Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2022, n. 34013
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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2436/2016 R.G. proposto da: GIUGLIANO ANTONIO, domicifiato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato E B A (SPSBTN51E12E955.3), -ricorrente- contro COMUNE CARDITO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 4498/2015 depositata il 13/05/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.A G ha impugnato l'avviso di accertamento i.c.i. n. 162 del 2010, relativo ad alcuni beni di sua proprietà, per l'anno 2005. 2.La Commissione provinciale tributaria, accogliendo parzialmente il ricorso, ha ridotto il valore accertato del terreno (part. 74, foglio 3) del 50% e rideterminato i valori degli altri beni, riducendo la rivalutazione delle rendite, con compensazione delle spese di lite. 3.L'appello del contribuente è stato rigettato, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore del Comune. Nella sentenza impugnata si legge: "risulta dal verbale di udienza del 3.10.2013 che il contribuente contestava la rettifica contenuta nell'atto denominato memoria ex art. 32, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 presentato dal Comune di Cardito, in cui vi era una sostanziale ammissione di un errore di calcolo quanto alle rendite catastali degli immobili foglio 6, particella 385, categoria B08, foglio 6, particella 78, categoria A/01, foglio 3, particella 70 (rectius 23).....corretta appare la soluzione della Commissione tributaria di primo grado, che ha rideterminato nel senso indicato i valori del debito tributario, che è solo parzialmente infondato";quanto all'immobile di cui al foglio 3, particella 74, rispetto a cui il ricorrente, mediante produzione all'udienza pubblica del diniego di concessione edilizia, ha contestato l'edificabilità, dopo il richiamo dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'edificabilità deve essere valutata alla luce del piano regolatore generale e degli strumenti urbanistici attuativi, si legge: "l'ente resistente ha fornito prova della edificazione sull'area in questione, in epoca successiva non specificata, di 12 appartamenti e box auto". 4. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi. 5.Fissata all'udienza pubblica del 3 novembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo, con assorbimento degli altri, e del difensore del ricorrente, che non ha fatto richiesta di discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.11 ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ., degli artt. 15 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992, 91, 92 e 112 cod.proc.civ, avendo la sentenza impugnata riformato la compensazione delle spese di giudizio di primo grado in assenza di impugnazione incidentale sul punto dell'appellato Comune;2) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ., degli artt. 23, 24 e 32 d.lgs. n. 546 del 1992, 7 I. n. 212 del 2000, 3 della I. n. 241 del 1990, atteso che la memoria difensiva del Comune dell'Il giugno 2013, depositata tardivamente, contiene una inammissibile rettifica e nuova motivazione dell'atto impugnato in ordine al valore venale di comune commercio ed alle rendite catastali;3) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ., degli artt. 53 Cost., 1 e 5 d.lgs. n. 504 del 1992, 31, comma 20, della I. n. 289 del 2002, 7 della I. n. 212 del 2000, 3 della I. n. 241 del 1990, in quanto il Comune, nella qualificazione dell'area come edificabile e nella determinazione del valore, non ha tenuto conto del diniego di concessione edilizia, che esclude una effettiva e prossima possibilità edificatoria;4) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 2948 cod.civ., 1, comma 161, I. n. 296 del 2006, 23, 24, 32 d.lgs. n. 546 del 1992, tenuto conto che l'integrazione della motivazione dell'atto impugnato, avvenuta con la memoria difensiva dell'Il giugno 2013, da parte del Comune, non può comportare il superamento della decadenza ormai intervenuta;5) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell'art. 3 della I. n. 241 del 1990 e 7 della I. n. 212 del 2000, in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto rilevare l'assoluta carenza di indicazione, da parte del Comune, di criteri di valutazione usati e il mancato rispetto del contraddittorio endo-procedimentale.
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