Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/01/2022, n. 02346
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28335/2019 R.G. proposto da R F, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Milena M D N e G D G, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Reno n. 22;- ricorrente - ,20.2) contro 2A59 A M F, rappresentato e difeso dall'avv. G F M, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Decio N M, in Roma, via Castiglion del Lago n. 3;- controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3059 del 21 maggio 2019, pubblicata il 6 giugno 2019, notificata il 25 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere I A. FATTI DI CAUSA La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto da R F avverso la sentenza del Tribunale dell'omonima città che aveva respinto la domanda risarcitoria formulata dalla predetta nei confronti del convenuto A M F -all'epoca suo marito convivente- per arbitraria intestazione al PRA e impossessamento dell'autocarro "Euro Gago", di cui era divenuta proprietaria esclusiva in forza di una donazione effettuata dalla propria madre, A F Z e, precisamente di una somma di denaro costituente parte del prezzo e caparra confirmatoria del preliminare di vendita di un terreno in favore di A S B il quale, anziché corrispondere in contanti alla venditrice Z la somma di euro 30.988,00, le aveva alienato per detto importo il menzionato autocarro. Avverso la sentenza di appello, la soccombente propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso A M F. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta "Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n.4 c.p.c.";si duole nella sostanza che la 2 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 28335/2019 Pres. R.G.A. Frasca Est. I. Ambrosi Corte territoriale, pur considerando l'effettiva proprietà dell'autocarro trasferita dal Bovino alla Ferrara, non ha ritenuto "arbitraria" la condotta posta in essere dal F, terzo rispetto alla vendita dell'autocarro, il quale profittando del suo "stato" dell'epoca, di coniuge della ricorrente, si è intestato arbitrariamente e fraudolentemente l'autocarro e ciò perché sempre secondo la Corte di appello "(...) era l'unico soggetto munito di un titolo idoneo per l'intestazione del veicolo a suo nome". 1.1. Va anzitutto richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, menzionato anche da parte ricorrente - secondo cui il contenuto essenziale della motivazione è costituito dagli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830 - 01;conforme Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526 - 01) -;il medesimo orientamento ravvisa la presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (da ultimo, conforme: Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145 - 01). Esaminando in tale prospettiva la censura, essa è infondata. 3 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 28335/2019 Pres. R.G.A. Frasca Est. I. Ambrosi La motivazione della Corte territoriale non contiene affermazioni tra loro logicamente inconciliabili e contraddittorie che non rendono percepibili le ragioni della decisione. La Corte di appello ha ritenuto "irrilevanti le doglianze dell'appellante ai fini della decisione" e ha affermato l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attrice per non aver fornito prova della pretesa condotta arbitraria del convenuto consistita nell'intestazione dell'autocarro al Pubblico registro Automobilistico. In particolare, il giudice di appello dopo aver premesso "quand'anche si ritenesse che effettivo proprietario dell'autocarro - per averlo pagato con proprio denaro al dante causa F G - debba considerarsi B A S (e non già F A M) e che con la dichiarazione di vendita del 6.11.2003 quest'ultimo abbia inteso trasferirlo a Ferrara R" ha rilevato "in ogni caso" che F - allora coniuge convivente della Ferrara - "era l'unico soggetto munito di un titolo idoneo per l'intestazione del veicolo a suo nome presso il Pubblico Registro Automobilistico, vale a dire che era il solo dei coniugi munito di una dichiarazione di vendita a suo favore con sottoscrizione autenticata del venditore F G (cfr. certificazione notarile del 28.9.2004, di cui al repertorio n. 67646, in calce alla nota di iscrizione del veicolo al PRA). Ne consegue che nessuna condotta arbitraria può imputarsi al F per aver intestato a sé stesso il veicolo in virtù di un titolo che ne legittimava l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome".
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