Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/02/2022, n. 3150

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In tema di pacchetto turistico "tutto compreso", l'art. 43 comma 1, d. lgs. n. 79 del 2011 (nel testo applicabile "ratione temporis" e cioè anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 62 del 2018) stabiliva che "l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità", ciò significando che l'intermediario di viaggi vacanza (anche detto venditore o agenzia di viaggi) risponde delle obbligazioni tipiche del mandatario o venditore, come ad esempio, della scelta dell'organizzatore, mentre quest'ultimo (anche detto "tour operator") risponde della non corrispondenza dei servizi promessi e pubblicizzati rispetto a quelli offerti, salvo che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere ex art. 1176 c.c. la non affidabilità dell'organizzatore prescelto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/02/2022, n. 3150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3150
Data del deposito : 2 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

M 03 150/22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DANNO DA VACANZA ROVINATA - Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - RESPONSABILITA' DELL'INTERMEDIARIO DI VIAGGIO - Dott. FRANCESCO M CO - Consigliere - PRESUPPOSTI Dott. M R Rel. Consigliere - Ud. 01/12/2021 - CC R.G.N. 20170/2019 Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - hon 3150 Dott. A T - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20170-2019 proposto da: E A S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato G A, rappresentato e difeso in proprio e dall' ри avvocato L E;

- ricorrente -

contro

Cutei WELCOME TRAVEL GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 320, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAPPELLINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A P V;

- controricorrente -

10779 21 avverso la sentenza n. 13120/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 29/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. A S E e M T M nel 2013 convennero dinanzi al Giudice di pace di Milano la società Welcome Travel Group s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno "da vacanza rovinata". In punto di fatto esposero di avere acquistato presso la società convenuta, agente di viaggio, un pacchetto turistico "tutto compreso" avente ad oggetto un soggiorno di una settimana a Korba (Tunisia). Allegarono che l'organizzazione del viaggio e la gestione dell'ospitalità alberghiera furono carenti sotto molteplici aspetti: in particolare, non vennero informati della lunghezza delle operazioni di controllo dei passaporti all'arrivo in Tunisia, potrattresi per varie ore;
non fruirono del transfert privato - pur prenotato e pagato - dall'aeroporto all'albergo, nel quale giunsero dopo quattro ore di viaggio;
la stanza loro assegnata n non era pulita, non aveva l'aria condizionata funzionante, non aveva il frigo-bar funzionante;
la spiaggia era priva di lettini prendisole a sufficienza per tutti gli avventori;
il personale dell'albergo scambiò la "carta prepagata” ad essi assegnata con quella d'un altro cliente;
i tempi di attesa per essere serviti dal personale del bar sulla spiaggia dell'albergo erano di circa 40 minuti;
i tavoli ad essi riservati per la colazione e la cena erano stati occupati da altri clienti;
al momento del rientro in Italia all'aeroporto di Monastir non poterono fruire della "saletta lounge" loro garantita. Ric. 2019 n. 20170 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -2- 1.1. La WTG si costituì eccependo di essere solo un intermediario, e non l'organzizatore del viaggio. Dedusse che il pacchetto turistico "tutto compreso" acquistato dagli attori era stato organizzato dalla società Alpitour s.p.a., circostanza ben nota agli attori, e che delle insufficienze od inadempimenti dell'albergatore doveva rispondere solo l'organizzatore del viaggio, e non l'intermediario.

1.2. Con sentenza 4 febbraio 2015 n. 1296 il Giudice di Pace di Milano accolse la domanda, e condannò la società convenuta al pagamento in favore di A S E della somma di euro 1.167, ed in favore di M T M della somma di euro 800. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

1.3. Con sentenza 29 dicembre 2018 n. 13120 il Tribunale di Milano accolse il gravame e rigettò le domande attoree. A fondamento dell'appello ribadì che il Giudice di pace aveva confuso la posizione giuridica del tour operator con quella dell'intermediario di viaggi, M

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