Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2023, n. 00632
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da 1. S P, nato a Casoria il 22/08/1975 rappresentato ed assistito dall'avv. G E, di fiducia 2. S G, nato a Napoli il 21/10/1979 rappresentato ed assistito dall'avv. R E e dall'avv. F G, di fiducia 3. S A, nato a Napoli il 27/10/1984 rappresentato ed assistito dall'avv. R E e dall'avv. F G, di fiducia 4. S C, nato a Napoli il 28/01/1976 rappresentato ed assistito dall'avv. R E e dall'avv. F G, di fiducia avverso la sentenza n. 2250/20 in data 29/04/2021 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza;letta la memoria difensiva dell'avv. F G in data 19/01/2022 nell'interesse di S G, S A e S C;udita la relazione svolta dal consigliere A P;udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, P M, riportandosi alla memoria in data 29/09/2022, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al giudizio sulla recidiva applicata a S P, con declaratoria di inammissibilità nel resto con riferimento a tutti i ricorsi;udita la discussione delle difese dei ricorrenti, avv. G E e avv. F G, che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29/04/2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Napoli in data 28/02/2019 che aveva condannato P S, G S, A Sacco e C S per i reati di cui ai capi A (artt. 61 n. 7 e 8, 646 cod. pen.), B (artt. 61 n. 2, 110 e 479 cod. pen.), C (artt. 61 n. 2, 48, 110, 477 cod. pen.) e D (artt. 56, 61 n. 2, 110, 629, commi 1 e 2 in relazione al n. 1 del comma 3 dell'art. 628 cod. pen., 7 I. 203/1991) il primo, e per il solo reato di cui al capo D, il secondo, il terzo ed il quarto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di P S, G S, A Sacco e C S, sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di P S. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'esperimento di perizia grafologica finalizzata ad escludere ogni dubbio circa la riferibilità o meno della firma contestata a N G costituita parte civile del reato di cui al capo D), nell'atto di trasferimento di proprietà dell'autovettura Ferrari mod. 430 tg. DC980KZ e l'esame del teste Massimiliano Patriarca oggetto di ordinanza di rigetto ex art. 507 cod. proc. pen. La Corte territoriale non aveva accolto le richieste difensive ritenendo rigorosi e completi gli accertamenti svolti dal Tribunale ed irrilevanti ai fini del decidere le circostanze oggetto della richiesta verifica;in particolare, i giudici di appello avevano ritenuto che le censure mosse all'attività svolta dal consulente tecnico del pubblico ministero erano state già affrontate e risolte dal primo giudice. Si evidenzia, di contro, come la sentenza di , appello abbia utilizzato una motivazione del tutto apparente che non ha tenuto conto delle numerose discrasie emerse sul punto e non ha fornito alcuna risposta e seguito un corretto percorso argomentativo per replicare alle doglianze dell'imputato sollevate in sede di gravame. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo D). La sentenza impugnata ha confermato la responsabilità dello S fondando il proprio convincimento, in via principale, sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, N G. Dette dichiarazioni appaiono, in molteplici punti, inverosimili e controverse, ma soprattutto non sorrette da precisi e rigorosi riscontri. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo D), ritenuto in luogo di quello di cui all'art. 393 cod. pen. Lo S, infatti, riteneva di vantare un diritto legittimo tutelabile attraverso un'azione legale nei confronti dello G e le risultanze dibattimentali hanno evidenziato la presenza dell'elemento soggettivo tipico della fattispecie delittuosa di cui all'art.393 cod. pen. Quarto motivo: erronea applicazione della legge penale in ordine all'aggravante speciale di cui all'art. 7 I. 203/1991. L'aggravante de qua richiede l'esistenza dell'elemento psicologico in capo allo S in ordine alla finalità camorristica della condotta;nella fattispecie, manca ogni elemento dal quale si possa tranquillamente ritenere la ricorrenza del dato. Ciò che emerge è esclusivamente la reazione della parte civile a tali condotte. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In merito al riconoscimento della recidiva, i giudici si limitano ad effettuare un aumento della pena senza le specifiche valutazioni richieste dalla legge;del tutto inopinato è, poi, il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche motivato sulla base di una generica valutazione della gravità dei fatti e dei precedenti penali del reo. 4. Ricorso nell'interesse di G S, di A Sacco e di C S a firma avv. G. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen.;erronea applicazione dell'art.393 cod. pen. La sentenza di appello è viziata per carenza di motivazione in quanto si limita a riprodurre la decisione di primo grado dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurano in modo puntuale le soluzioni adottate dal Tribunale e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione per relationem. La Corte territoriale ritiene provata la responsabilità dei Sacco fondandosi esclusivamente su quanto riferito dalla persona offesa, N G, senza verificare adeguatamente la credibilità soggettiva dello stesso nonché l'attendibilità intrinseca del narrato, in presenza di una versione ricca di imprecisioni, discrepanze ed inesattezze. I giudici di secondo grado avrebbero dovuto assolvere i Sacco dal delitto di tentata estorsione loro ascritto mancando la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine all'elemento costitutivo della minaccia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. Inoltre, all'esito dell'istruttoria dibattimentale era emerso che il trasferimento di proprietà della Ferrari era avvenuto a seguito di regolare operazione di compravendita, provata dall'emissione di assegni da parte dello S in favore del G e di una fattura, datata 18/02/2007, della G Cars s.a.s. emessa proprio in favore dello S. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione avendo la Corte territoriale omesso di motivare adeguatamente in merito alla sussistenza del metodo mafioso. La motivazione della sentenza sul punto appare illogica e carente, laddove la medesima ha attribuito rilevanza alla mera suggestione indotta nella vittima dal presunto riferimento da parte degli autori del reato alla zona in cui operava l'asserito capo-clan. Inoltre, la violazione di legge appare evidente laddove si è mancato di escludere il carattere intimidatorio dei fatti di estorsione, sebbene dagli atti risulti come il G non fosse stato assolutamente intimidito ovvero intimorito dalla condotta posta in essere dagli imputati, tanto che lo stesso, in occasione dell'episodio avvenuto presso il ristorante Le Galassie, opponeva resistenza ai Sacco respingendo le richieste dei medesimi e paventando agli imputati come i medesimi corressero il rischio di esser arrestati. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa, ossia una nuova perizia grafologica avente ad oggetto la firma vergata da N G sull'atto di trasferimento di proprietà dell'autovettura Ferrari mod. 430, tg. DC980KZ. Apoditticamente, la Corte territoriale, nonostante le numerose lacune riscontrate nella perizia della dr.ssa I, confermava pedissequamente le conclusioni cui giungeva il consulente del pubblico ministero, senza dare alcun rilievo alle censure mosse dal consulente della difesa, dr. D R. In realtà, qualora la nuova perizia grafologica dovesse evidenziare l'autenticità della firma vergata N G sull'atto di trasferimento di proprietà dell'auto, tale circostanza non solo minerebbe irreversibilmente la credibilità della persona offesa ma determinerebbe, a fortiori, il venir meno del delitto di tentata estorsione, non potendosi configurare quel profitto illecito richiesto dalla norma incriminatrice.
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