Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 12/06/2019, n. 25834

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 12/06/2019, n. 25834
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25834
Data del deposito : 12 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L E M nato il 02/02/1977 avverso la sentenza del 31/03/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F Z che ha concluso chiedendo il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 31/3/2017 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Brescia, ha assolto L E M dal reato di guida in stato di ebbrezze e sotto l'effetto di sostanza stupefacente, confermando la condanna in ordine al reato di cui all'art. 189, commi 7, cod. strada, per non essersi fermato e non aver prestato assistenza ai passeggeri della vettura dallo stesso condotta, finita fuori strada in seguito ad incidente stradale.

2. Avverso la sentenza di cui sopra, propone ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, articolando i seguenti motivi di censura.

2.1 Mancanza di motivazione in ordine alla utilizzabilita' ai fini della decisione del verbale acquisito ex art. 512 cod.proc.pen., di sommarie informazioni rese dalla persona offesa A O nell'immediatezza del fatto.

2.2 Mancanza e manifesta illogicita' della motivazione in ordine alla erronea individuazione del thema probandum. Necessita' di esaminare gli elementi probatori per il convincimento oltre il ragionevole dubbio della colpevolezza dell'imputato;
violazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 533, comma 1, cod.proc.pen.

2.3 Mancanza di motivazione, ovvero motivazione meramente apparente in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di doglianza risultano infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. Quanto al primo motivo, la lamentata carenza argomentativa della Corte di appello in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste A O, non risulta suscettibile di incidere sulla fondatezza della ricostruzione operata dai giudici di merito e sull'accertata responsabilità del ricorrente. Pure prescindendo dalle dichiarazioni del teste, in base agli elementi rappresentati nelle motivazioni delle due sentenze dì merito, sì deve ritenere congruamente argomentata la decisione di condanna. Il primo giudice ha spiegato nel dettaglio le diverse fasi riguardanti lo sviluppo della vicenda, evidenziando come alla individuazione del ricorrente si sia pervenuti attraverso gli esiti delle investigazioni di Polizia e l'acquisizione dei referti medici in atti. Al momento del suo intervento, l'operante di Polizia accertò l'esistenza di un veicolo fuoriuscito dalla sede stradale con a bordo due passeggeri feriti ed appurò che il 2 tkP conducente si era dato alla fuga. Dalla carta di circolazione presente nell'auto si accertò che il veicolo era di proprietà del ricorrente il quale, nella immediatezza, non fu rinvenuto nell'abitazione. A distanza di poche ore dal sinistro, il proprietario dei veicolo si presentò in ospedale, accompagnato da un connazionale. Gli operanti notarono che l'imputato aveva gli abiti sporchi di sangue e presentava lesioni compatibili con il recente incidente stradale occorso. Ebbene, alla stregua di tutti gli elementi evidenziati nelle conformi sentenze di merito, appaiono del tutto ininfluenti, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, le dichiarazioni rese dal passeggero Ammrí Otmane, essendo, il quadro indiziarlo delineato a carico del ricorrente, pienamente rispondente ai requisiti della gravità, precisione e concordanza, anche a prescindere da tali dichiarazioni. Ne deriva la infruttuosità della doglianza difensiva ai fini di un diverso risultato utile per il ricorrente.
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