Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 05/06/2023, n. 24011

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 05/06/2023, n. 24011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24011
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO BRUNO nato a PORTICI il 18/10/1957 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette/sentite le conclusioni del

PG RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da B S in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 3/4/2014 sino al 8/4/2015, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante i reati di concorso in estorsione pluriaggravata, illecita concorrenza mediante violenza e minaccia e tentata estorsione pluriaggravata, in ordine al quale era stato assolto da tutti i reati ascritti per insussistenza del fatto dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 14/9/2018, divenuta definitiva. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta, avendo lo stesso contribuito con il proprio comportamento gravemente colposo a indurre l'autorità giudiziaria ad intervenire nei propri confronti. Ha osservato: che risultava oggettivamente che il S avesse tenuto un complessivo comportamento gravemente negligente e imprudente, essendo emerso un rapporto del tutto confidenziale tra lo stesso ricorrente e G C, imprenditore nel settore degli idrocarburi e al quale era stata ricondotta - nell'ipotesi accusatoria - la condotta estorsiva;
che l'esistenza di uno stretto rapporto individuale tra i due era emersa dal compendio istruttorio valutato dal giudice di merito e in particolare dalla richiesta che il C aveva rivolto al S di interessarsi dell'apertura di un impianto da parte del G, individuato nel procedimento di merito come persona offesa;
che, a fronte della decisione assolutoria, non poteva essere sottaciuto che la condotta dell'odierno istante, alla luce della denuncia del G di comportamenti di coazione diretti a far cedere il suo impianto in favore del C, fosse parsa oggettivamente ambigua e tale da potere essere percepita all'esterno come connotata da illiceità e comunque da violazione di regole deontologiche. La Corte ha quindi ritenuto che il comportamento extraprocessuale e processuale del ricorrente - che aveva negato il proprio rapporto preferenziale con il C - si era posto in rapporto sinergico con la detenzione sofferta.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione B S, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., avendo la Corte utilizzato circostanze fattuali escluse dall'accertamento nel merito ponendo a sostegno del riconoscimento della colpa grave del ricorrente;
nonché la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), per travisamento ed erronea valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche dimostrative solo di un rapporto di conoscenza tra il ricorrente e il C. In ordine ai fatti emersi nel corso del giudizio di merito, ha osservato che risultava in maniera pacifica che il G, intenzionato ad aprire un nuovo impianto di distribuzione di carburanti, aveva scelto liberamente di intraprendere rapporti con il "retista" G C e che doveva ritenersi esclusa sulla base del compendio probatorio qualsiasi condotta interpretabile come una costrizione operata nei confronti del G per conto dello stesso C;
ha osservato che, sulla base di quanto argomentato dalla Corte d'appello, nelle dichiarazioni del G erano ravvisabili omissioni ovvero falsità, a propria volta da porsi in diretto rapporto sinergico con l'emissione della misura cautelare;
ha osservato che appariva connotata da travisamento e da apparenza motivazionale l'interpretazione operata dal giudice della riparazione in ordine al contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali sarebbe unicamente emerso un rapporto di conoscenza o confidenza riconducibile a quello lavorativo ma non collocabile in sinergia con l'emissione del provvedimento cautelare e nelle quali non si era comunque mai fatto riferimento ai rapporti con il G, tranne che in una conversazione da ritenere inidonea a dimostrate qualsiasi stato di ingerenza;
ha altresì dedotto un vizio di travisamento in ordine all'interpretazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, le quali non avevano che riprodotto la realtà oggettiva dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi