Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2020, n. 20573
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seguente SENTENZA sul ricorso presentato da B G, nato a Torino il 17/12/1951 avverso la sentenza del 09/05/2019 della Corte di appello di Genova;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E A;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F Z, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa il 26 settembre 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia, escludendo la recidiva e riducendo la pena inflitta a G B - che aveva rinuncìato agli altri motivi della sua impugnazione - in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 2, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di illustrare le ragioni per le quali aveva ritenuto di non poter prosciogliere il prevenuto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e omesso esaminare il motivo riguardante la confisca del denaro e della vettura in sequestro.
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