Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/02/2021, n. 3454

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In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che sia notificato unicamente al successore interventore e non alla controparte originaria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato soltanto alla società cessionaria di azienda e non anche ai soci della società cedente, i quali erano gli unici legittimati alla prosecuzione del processo, in qualità di successori diretti nei rapporti obbligatori della società estinta dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/02/2021, n. 3454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3454
Data del deposito : 11 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

M .3454 .2 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: hon3454 Dott. G M S, Presidente;
Dott. L P, Consigliere;
Dott. G L S, Consigliere relatore;
Dott. F F, Consigliere;
Dott.ssa M T, Consigliere;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12351/2014 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE 4055 CONTRO 20 S A, nella qualità di cessata socia della "Miletto S.n.c. di S A", con sede in Boiano (CB), cancellata dal registro delle imprese (con decorrenza dal 23 novembre 2012), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Sansone, con studio in Campobasso, elettivamente domiciliata presso la "Placidi S.r.l.", con sede in Roma, p.e.c.: sansone.michele@avvocaticampobasso.legalmail.it, giusta 요 procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE NONCHE la "Miletto S.r.l.", con sede in Guardiaregia (CB), in persona dell'amministratore unico pro tempore, nella qualità di cessionaria dell'azienda appartenente alla "Miletto S.n.c. di S A", con sede in Boiano (CB), cancellata dal registro delle imprese (con decorrenza dal 23 novembre 2012) per deliberazione di scioglimento anticipato senza liquidazione;
INTIMATA E Scinocca Graziano, nella qualità di cessato socio della "Miletto S.n.c. di S A", con sede in Boiano (CB), cancellata dal registro delle imprese (con decorrenza dal 23 novembre 2012);
INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso il 22 marzo 2013 n. 13/02/2013, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 novembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso il 22 marzo 2013 n. 13/02/2013, non notificata, che, in controversia su impugnazione del diniego della definizione agevolata dei carichi di ruolo, ha accolto l'appello proposto dalla "Miletto S.n.c. di S A" nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso il 21 novembre 2007 n. 122/02/2007. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul 2 presupposto che l'errore nel calcolo delle somme dovute all'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto determinare soltanto l'iscrizione a ruolo per la differenza dovuta dalla contribuente, ma non la nullità della domanda di condono. La "Miletto S.r.l.", in qualità di cessionaria dell'azienda appartenente alla "Miletto S.n.c. di S A", ormai cancellata dal registro delle imprese, è rimasta intimata. Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei cessati soci della "Miletto S.n.c. di S A", Scinocca Annarita si è costituita con controricorso, mentre Scinocca Graziano è rimasto intimato.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 9, commi 1, 2 e 15, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3-bis, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ, per aver erroneamente ritenuto che l'errore imputabile alla contribuente rientrasse tra quelli scusabili, non essendo stato indotto

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