Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2022, n. 15474
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASQUINI GIULIA nata a SENIGALLIA il 28/08/2000 avverso l'ordinanza del 29/09/2021 della CORTE DI APPELLO DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale D C, che ha concluso l'inammissibilità del ricorso;a seguito di trattazione a norma dell'art. 611, cod.proc.pen. RITENUTO IN FATTO 1. P G impugna l'ordinanza in data 28/9/2021 della Corte di appello di Ancona, che ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod.proc.pen. l'istanza di ricusazione da ella avanzata nei confronti di S P, nella sua funzione di G.i.p. del Tribunale di Ancona. Deduce: 1.1. "Inosservanza e/o erronea applicazione delle norme processuali, ex art. 606, comma 1, lett. C), cod.proc.pen., con particolare riguardo alla erroneamente rilevata inammissibilità della proposta ricusazione".La ricorrente premette di avere presentato istanza di ricusazione, prima della celebrazione dell'udienza camerale del 16/06/2021, davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona, fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento formulata dal Pubblico Ministero. Precisa che l'istanza era subordinata al rigetto della richiesta di astensione inoltrata nei confronti del G.i.p. dal difensore dell'indagato;che il G.i.p. disattendeva la sollecitazione all'astensione e rimetteva gli atti alla Corte di appello per decidere sull'istanza di ricusazione;che la Corte di appello emetteva l'ordinanza oggi impugnata. Sulla base di tale premessa fattuale illustra le norme e i principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione in tema di tempestività della presentazione dell'istanza di ricusazione, rimarcando che -avendo riguardo alla ristrettezza dei termini di proposizione dell'istanza- non si può pretendere che il difensore "abbandoni la difesa del proprio assistito per raggiungere la Cancelleria del Giudice competente a decidere sulla ricusazione, cui detta dichiarazione va presentata". Chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
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