Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2022, n. 10878

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2022, n. 10878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10878
Data del deposito : 5 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ed entro un ter- mine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione».

6. Il fatto oggetto della censura, ossia lo svolgimento della verifica del 15.3.2007 e la consegna del processo verbale di constatazione a sog- getto che al tempo non rivestiva la qualità di socio né di amministra- tore della società semplice agricola, non è controverso. Al proposito, inoltre, non ha rilevanza la difesa dell'Agenzia secondo cui la società semplice ancora al momento del deposito del ricorso per Cassazione era intestata oltre che M G e A anche a M L. E' poi tautologica l'affermazione secondo la quale la presenza di L M in luogo dell'effettivo legale rappresentante al momen- to della verifica fiscale e della consegna del p.v.c., avvenuta il 15 marzo 2007, non avrebbe leso il contraddittorio. Infatti, l'art.63 del d.P.R. n.600 del 1973 prevede che il contribuente può farsi rappre- sentare solo da un procuratore generale o speciale per iscritto e, an- che se i rapporti di parentela ai sensi del secondo comma dell'art.63 rendono superflua l'autenticazione della delega, la motivazione della CTR non dà evidenza di alcuna delega scritta nel caso di specie né questa è stata oggetto di allegazione da parte di alcuna parte.

7. La carenza non è superata neppure dalla ulteriore deduzione del- l'Agenzia, secondo cui la società agricola aveva comunicato all'Ammi- nistrazione finanziaria, sin dall'inizio della propria attività, che L M ne era socio e, quindi, ai fini della gestione della società sempli- ce anche amministratore e legale rappresentante ex art. 2266 cod. civ.. Infatti, l'art.35 commi 2 e 3 del d.P.R. n.633 del 1972, nel testo ap- plicabile ratione temporis al momento degli avvisi risultante dal d.l. del 04/07/2006 n. 223, articolo 37, prevede che «In caso di variazio- ne di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'atti- vità, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle en- trate.».

8. In particolare, per quanto qui interessa dalla dichiarazione di inizio attività di cui al comma 2 devono risultare: «b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza, quella amministrativa e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza». Quindi, non doveva essere comunicata all'Agenzia qualsiasi variazione della compagine sociale e dell'amministrazione, bastava che fosse noto il codice fiscale di almeno una delle persone che avevano la rap- presentanza della società e, nel caso in esame, l'Agenzia a ben vede- re non ha reso noto se al momento della verifica fiscale legale rap- presentante fosse una o più persone.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi