Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2021, n. 35368

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2021, n. 35368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35368
Data del deposito : 18 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24431-2016 proposto da: 2UCCIARELLI GABRIELE, CERULLI RICCARDO, ORLANDI DONATO, tutti domiciliati ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati TIZIANA FOGLI e GIORGIO MACCIOTTA;
2021

- ricorrenti -

?689

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE rILIO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 427/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 21/04/2016 R.G.N. 503/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. A D P;
_,.dito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore rale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PIERGIORGIO MASI per delega verbale Avvocato TIZIANA FOGLI. RG 24431/2016

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di L'Aquila ha respinto l'appello proposto da G B, R C e D O avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, formulata nei confronti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'accensione, dalla data di assunzione in servizio, della polizza assicurativa di cui alla convenzione sottoscritta dall'Istituto e dalla Compagnia di Assicurazione INA in data 1° luglio 1963. 2. La Corte territoriale, premesso che gli appellanti erano stati tutti assunti in epoca a al 20 dicembre 1993, ha rilevato che la polizza in questione svolgeva una funzione cnilabile a quella della previdenza integrativa ed ha precisato che detta funzione era stata rimarcata anche nelle premesse della convenzione del 1° luglio 1963. Ha richiamato giurisprudenza di questa Corte sulla natura dei versamenti datoriali ai fondi previdenziali ed ha, pertanto, ritenuto applicabile l'art. 14 della legge n. 70/1975 che aveva conservato i fondi integrativi limitatamente al solo personale in servizio o già cessato alla data di entrata in vigore della legge.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La Procura Generale ha concluso per l'infondatezza del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti :enunciano la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, censurano la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto la natura previdenziale della polizza che, si sostiene, integra un trattamento retributivo in quanto: privo del necessario collegamento con il sistema previdenziale obbligatorio, non assimilabile ad un fondo pensioni, collegato all'entità della retribuzione ed all'anzianità lavorativa maturata. Aggiungono i ricorrenti che ha errato il giudice d'appello nel richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4684 del 2015 perché in quel caso veniva in rilievo la natura degli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro su un conto di previdenza integrativa mentre nella fattispecie, per le ragioni già dette, non si rinviene alcuno degli elementi che caratterizzano le forme di previdenza complementare. col RG 24431/2016

CCNL

1994/1997 per il personale dirigenziale degli enti di ricerca, degli artt. 2, 24, 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 perché le parti
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