Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/12/2011, n. 26138

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In tema di procedimento disciplinare riguardante magistrati, il principio di correlazione tra fatto addebitato e fatto ritenuto in sentenza risulta violato allorquando in questi non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono tra di loro non in rapporto di continenza, bensì di eterogeneità. (Fattispecie di violazione caratterizzata dalla ritenuta responsabilità per l'illecito, commissivo, di adozione di atto abnorme, rappresentato dalla fissazione di udienza preliminare a data da destinarsi, a fronte di contestazione riguardante il fatto, omissivo, di mancata fissazione dell'udienza preliminare stessa).

In tema di illecito disciplinare del magistrato per ritardo nel deposito dei provvedimenti, la valutazione circa la assenza di giustificazioni, quale requisito costitutivo della condotta, richiede un confronto, per ciascun anno contestato, tra i provvedimenti depositati in ritardo e quelli depositati regolarmente nei termini sì da potersi desumere, in relazione alla tipologia degli stessi, la percentuale dei provvedimenti depositati in ritardo grave rispetto al totale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/12/2011, n. 26138
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26138
Data del deposito : 6 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente Agg. -
Dott. A M - Presidente di Sez. -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. P S - rel. Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORLEO MARIACLEMENTINA, rappresentata e difesa per procura speciale in atti, dall'Avvocato G C F, domiciliata per legge in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 50 del 2011, depositata il 4 aprile 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. S P;

sentito l'Avvocato C F G;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G V, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 50 del 2011 pronunciata in data 18 febbraio 2011 e depositata in data 4 aprile 2011 la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura dichiarava F Mariaclementina responsabile delle incolpazioni di cui al D.Lgs. n.109 del 2006, art. 2, lett. q) e lett. ff), così qualificato
l'addebito, e le infliggeva la sanzione disciplinare della censura. Al suddetto magistrato era stato contestato, in primo luogo, nel proc. n. 194/2009 R.G., l'illecito disciplinare di cui al cit. D.Lgs., art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. a) e q), per avere, in violazione dei doveri di diligenza e laboriosità, ritardato in modo reiterato, grave e ingiustificato il compimento di atti e l'adozione di provvedimenti relativi all'esercizio delle proprie funzioni di giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, avendo, in particolare, alla data del 15 settembre 2008 (poco prima, cioè, di prendere possesso presso il Tribunale di Cremona, come da delibera di trasferimento d'ufficio adottata il 22 luglio 2008 dal Consiglio Superiore della Magistratura) lasciato in arretrato, sul ruolo a lei assegnato: n. 110 procedimenti pendenti con richiesta di rinvio a giudizio;
n. 18 procedimenti pendenti con richiesta di giudizio abbreviato;
n. 5 procedimenti pendenti con richiesta di applicazione della pena concordata;
n. 1 procedimento pendente con richiesta di giudizio immediato;
n, 1 procedimento pendente con richiesta di citazione diretta a seguito di opposizione;

n. 56 procedimenti pendenti con richiesta di emissione di decreto penale;
n. 7 procedimenti pendenti con decreto penale di condanna emesso e opposto;
n. 6 procedimenti pendenti con richiesta di indagini;
n. 5 procedimenti pendenti con richiesta di misura cautelare;
n. 5 procedimenti pendenti con richiesta di sequestro;
n. 2 procedimenti pendenti con richiesta di incidente probatorio;
n. 3 procedimenti pendenti con richiesta di archiviazione e parere favorevole all'oblazione;
n. 9 procedimenti pendenti per opposizione alla richiesta di archiviazione;
n. 21 procedimenti pendenti con udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione;
n. 1950 procedimenti pendenti con richiesta di archiviazione per indagati noti;
n. 2416 procedimenti pendenti con richiesta di archiviazione per indagati ignoti;
n. 54 procedimenti pendenti per incidenti di esecuzione iscritti tra ottobre 2005 e giugno 2008;
n. 57 procedimenti per richieste di liquidazione di compensi professionali e di ausiliari, pervenute tra marzo 2003 e luglio 2008;
n. 7 procedimenti pendenti per richieste di rogatorie, iscritti tra novembre 2007 e giugno 2008;
n. 19 procedimenti pendenti per richieste varie di provvedimenti relativi a corpi di reato, pervenute tra marzo 2005 e luglio 2008, avendo così arrecato un ingiusto pregiudizio alle parti ed un disservizio nell'ufficio di appartenenza.
Era stato, in secondo luogo, contestato, nel proc. n. 210/2009 R.G., anche a seguito di provvedimento di non luogo a procedere relativamente ad altri addebiti, l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. cit., art. 2, comma 1, lett. n) e q), in quanto, dopo aver disposto, in data 9 settembre 2004, nell'ambito del procedimento penale n. 6818/04 R.G. GIP, a carico di una pluralità di imputati del delitto di cui all'art. 270 bis c.p., la separazione, per un vizio di notifica, del procedimento nei confronti di B F, imputata del delitto di cui all'art. 270 ter c.p., ometteva, nonostante le ripetute richieste e sollecitazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (ben nove fra il novembre 2006 e l'ottobre 2007), di procedere ad una rituale e completa formazione del fascicolo relativo al procedimento separato e di fissare la nuova udienza preliminare (non integrando in particolare tale fissazione nemmeno l'anomalo provvedimento del 27 marzo 2007 di fissazione di udienza preliminare a data da destinarsi), essendo così incorsa in grave e reiterata inosservanza delle norme sul servizio giudiziario, nonché in reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.
Quanto all'addebito di cui al proc. n. 194 del 2009, la Sezione Disciplinare, premesso che l'elenco dei ritardi contestati, accertato in occasione della ispezione ministeriale effettuata il 15 settembre 2008, quando la dottoressa F era ancora in servizio al Tribunale di Milano, doveva ritenersi attendibile, osservava anzitutto che occorreva accertare se il ritardo nella definizione dei procedimenti indicati nella incolpazione integrasse gli estremi non già dell'incolpazione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. a), (non essendovi elementi per
ritenere che il ritardo fosse indice di mancanza di diligenza del magistrato), bensì della violazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), relativa al ritardo nel compimento degli atti indipendentemente dalla violazione del dovere di diligenza, allorquando questo fosse reiterato, grave ed ingiustificato, essendo peraltro necessaria la concomitante sussistenza delle tre caratteristiche. In proposito, rievocata la giurisprudenza nel tempo formatasi, e ricordato quindi che occorreva contestualizzare i ritardi contestati nella situazione concreta in cui si era trovata l'incolpata, osservava il Collegio, da un lato, che il numero dei procedimenti non definiti era alto sia in assoluto (oltre 4.700) sia con riferimento alla tipologia dei procedimenti non definiti, e, dall'altro, che negli stessi erano inclusi anche procedimenti di data risalente (in particolare ve n'erano due con un numero di ruolo di oltre dieci anni prima ed altri, tra cui quattro richieste di rinvio a giudizio o di giudizio immediato, risalenti agli anni 1999-2003, ovvero tra i cinque ed i nove anni prima della rilevazione). In terzo luogo, dal raffronto tra i dati del lavoro espletato dalla dottoressa F e quelli generali dell'ufficio, emergevano una pendenza di procedimenti sul ruolo della stessa notevolmente superiore alla media (il quadruplo di quella della sezione) e una produttività notevolmente e costantemente inferiore alla media dell'ufficio (in particolare con riferimento al numero dei decreti di rinvio a giudizio e al numero di decreti di archiviazione).
Ricorrevano, quindi, i primi due presupposti previsti dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), essendo il ritardo
nel compimento degli atti dell'ufficio reiterato e grave e non giustificato ne' da un numero di assegnazioni superiore alla media della sezione ne' da un livello di laboriosità particolare. Nè emergeva, come invece preteso dalla difesa (che aveva in proposito prodotto documentazione), che i ritardi fossero stati causati dalla particolare complessità dei processi di cui si era occupata l'incolpata posto che, in particolare con riguardo al procedimento a carico di F, C ed altri relativo alle c.d. "scalate bancarie" (nel quale peraltro la dottoressa F aveva svolto le funzioni di GIP emettendo un decreto di sequestro preventivo ed una ordinanza di convalida di sequestro preventivo con contestuale decreto di sequestro preventivo di contenuto sostanzialmente identico, una ordinanza di nomina di perito ed una ordinanza di richiesta al Parlamento di autorizzazione alla utilizzazione di conversazioni), lo stesso non poteva spiegare da solo il ritardo della d.ssa F nel compimento degli atti relativi al compimento delle sue funzioni. Doveva, pertanto, riconoscersi la responsabilità dell'incolpata per l'illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. cit., art. 2, comma 1, lett. q).
Nell'ambito di tale fattispecie doveva inoltre essere ricondotto parzialmente anche il fatto contestato nel procedimento disciplinare n. 210/2009, costituendo in particolare l'omessa fissazione dell'udienza preliminare una ulteriore manifestazione di reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
in particolare, poi, la mancata fissazione dell'udienza non poteva essere giustificata, come sostenuto dall'incolpata, dalla necessità di attendere l'esito del processo per il reato presupposto perché questa eventuale opportunità avrebbe dovuto essere valutata nel contraddittorio tra le parti processuali eventualmente conducendo all'adozione delle misure previste dal codice di rito e non allo spostamento sine die della data dell'udienza preliminare.
Quanto in particolare al provvedimento adottato dalla dottoressa F il 27 marzo 2007 di fissazione dell'udienza preliminare "a data da destinarsi", lo stesso non costituiva una reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario di cui all'art. 2, lett. n), ma integrava il diverso illecito di cui al citato decreto, art. 2, lett. ff) ("adozione di un provvedimento non

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