Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2022, n. 22203

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2022, n. 22203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22203
Data del deposito : 8 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'ME EP, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte militare di appello di Roma in data 10/11/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare, Francesco Ufilugelli, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10/11/2020, la Corte militare di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Roma in data 12/6/2019 con la quale EP D'ME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 3 mesi di reclusione militare in quanto riconosciuto colpevole di ingiuria aggravata per avere, nella sua qualità di ufficiale medico in servizio, in data 10/6/2017, presso il ROLE2 della Task Force Arena di Herat (Afghanistan), offeso il prestigio e la dignità del maresciallo Ilaria Valentini, bloccandola e obbligandola a ricevere un bacio, con l'aggravante di essere militare rivestito di un grado e di aver commesso il fatto in territorio estero.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso D'ME per mezzo del difensore di fiducia, avv. Luigi Santarelli, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli art. 129 cod. proc. pen. e 260 cod. pen. mil . pace, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto della condizione di procedibilità. La richiesta di procedimento, formulata ex art. 260 cod. pen. mil . pace, costituente condizione di procedibilità del delitto di cui all'art. 226 cod. pen. mil . pace, sarebbe stata esercitata dal colonnello Stefano Cavaliere, quale comandante della Task Force Arena e ufficiale di polizia giudiziaria militare in Herat (Afghanistan). Tuttavia, all'epoca dei fatti, D'ME, pur comandato in missione presso l'ospedale da campo "Role2" in Herat, sarebbe stato organicamente inserito nel Policlinico militare di Roma, sicché l'esercizio di quella facoltà avrebbe dovuto competere al comandante dell'Ospedale militare "Celio" ovvero, in via subordinata, al comandante di

TAAC

West o al comandante della Forward Support Base. Infatti, l'ordinamento militare prevedrebbe l'istituto del distaccamento o della temporanea aggregazione di un militare presso altra struttura, in forza del quale non si realizzerebbe un nuovo rapporto di appartenenza organica, posto che il militare continuerebbe a essere inquadrato presso l'ente di provenienza, cui tornerebbe al termine del periodo prefissato, sicché la facoltà di richiesta di procedimento di cui all'art. 260 cod. pen. mil. pace spetterebbe al solo «comandante del corpo» di appartenenza organica, anche quando il militare sia temporaneamente aggregato presso altro corpo. Sotto altro profilo, in via subordinata, si evidenzia che secondo la catena di comando e di controllo della missione Resolute Support «dipendono dal

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