Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10281

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10281
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23103/2021 R.G. proposto da M G, rappresentato e difeso dagli Avv. ANNA ORLANDO e R PIGNATARO ed elettivamente domiciliato in Roma, via Sesto Rufo 2, presso lo studio dell’Avv. GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI;
-ricorrente -

contro

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. DONATELLO ESPOSITO e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2299/2021, depositata il 27.4.2021,

NRG

1070/2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. R B all’udienza pubblica del 11.1.2023 Udite le conclusioni del Pubblico Ministero dott. ROBERTO MUCCI, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Napoli ha disatteso il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con la quale erano state rigettate le domande proposte da G M nei confronti del Comune di Piano di Sorrento. La Corte d’Appello ha ritenuto che, con l’atto comunale del settembre 2017, emesso in esito a domanda del lavoratore e sul presupposto che lo stesso intendesse svolgere il periodo di prova come docente di matematica e, dunque, alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), si fosse verificata l’estinzione del rapporto tra il Comune ed il Maresca, cui quest’ultimo avrebbe prestato acquiescenza, sicché la successiva domanda di rientro in servizio presso l’ente territoriale, poi avanzata nell’anno 2018, legittimamente non sarebbe stata accolta, perché non sarebbe mai cessato il rapporto con il MIUR, essendosi il ricorrente limitato a chiedere a quest’ultimo un’aspettativa, poi annullata a seguito di sua rinuncia.

2. G M ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, resistiti da controricorso del Comune.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrentesi duole della violazione dell’art.112 c.p.c. e sostiene che la Corte territoriale, argomentando solo in relazione all’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro, aveva finito per non pronunciarsi sulla questione del diritto del dipendente alla riammissione in servizio, in sé autonomo, e sulle domande a ciò consequenziali.

2. I motivi dal secondo al sesto, pur se autonomamente rubricati, affrontano tematiche introdotte sulla base di un unitario ragionamento. Il ricorrente lamenta (secondo motivo) la violazione dell’art. 2118 c.c., per avere la Corte di merito indebitamente qualificato la delibera comunale del 1.9.2017, di richiesta di aspettativa del lavoratore, come atto di dimissioni: in tal modo i giudici d’appello hanno sostituito con detto provvedimento datoriale un atto (dimissioni) che, invece, necessariamente deve promanare dalla volontà del lavoratore. Con il terzo motivo si censura l’assunto della Corte territoriale secondo cui il non avere il ricorrente impugnato la citata delibera comunale equivarrebbe ad una sua acquiescenza ad essa: si obietta che tale affermazione contrasta con l’art. 329 c.p.c.
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