Cass. civ., sez. II, sentenza 22/10/2019, n. 26951
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Testo completo
la seguente Ud. 18/06/2019 SENTENZA PU sul ricorso 26501-2015 proposto da: M C, rappresentato e difeso dall'Avvocato M F ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. R S in ROMA, VIALE di
VILLA PAMPHILI
59
- ricorrente -
contro
PROVINCIA di PORDENONE, in persona del legale rappresentante pro tempore C P, rappresentata e difesa dagli Avvocati A D C e A M ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, VIA
CONFALONIERI
5 - controricorrente — avverso la sentenza n. 504/2015 della CORTE d'APPELLO di TRIESTE depositata 1'11/08/2015: udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere Dott. U B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P I, che ha concluso, previa verifica della presenza in atti di copia della sentenza con relata di notifica, per il rigetto del ricorso;
uditi l'Avv. M F per il ricorrente, e l'Avv. A M per la controricorrente, che hanno rispettivamente concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 13.4.2010 l'ing. C M conveniva in giudizio la PROVINCIA DI PORDENONE esponendo, tra l'altro: che la Provincia di Pordenone, con determinazione dirigenziale n. 2109/1999 e disciplinare d'incarico del 22.11.1999, aveva nominato l'attore quale "coordinatore della sicurezza per l'esecuzione delle opere" afferenti la realizzazione della propria sede istituzionale;
che, introdotta dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 494/1996, la figura del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione delle opere non aveva trovato, al tempo (1999), specifica previsione nelle tariffe professionali;
che per le stazioni appaltanti, in caso di un appalto pubblico (art. 17, commi 14-bis, ter e quater della L. n. 109/1994 nella formulazione vigente al 22.11.1999) sussisteva l'obbligo di fare riferimento, quanto al compenso, alla Tariffa Professionale di riferimento (L. n. 143/1949 per architetti e ingegneri);
che, all'art. 1 del disciplinare del 22.11.1999, le parti contraenti avevano stimato l'onorario per la prestazione in £ 257.260.798 (oneri fiscali e previdenziali compresi);
che, con D.M. del 4.4.2001, ad incarico non ancora concluso, erano state modificate le Tariffe Professionali degli ingegneri, con previsione di onorari fissi e invariabili;
che in data 3.9.2001, l'attore, essendo ancora in corso la propria prestazione professionale, aveva trasmesso alla convenuta i prospetti dei compensi a lui dovuti aggiornati in conformità alla nuova Tariffa;
che in data 31.3.2008, invocando l'applicabilità del D.M. 4.4.2001, l'attore aveva chiesto alla convenuta la rideterminazione delle proprie competenze e spese per complessivi C 526.803,27;
che dopo nuovo invito al pagamento, la Provincia di Pordenone, in data 26.1.2009, aveva avviato la verifica circa la corretta applicazione del D.M.
4.4.2001 e, successivamente, aveva comunicato di ritenere non ammissibile la rideterminazione dell'onorario ai sensi del citato D.M. del 2001. Si costituiva in giudizio la Provincia di Pordenone, la quale eccepiva che era stato pattuito un compenso fisso con il disciplinare d'incarico del
VILLA PAMPHILI
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- ricorrente -
contro
PROVINCIA di PORDENONE, in persona del legale rappresentante pro tempore C P, rappresentata e difesa dagli Avvocati A D C e A M ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, VIA
CONFALONIERI
5 - controricorrente — avverso la sentenza n. 504/2015 della CORTE d'APPELLO di TRIESTE depositata 1'11/08/2015: udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere Dott. U B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P I, che ha concluso, previa verifica della presenza in atti di copia della sentenza con relata di notifica, per il rigetto del ricorso;
uditi l'Avv. M F per il ricorrente, e l'Avv. A M per la controricorrente, che hanno rispettivamente concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 13.4.2010 l'ing. C M conveniva in giudizio la PROVINCIA DI PORDENONE esponendo, tra l'altro: che la Provincia di Pordenone, con determinazione dirigenziale n. 2109/1999 e disciplinare d'incarico del 22.11.1999, aveva nominato l'attore quale "coordinatore della sicurezza per l'esecuzione delle opere" afferenti la realizzazione della propria sede istituzionale;
che, introdotta dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 494/1996, la figura del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione delle opere non aveva trovato, al tempo (1999), specifica previsione nelle tariffe professionali;
che per le stazioni appaltanti, in caso di un appalto pubblico (art. 17, commi 14-bis, ter e quater della L. n. 109/1994 nella formulazione vigente al 22.11.1999) sussisteva l'obbligo di fare riferimento, quanto al compenso, alla Tariffa Professionale di riferimento (L. n. 143/1949 per architetti e ingegneri);
che, all'art. 1 del disciplinare del 22.11.1999, le parti contraenti avevano stimato l'onorario per la prestazione in £ 257.260.798 (oneri fiscali e previdenziali compresi);
che, con D.M. del 4.4.2001, ad incarico non ancora concluso, erano state modificate le Tariffe Professionali degli ingegneri, con previsione di onorari fissi e invariabili;
che in data 3.9.2001, l'attore, essendo ancora in corso la propria prestazione professionale, aveva trasmesso alla convenuta i prospetti dei compensi a lui dovuti aggiornati in conformità alla nuova Tariffa;
che in data 31.3.2008, invocando l'applicabilità del D.M. 4.4.2001, l'attore aveva chiesto alla convenuta la rideterminazione delle proprie competenze e spese per complessivi C 526.803,27;
che dopo nuovo invito al pagamento, la Provincia di Pordenone, in data 26.1.2009, aveva avviato la verifica circa la corretta applicazione del D.M.
4.4.2001 e, successivamente, aveva comunicato di ritenere non ammissibile la rideterminazione dell'onorario ai sensi del citato D.M. del 2001. Si costituiva in giudizio la Provincia di Pordenone, la quale eccepiva che era stato pattuito un compenso fisso con il disciplinare d'incarico del
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