Cass. civ., sez. I, ordinanza 27/05/2022, n. 17272
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te ORDINANZA sul ricorso 8681/2017 proposto da: C G, C F, C L, F F, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Carso n.67, presso lo studio dell'avvocato C S, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;-ricorrenti - contro 2.0tZ Comune dì Castelplanio, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sabotino n.31, presso io studio dell'avvocato M G, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, giusta procura in calce al controricorso;-controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 21/09/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal cons. CONTI ROBERTO GIOVANNI. Fatti e ragioni della decisione La Corte di appello di Ancona, decidendo il ricorso ex art.702 bis c.p.c. proposto da C G, F F, C L, C F, B L, C A, P C, gli ultimi tre quali eredi di C M G, determinava con ordinanza n.4254/2016, depositata il 21.9.2016, in complessivi euro 134.884,52 gli importi dovuti dal Comune di Castelplanio a titolo di indennità di espropriazione, indennità di occupazione senza titolo e danno patrimoniale, in ragione della stima redatta ex art. 42 bis TUE per conto del detto comune, relativa all'atto di acquisizione sanante del fondo sito in catasto al fg.6, part.703. La Corte di appello, esclusa la natura edificabile dell'area, ricadente in zona F e destinata a Verde attrezzato e servizi pubblici già dal primo strumento urbanistico del 1971 ed in precedenza classificata come zona agricola, escludeva di poter dare rilievo, al fine di considerare edificabile detta superficie, alle varianti al PRG adottate su altre aree inizialmente classificate come in zona F4 «non essendo mai intervenuta in relazione alla porzione in oggetto modifica della richiamata previsione urbanistica», non essendo pertanto l'area legalmente edificabile, nemmeno potendosi fare riferimento al concetto di edificabilità di fatto in ragione dell'esistenza di una zonizzazione con destinazione ad utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità). Aggiungeva la Corte di appello che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, per la determinazione del valore venale, il proprietario di un immobile assoggettato ad esproprio poteva dimostrare l'incremento del valore agricolo - per effetto di una diversa destinazione del terreno egualmente compatibile con l'accertata non edificabilità della superficie - e che il c.t.u. aveva proceduto alla stima del valore venale col metodo sintetico basato sulla comparazione con atti di compravendita aventi ad oggetto beni dotati delle medesime caratteristiche, ubicati nella medesima zona o in zone limitrofe e ceduti in condizioni di mercato. La stima, peraltro, aveva individuato l'epoca dell'acquisizione sanante come coincidente con l'atto del comune del 9.9.2014 e, valutando la possibilità del frazionamento del fondo in diversi piccoli orti c.d. urbani, in modo da realizzare una maggiorazione del valore del fondo rispetto a fondi diversamente dislocati, era pervenuta alla quantificazione del valore per mq. del fondo in euro 9,68, e dell'importo di euro 54.862,50 comprensivo dell'indennizzo relativo alla quota di proprietà dei ricorrenti, del danno patrimoniale e patrimoniale e di quello non patrimoniale, oltre alla liquidazione dell'importo dovuto per occupazione senza titolo. La Corte rielevava, poi, che in assenza di impugnazione della stima da parte del comune, essendo stata determinata una quantificazione delle somme dovute ai ricorrenti inferiore a quella contenuta nella delibera del consiglio comunale n.42 del 9.9.2014, andava riconosciuta ai predetti la maggiore somma indicata nella detta delibera, maggiorata degli interessi legali da calcolare dal 10.9.2014 al 3.10.2014, data del versamento dell'intero importo presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona. C G, F F, C L, C F, B L, C A, P C, gli ultimi tre quali eredi di C M G, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l'ordinanza della Corte di appello di Ancona di cui in epigrafe, al quale resisteva il comune di Castelplanio con controricorso. La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 20 aprile 2022. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 42 bis, c. 1 e 3, 32, c.1 e 37, c. 1 e 3, nonché 40, c.2 e 3 del dPR n.327/2001. Sostengono in particolare che la quantificazione dell'indennità conseguente all'adozione dell'atto di acquisizione sanante, reso ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs.n.327/2001, operata dalla Corte di appello, sarebbe errata non avendo considerato ai fini del calcolo dell'indennità di un terreno non agricolo quella relativa ad area omogenea e senza nemmeno valutare l'area zonale, in spregio ai principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n.181/2011, a proposito della declaratoria di incostituzionalità del criterio di quantificazione dell'indennità di espropriazione per i terreni agricoli. La pronunzia sarebbe viziata per aver considerato la densità fondiaria della superficie invece di quella territoriale della zona. Peraltro, proseguono i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe considerato erroneamente il vincolo espropriativo apposto. L'omessa considerazione della vicinanza del fondo al centro cittadino, a ridosso di una zona in possesso di tutte le caratteristiche dei suoli edificatori e dunque appetibile anche in vista di uno sfruttamento per fini diversi dall'edificazione denoterebbe la violazione, da parte della Corte di appello, dell'art. 1, Prot. n.1 annesso alla CEDU e dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento. Le censure sono infondate. Ed invero, l'area oggetto del provvedimento di acquisizione sanante adottato dal comune di Castelplanio era stata classificata, come dà atto la Corte di appello, in zona F quale verde attrezzato e servizi pubblici già dal primo strumento urbanistico del 1971 e già in precedenza destinata ad area agricola. Ora, la pretesa dei ricorrenti di valorizzare, a fronte della qualificazione urbanistica della superficie oggetto del provvedimento di acquisizione, la densità territoriale di zona piuttosto che la densità fondiaria contrasta in radice con il diritto vivente espresso da questa Corte a proposito della determinazione del valore dei beni oggetto di espropriazione. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, per la determinazione del pregiudizio correlato alla perdita di godimento di aree determinato dall'occupazione di un'area da parte della p.a. sulla base di un provvedimento legalmente dato, assume valore decisivo la suddivisione, sia prima che dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico espropriazioni, tra aree edificabili e aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie) su cui è stato improntato il sistema previsto dall'art. 5 bis, d.l. n. 333 del 1992, e quindi dagli artt. 32, 37 e 40 del nuovo T.U. A tal fine occorre comunque riferirsi ai principi espressi sulla rilevanza delle possibilità legali ed effettive di edificazione e in particolare sulla priorità (e sulla relativa necessità di una verifica preliminare) delle qualità attribuite al suolo dalla disciplina urbanistica -cfr. Cass., n.16531/2009, Cass., S.U., n.7454/2020-. Si è poi ribadito che, ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, nel sistema introdotto dal D.L. n. 333 del 1992, art.
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