Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2023, n. 26557

CASS
Sentenza
10 maggio 2023
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10 maggio 2023

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In tema di concessione del permesso premio, non costituisce elemento ostativo, ai fini del giudizio prognostico circa la realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, il mancato completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2023, n. 26557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26557
Data del deposito : 10 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

manimnio REPUBBLICA ITALIANA 2 6550-25 In nome del Popolo Italiand LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 1777/2023 VITO DI NICOLA CC 10/05/2023- PAOLA MASI R.G.N. 5983/2023 DOMENICO FIORDALISI GIUSEPPE SANTALUCIA -- Relatore - ANGELO VALERIO LANNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO TA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG, dott. L. TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo di AT HI, detenuto dal 16 novembre 1993 in espiazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre per reati ostativi, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza di permesso premio. Per una parte dei reati oggetto delle condanne in esecuzione non è stata riconosciuta la collaborazione impossibile, invece affermata in relazione ad altri. La nota della DDA di Lecce ha osservato che, seppure non vi siano elementi attuali che attestino la stabilità dell'inserimento in ambienti di criminalità organizzata tarantina, vi è il rischio che, in occasione della fruizione di permessi premiali sul territorio tarantino, il detenuto possa riprendere il proprio rilevante ruolo all'interno delle organizzazioni mafiose, anche in ragione dell'attuale operatività dei vari gruppi mafiosi operanti sul territorio di Taranto. La famiglia di origine del detenuto è composta da soggetti con precedenti penali e sua moglie ha mostrato disinteresse rispetto al curriculum criminale del marito. La condotta intramuraria è regolare;
il detenuto ha frequentato la scuola carceraria e ha svolto attività lavorativa. Il detenuto, ancora, si auto-sostiene con la mercede e con le rimesse dei familiari. Ha fatto ammissione di colpevolezza, ha mostrato dispiacere per quanto commesso e il desiderio di riparazione. Non è dubbio il cambiamento della sua personalità: ha aderito al percorso trattamentale e si è detto disponibile a mettere in discussione il passato criminale. Occorre però una ulteriore riflessione e maturazione del condannato proprio per superare il rischio, ancora attuale, di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di AT HI, che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha svilito i dati favorevoli al ricorrente con ragionamento illogico e contraddittorio, paradossale nella misura in cui, stando alla impostazione argomentativa ogni comportamento collaborativo e di buona condotta sarebbe irrilevante. Ha omesso di valorizzare che

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