Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2021, n. 06192
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Testo completo
uente Appalto SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9369/'16) proposto da: APPLICATORI SOCIETA' COOPERATIVA (C.F.: 01346310301), in persona legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza ci oc speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti P P e M A ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei secondo, viale Carso, 123;- ricorrente principale - contro FUTURA S.R.L. (P.I.: 0461470302), in persona del legale rappresentante pro-. tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a rnarCle controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti P S:is G G ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secandt) Roma, v. G. Pnelli, 4;- controricorrente - ricorrente incidentaie e Z RINO (C.F.: ZRT RNI 56C30 L483G) e PENZ ROSALBA PNZ 55A41 E083A), rappresentanti e difesi, in virtù di procura speciale in -,-aft:e controricorso (contenente ricorso incidentale), dalI'Avv. R l elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. A C, in Rorrn Italo C. Falbo, 22;- controricorrenti - ricorrente incidentali Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 56/2017 deoositata 26 gennaio 2017 (notificata il 31 marzo 2017);Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 9 dicembre2020 dal Consigliere relatore Dott. A C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C S, che ha concluso per il rigetto dei primi cinque motivi del ricorso principcne e per l'accoglimento del sesto;per il rigetto dei primi quattro motivi del ricorso incidentale della Futura s.r.l. e per l'accoglimento del quinto;per l'accoglimento del ricorso incidentale tempestivo di Z R e P R e per l'inammissibilità del ricorso incidentale tardivo di questi ultimi;uditi gli Avv.ti Angelelli Mario Antonio per la ricorrente principale e Gigli Giuseppe per la ricorrente incidentale Futura s.r.l. RILEVATO IN FATTO 1. Con atto di citazione dell'ottobre 2001 i sigg. Z R e P R, coniugi in regime di comunione dei beni, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, la s.r.l. Futura per ottenerne la condanna - in via alternativa - o al risarcimento dei danni (nella misura di £ 88.265.000) o alla diretta esecuzione delle opere necessarie al ripristino degli immobili da loro acquistati nonché al correlato risarcimento dei danni per i disagi subìti (da quantificarsi in £ 10.000.000), e ciò per effetto delle infiltrazioni di acqua piovana che si erano venute a verificare nell'appartamento, nella cantina e nell'autorimessa (siti nel Condominio Orchidea di Martignacco), che essi attori avevano acquistato dalla citata società convenuta, la quale aveva sempre negato l'esistenza di vizi produttivi di tale forma di danni, che erano, però, rimasti accertati (e ricondotti a gravi difetti costruttivi) a seguito di accertamento tecnico preventivo. Nell'atto di citazione si rappresentava che, proprio in virtù degli esiti di detto mezzo di istruzione preventiva, essi attori avevano inviato formale denuncia dei vizi in data 25 luglio 2001 alla predetta società, che, tuttavia, era rimasta senza riscontro. Costituendosi in giudizio la s.r.l. Futura contestava la domanda proposta nei suoi confronti, eccependo anche il superamento dei termini di decadenza e prescrizione, avendo gli attori già in precedenza effettuato due denunce in data 25 novembre 1997 e in data 12 novembre 2000, così dimostrando di essere già nel mese di novembre 1997 a conoscenza della ravvisata serietà e gravità dei vizi lamentati. In ogni caso la convenuta deduceva che le opere di impermeabilizzazione, al cui difetto di esecuzione erano riconducibili le infiltrazioni in questione, erano state realizzate dalla Cooperativa Applicatori s.r.I., che, pertanto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa a titolo di manleva. Autorizzata l'invocata chiamata in giudizio, la predetta Cooperativa Applicatori s.r.l. si costituiva negando di aver eseguito in modo negligente i lavori di impermeabilizzazione e deducendo di non aver mai ricevuto denunce al riguardo;eccepiva la decadenza della Futura s.r.l. per il mancato esercizio del regresso nei 60 giorni dalla ricezione della denuncia e, in ogni caso, contestava l'infondatezza della domanda sostenendo che i vizi lamentati avrebbero dovuto essere collegati ad omesse manutenzioni di altri appartamenti o a manomissioni ad opera di terzi. In via ulteriormente gradata anch'essa eccepiva la decadenza e la prescrizione dell'azione intentata dagli attori. 2. L'adìto Tribunale di Udine, con sentenza n. 162/2006, rigettava la domanda, rilevando la fondatezza dell'eccezione di decadenza e di prescrizione così come formulata dalla Futura s.r.I., in considerazione della già formalizzata pregressa denuncia dei vizi risalente al 25 novembre 1997 (poi ribadita in quella del 12 novembre 2000). 3. Interposto gravame da parte degli attori, la Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 471/2009, lo rigettava, confermando la decisione di primo grado, ritenendo, in particolare, che non poteva considerarsi ammissibile in sede di appello la questione - dedotta dagli appellanti - relativa al riconoscimento dei vizi da parte della venditrice dopo la denuncia del novembre 1997, siccome concretante una vera e propria eccezione, donde la condivisibilità della dichiarata decadenza e prescrizione dell'azione esercitata dai coniugi Z- P. 4. Avverso la menzionata sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione gli originari attori-appellanti e questa Corte, con sentenza della III Sezione civile n. 6263/2012, lo accoglieva, cassando l'impugnata sentenza e rinviando la causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.Con tale sentenza fu rilevato che i committenti non avevano, in effetti, ritenuto di esercitare né il diritto alla risoluzione, né alla riduzione del prezzo, ma si erano determinati ad agire per l'esatto adempimento dell'obbligo di garanzia attraverso l'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi, evidenziando, altresì, come fosse emerso che la società costruttrice aveva implicitamente riconosciuto - mediante l'esecuzione di opere finalizzate alla loro eliminazione ad opera di terzi - l'esistenza dei vizi, in un primo tempo ritenuti difetti di impermeabilizzazione, pur eccependo la decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia ed avendo - formalmente - contestato l'esistenza dei vizi in questione. Sulla base di tale ricostruzione, con la citata sentenza di cassazione con rinvio era stato, perciò, enunciato il principio di diritto secondo cui ove l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tenga una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, essa - senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. . 5. Z R e P R provvedevano alla riassunzione del giudizio in sede di rinvio e, nella costituzione sia della Futura s.r.l. che dell'Applicatori Società Cooperativa, la Corte di appello di Trieste, nella qualità appunto di giudice di rinvio, con sentenza n. 56/2017, così decideva: - accoglieva parzialmente l'appello proposto dalle parti riassumenti avverso la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condannava la Futura s.r.l. al risarcimento dei danni in favore di Z R e P R nella misura di complessivi euro 30.100,00;- condannava, altresì, la stessa Futura s.r.l. al pagamento, dalla data del verificarsi dell'evento dannoso (31 marzo 2001), della rivalutazione monetaria, sulla predetta somma liquidata, secondo gli indici istat sino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché al pagamento degli interessi su tale importo , via via rivalutato, con la medesima decorrenza sino al saldo;- in accoglimento della specifica domanda, condannava la stessa Futura s.r.l. alla restituzione, sempre in favore dei coniugi Z-P, della somma di euro 14.995,35, quale spesa sostenuta per i gradi di giudizio di merito anteriori, oltre interessi dalla data di corresponsione della somma al soddisfo;- regolava le spese relative al primo e secondo grado di giudizio, condannando, altresì, la Futura s.r.l. e la Società Cooperativa Applicatori, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e ponendo solidalmente a carico degli appellanti e della Futura s.r.l. le spese di c.t.u., per effetto del parzialmente accoglimento dell'appello;- rigettava nel resto il gravame originario dei suddetti coniugi Z-P;- per effetto della domanda di manleva, condannava la Società Cooperativa Applicatori a tener indenne la Futura s.r.l. della somma che la stessa era tenuta a versare per il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei denunciati vizi oltre che per i danni riconosciuti e per le spese di lite e di c.t.u.;- condannava la Società Cooperativa Applicatori alla restituzione, in favore dei coniugi Z-P, della somma di euro 4.820,65, quale spesa sostenuta per i gradi di giudizio anteriori, oltre interessi dalla data di corresponsione fino al saldo. A fondamento dell'adottata sentenza la Corte di rinvio, una volta ritenuto rimasto incontrovertibilmente accertato in fatto il presupposto del riconoscimento implicito dei vizi da parte della società costruttrice-venditrice Futura s.r.l. con riguardo ai difetti di impermeabilizzazione relativi all'appartamento acquistato dai coniugi Z-P, ed applicando il principio di diritto affermato nella citata sentenza della Cassazione n. 6362/2012 (con la conseguente ritenuta tempestività dell'azione esercitata avuto riguardo all'operatività dell'ordinario termine di prescrizione decennale), riteneva parzialmente fondato l'appello già proposto dai predetti coniugi sulla base delle emergenze della disposta c.t.u., con la conseguente condanna della Futura s.r.l. al risarcimento dei danni nella indicata misura, dichiarando che la Società Cooperativa Applicatori avrebbe dovuto tenerla indenne, per effetto della formulata domanda di manleva, per la somma che la stessa era tenuta a versare per il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei denunciati vizi oltre che per i danni riconosciuti e per le spese di lite e di c.t.u.
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