di secondo grado, affidandolo a tremotivi. La contribuente si è difesa con controricorso. Il Procuratore generale ha prodotto conclusioni scritte, chiedendo di accogliere il primo motivo di ricorso e di ritenere assorbiti i restanti. Ambedue le parti hanno prodotto memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., con riferimento all’ art. 11 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997 ed 1, comma 226, della legge n. 296 del 2006, assumendo che, contrariamente a quanto accertato dalla CTR., l’impresacontribuente svolgeva l’ attività in questione operando in regime di concessione di servizio pubblico ed a t ariffa, per cui non aveva diritto alla deduzione.
2.Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la mera apparenza della motivazione resa dalla CTR sulla questione di cui al primo motivo, poiché il giudice d’appello avrebbe ignorato le relative considerazioni erariali riferite al precedente motivo.
3.Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di appello, relativo alla contestazione della carenza probatoria in ordine alla quantificazione della pretesa restitutoria, con riferimento ai presupposti della deduzione ed ai relativi calcoli, che il giudice di seconde cure non avrebbe verificato, omettendo ogni pronuncia sul quantum debeatur.
4.I primi due motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati, in quanto la sentenza impugnata ha deciso la controversia facendo buon governo dei consolidati principi giurisprudenziali espressi da questa Corte in materia ed esponendo, attraverso la motivazione, una sintetica - ma completa e coerente - ricostruzione del percorso logico-giuridico attraverso il quale è pervenuta all’applicazione delle relative norme alla fattispecie concreta, tenuto conto dei dati documentali e delle difese delle parti.
5.Nel caso di specie si discute dell’applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n.296, il quale esclude dal beneficio fiscale della deduzione, ai fini Irap, di alcune poste relative al costo del lavoro, le « imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti». La Commissione Europea, con la decisione C(2007) n. 4133, del 12 ottobre 2007, ha ritenuto di non sollevare obiezioni relativamente alla misura di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2,3 e 4, d.lgs. n. 446 del 1997, in ragione della neutralità dell'esclusione rispetto ai servizi operanti in concessione ed a tariffa. Premesso che, ai fini dell’esclusione del beneficio, debbono concorrere ambedue i presupposti di legge della “concessione” e della “tariffa”, in ordine al primo questa Corte ha già avuto occasione di precisare che «In tema di IRAP, poiché le imprese che svolgono attività regolamentata (cd. "public utilities"), caratterizzate dall'operare in regime di concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli sgravi sul costo del lavoro (cd. cuneo fiscale) previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, a fini agevolativi di riduzione della base imponibile rileva il regime in cui opera il contribuente, tenuto conto che nella concessione il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre nel contratto di appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante.» (Cass.
contro
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. (incorporante Circumvesuviana s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour, con l’Avv. M G M, che la rappresenta e difende, per procura speciale. –controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8074/11/2018, depositata il 26 settembre 2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. M C nella pubblica udienza del 14 marzo 2023, ex art. 23, comma 8 - bi s, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla IRAP-DEDUCIBILITA’- CUNEO FISCALE legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022,n. 198;
FATTI DI CAUSA
1.Circumvesuviana s.r.l. (successivamente incorporata nell’Ente Autonomo Volturno s.r.l.), esercente il trasporto ferroviario di passeggeri, presentò istanza di rimborso avente ad oggetto la restituzione di parte dell’Irap relativa all’anno d’imposta 2010, deducendo di averla versata prudentemente in misura integrale, ma di avere diritto all’agevolazione consistente nella deduzione del c.d. cuneo fiscale dalla base imponibile dell’Irap. All’istanza della contribuente l’Agenzia delle Entrate oppose il diniego, rilevando che l’istante -affidatario dalla Regione Campania del servizio pubblico di trasporto locale e regionale, con contratto stipulato con lo stesso ente territoriale- non aveva diritto al beneficio, non spettante alle imprese operanti in concessione ea tariffa nei servizi pubblici.
2.Avverso il diniego la contribuente propose ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che lo accolse.
3.Contro la sentenza di primo grado l’Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato, ritenendo innanzitutto che il rapporto tra la contribuente e la Regione Campania dovesse qualificarsi piuttosto come appalto di servizi, in difetto della traslazione del rischio economico d’impresa sulla società affidataria, che riceveva un corrispettivo dall’ente affidante, ed aggiungendo che comunque la contribuente neppure operava “a tariffa”, atteso che i prezzi versati dall’utenza non erano comunque integralmente remunerativi dei relativi costi.
4.L’Amministrazione ha quindi introdotto ricorso per la cassazione della decisione di secondo grado, affidandolo a tremotivi. La contribuente si è difesa con controricorso. Il Procuratore generale ha prodotto conclusioni scritte, chiedendo di accogliere il primo motivo di ricorso e di ritenere assorbiti i restanti. Ambedue le parti hanno prodotto memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., con riferimento all’ art. 11 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997 ed 1, comma 226, della legge n. 296 del 2006, assumendo che, contrariamente a quanto accertato dalla CTR., l’impresacontribuente svolgeva l’ attività in questione operando in regime di concessione di servizio pubblico ed a t ariffa, per cui non aveva diritto alla deduzione.
2.Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la mera apparenza della motivazione resa dalla CTR sulla questione di cui al primo motivo, poiché il giudice d’appello avrebbe ignorato le relative considerazioni erariali riferite al precedente motivo.
3.Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di appello, relativo alla contestazione della carenza probatoria in ordine alla quantificazione della pretesa restitutoria, con riferimento ai presupposti della deduzione ed ai relativi calcoli, che il giudice di seconde cure non avrebbe verificato, omettendo ogni pronuncia sul quantum debeatur.
4.I primi due motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati, in quanto la sentenza impugnata ha deciso la controversia facendo buon governo dei consolidati principi giurisprudenziali espressi da questa Corte in materia ed esponendo, attraverso la motivazione, una sintetica - ma completa e coerente - ricostruzione del percorso logico-giuridico attraverso il quale è pervenuta all’applicazione delle relative norme alla fattispecie concreta, tenuto conto dei dati documentali e delle difese delle parti.
5.Nel caso di specie si discute dell’applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n.296, il quale esclude dal beneficio fiscale della deduzione, ai fini Irap, di alcune poste relative al costo del lavoro, le « imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti». La Commissione Europea, con la decisione C(2007) n. 4133, del 12 ottobre 2007, ha ritenuto di non sollevare obiezioni relativamente alla misura di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2,3 e 4, d.lgs. n. 446 del 1997, in ragione della neutralità dell'esclusione rispetto ai servizi operanti in concessione ed a tariffa. Premesso che, ai fini dell’esclusione del beneficio, debbono concorrere ambedue i presupposti di legge della “concessione” e della “tariffa”, in ordine al primo questa Corte ha già avuto occasione di precisare che «In tema di IRAP, poiché le imprese che svolgono attività regolamentata (cd. "public utilities"), caratterizzate dall'operare in regime di concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli sgravi sul costo del lavoro (cd. cuneo fiscale) previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997, a fini agevolativi di riduzione della base imponibile rileva il regime in cui opera il contribuente, tenuto conto che nella concessione il corrispettivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre nel contratto di appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante.» (Cass.
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