Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/1976, n. 128

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Poiche, a norma dell'art 1496 cod civ, nella vendita di animali la garanzia per vizi redibitori e regolata dalle leggi speciali e, solo ove queste manchino, dagli Usi locali o dalle norme del codice civile, nella vendita di bovini sospetti di brucellosi devesi aver riguardo al regolamento di polizia veterinaria che, negli artt 1 n 12 e 105 e 112, prevede espressamente la detta malattia. E poiche, secondo quest'ultimo testo normativo, l'animale puo considerarsi affetto da brucellosi solo quando la diagnosi sia convalidata da esami di laboratorio e da prove allergiche da praticarsi su tutti gli animali recettivi del gruppo (art 105 cpv), non puo ritenersi ammalato di brucellosi l'animale - e non puo quindi risolversi la vendita per vizio redibitorio - solo perche esso abbia risposto positivamente alla sieroagglutinazione per essere stato sottoposto a trattamento immunizzante. ( V 3596/59).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/1976, n. 128
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 128
Data del deposito : 15 gennaio 1976
Fonte ufficiale :

Testo completo

Poiche, a norma dell'art 1496 cod civ, nella vendita di animali la garanzia per vizi redibitori e regolata dalle leggi speciali e, solo ove queste manchino, dagli Usi locali o dalle norme del codice civile, nella vendita di bovini sospetti di brucellosi devesi aver
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