Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2022, n. 40293
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MU NT nato a [...] il [...] CI RA nata a [...] il [...] Avverso la SENTENZA del 01/07/2019 della CORTE DI APPELLO DI LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'avvocato SAMBATI che illustra il ricorso e conclude per l'accoglimento. udito l'avvocato DE SIMONE che insiste nei motivi di ricorso e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio. dato atto che, su richiesta dell'avvocato Andrea Sambati, formulata nell'interesse di entrambi i ricorrenti, è stata disposta la trattazione orale. I
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato NI MU e UR CI colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti (capi B,C,D per MU, esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante entità per il solo capo B;
capo D per CI), riducendo la pena principale e quelle accessorie fallimentari, e modificando le altre pene accessorie.
1.1. In particolare, NI MU è stato riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, per avere, quale amministratore di diritto e poi come gestore di fatto dal 18 giugno 2007 fino alla data del fallimento, sottratto, o comunque distrutto o occultato i libri e le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari della società, nonché per avere, quale amministratore di diritto, fino al 18/06/2007, distrutto, occultato o dissimulato i beni della società, in specie, il capannone industriale in cui la fallita aveva la sede operativa, simulatamente alienato il 13/10/2005, alla società Star System, di proprietà della moglie, per l'importo di euro 850.000 senza alcun corrispettivo, garanzia, fidejussione, nonché altre somme analiticamente indicate in imputazione, corrisposte da debitori sociali e incassate direttamente dal MU.
1.2. UR CI è stata ritenuta colpevole di concorso, ai sensi dell'art. 117 cod. pen., quale socio della fallita e coniuge del MU, nella condotta distrattiva del MU con riguardo alla alienazione fittizia del capannone, rendendosi simulato acquirente senza versare alcunchè, né prestare garanzie.
2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge, nell'interesse di NI MU, quattro motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla revoca dell'ammissione dei testi della difesa nonché al mancato esercizio, sollecitato dalla Difesa, dei poteri di cui all'art.507 c.p. con riferimento alla acquisizione degli estratti conto relativi ai movimenti bancari della società fallita. Sostiene la Difesa che, dall'esame testimoniale pretermesso, sarebbe emersa la prova, da un lato, che, successivamente alle dimissioni, il MU non si era ingerito nella attività sociale, gestita da altro amministratore subentrato, e, dall'altro, che la Star System aveva presentato richiesta di finanziamento finalizzata al pagamento dell'immobile acquistato dalla fallita e che disponeva delle entrate sufficienti per fare fronte al pagamento delle rate per la restituzione del finanziamento;
sarebbero, altresì, emersi i motivi del diniego di finanziamento opposto dagli istituti di credito. Da ciò, anche le ricadute in termini di dolo. D'altro canto, la motivazione risulta contraddittoria laddove, per un verso, censura l'assenza di prova documentale certa che le somme incassate dai creditori siano state correttamente utilizzate per ripianare debiti sociali, e, dall'altro, nega, in quanto ritenuta superflua, l'acquisizione degli estratti conto bancari onde dimostrare la destinazione data alle somme.
2.2. Analoghi vizi sono dedotti con riferimento all'affermazione di responsabilità per la bancarotta documentale, giacchè la Corte di appello ha considerato il ricorrente quale amministratore di fatto sulla base di semplici congetture;
inoltre, non ha tenuto conto che, successivamente alle dimissioni dalla carica di amministratore, l'attività della fallita era cessata da anni e che la contabilità era stata consegnata all'ultimo amministratore, come risultante da dichiarazioni di questi;
d'altro canto, il teste IE ha dichiarato che, fino a guado il MU era stato l'amministratore della società, i libri e le scritture contabili erano stati regolarmente tenuti;
ci si duole, altresì, della mancata derubricazione in bancarotta semplice, dal momento che fino al 2006, la contabilità era stata regolarmente tenuta, e che, comunque, le operazioni svolte negli ultimi anni sono state ricostruite dal curatore.
2.3. Sempre gli stessi vizi congiunti sono denunciati con riguardo alla bancarotta per distrazione;
si sostiene che l'immobile asseritamente distratto, in quanto soggetto a trascrizione, non poteva essere sottratto all'attivo, e che, in ogni caso, se ci fosse stata effettiva volontà di distrazione, il bene sarebbe stato nuovamente ceduto;
d'altro canto, la vendita era sottoposta alla condizione della corresponsione del prezzo, e non essendo stato versato, legittimamente la curatela ha agito per la risoluzione del contratto, tant'è che il bene non è mai uscito dalla disponibilità della fallita. Quanto alla distrazione delle somme incassate da società debitrici della fallita, la prova dichiarativa( così i responsabili delle aziende debitrici) attesta che gli assegni versati in pagamento sono stati utilizzati per scopi aziendali;
in tal senso, depongono anche i bilanci aziendali che hanno registrato in quegli anni una riduzione del debito.
2.4. Violazione di legge è denunciata con riferimento all'aggravante del danno di rilevante entità, il quale, stante l'insussistenza dell'alienazione del capannone, non può essere fondatamente riconosciuto con riguardo alle sole distrazioni di somme. Immotivato, inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte di appello ha del tutto obliterato gli elementi positivamente valutabili in favore del ricorrente, segnalati con l'appello, ponendosi in contrasto con l'orientamento di questa Corte. Si lamenta ancora che ingiustificatamente la Corte di appello ha individuato una pena base superiore al minimo edittale.
3. Nell'interesse di CI UR la Difesa articola tre motivi, analoghi al primo ( pur non replicando le doglianze riguardanti l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 507 cod. proc. pen. ), terzo, e quarto del ricorso di MU, segnalando, con specifico riferimento alla posizione della CI, l'assenza di prova della conoscenza della situazione debitoria della società, con cui non ha mai avuto alcun rapporto, né poteva essere a conoscenza del decreto ingiuntivo richiesto dal MPS per 250.000 euro e della possibile revoca del finanziamento ai sensi della legge n. 488/1992 alla Capo Sud s.r.l. L'istruttoria, inoltre, ha smentito l'erroneo convincimento dei giudici di merito, che la Star System fosse una scatola vuota.
3.1. Si denuncia, altresì, l'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza tener conto dell'incensuratezza della ricorrente, del ruolo marginale, dell'essersi adoperata per rispettare gli impegni contrattuali cercando di reperire i necessari finanziamenti, e per la restituzione del capannone, di fatto facendo venir meno il danno. Di tanto la Corte di appello ha contraddittoriamente tenuto conto al fine di ridurre la pena.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi non sono fondati.
1.E' manifestamente infondato il primo