Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2010, n. 17683
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Lo studio professionale associato anche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 cod. civ., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso. (Principio affermato dalla S.C. relativamente ad azione revocatoria rivolta nei confronti di studio professionale associato relativa ad un pagamento eseguito con assegno intestato a professionista).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO GILARDONI in persona di ON LO NI, ON DO e ON NN, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27, presso gli Avv.ti Mereu Giacomo e Paolo Mereu che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FINANZIARIA IMMOBILIARE EMILIA ROMAGNA - F.I.M.E.R. s.p.a., fallita, in persona del curatore pro tempore, con domicilio eletto in Roma, via Marziale n. 36, presso l'Avv. Concetta M. Rita Trovato, rappresentata e difesa dall'Avv. Lenzi Gabriele, come da procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Bologna n. 460 depositata il giorno 11 marzo 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 10 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l'Avv. Paolo Mereu per il ricorrente e l'Avv. Concetta Trovato, con delega, per la controricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fallimento F.I.M.E.R. s.p.a. conveniva in giudizio avanti al tribunale di Bologna lo Studio Associato ON al fine di sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 64, L. Fall. del pagamento di lire 12.230.000 ricevuto a fronte delle prestazioni professionali effettuate dai notai associati allo studio in favore dì società diverse dalla fallita benché appartenenti allo stesso gruppo. Pur a fronte dell'eccezione del convenuto secondo cui solo la somma di L. 10.900.000 era riferibile a prestazioni rese a favore di società diverse dalla F.I.M.E.R. e che comunque non era ravvisabile il requisito della gratuità, stante il comune interesse del gruppo alle prestazioni rese, il tribunale accoglieva la domanda per l'importo di L. 12,300.000, oltre accessori. Proponeva appello lo studio soccombente che veniva accolto limitatamente alla riduzione dell'importo revocato, quantificato in L. 10.900.000 (pari a Euro 5.629,38), e respinto nel resto con carico delle spese.
Ricorre per cassazione lo Studio associato affidandosi a quattro motivi, illustrati anche con memoria, con i quali contesta il mancato riconoscimento del difetto della sua legittimazione passiva, la ritenuta gratuità dell'atto revocato, la carenza di autorizzazione all'azione in capo al curatore, la liquidazione delle spese. Resiste l'intimata curatela con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso attiene alla ritenuta legittimazione dello studio notarile associato, sostenendosi da parte del ricorrente che sarebbe carente innanzitutto l'autonoma legittimazione processuale dell'associazione tra professionisti in generale e che comunque nella fattispecie, posto che il pagamento era stato effettuato mediante assegno intestato unicamente dal Notaio LO NI ON, sarebbe insussistente la legittimazione sostanziale ed errata sarebbe la ritenuta novità della questione in quanto sollevata solo in grado d'appello.
Il motivo è infondato.
Quanto al primo profilo è principio già affermato dalla Corte, da quale non ravvisa motivi per discostarsi il Collegio, quello secondo cui "Quantunque privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 c.c., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso" (Cassazione civile, sez. 1, 23 maggio 1997, n. 4628). Ciò posto, e rammentato che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio