Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 23/11/2022, n. 34450
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Segnala un errore nella sintesiTesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5702/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;- ricorrente -contro ARENA SIMEONE;- intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.7231/49/2014 depositata il 23 luglio 2014, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 settembre 2022 dal consigliere P G. Rilevato che: 1. La sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto aveva ad oggetto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avver- so la sentenza n.17/8/2012 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il reddito dichiarato per l'anno di imposta 2005 ai fini delle II.DD. e IVA oltre accessori, a seguito della conte- stazione della vendita di sette unità immobiliari con conseguente re- cupero ad imposta del prezzo di compravendita relativo. 2. Il giudice di prime cure confermava l'impianto delle riprese, ma ac- coglieva parzialmente la prospettazione di parte limitatamente alla determinazione dei costi necessari al calcolo dei ricavi, rideterminan- doli ai fini delle imposte oggetto di avviso. La decisione veniva par- zialmente riformata dalla CTR la quale concludeva determinando in «Euro 149.793,00 il reddito oggetto di controversia» e compensava le spese dei due gradi di giudizio. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:4. Pregiudizialmente il Collegio deve porsi il tema della rituale instau- razione del contraddittorio, in assenza di costituzione dell'intimato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in linea generale, l'inesi- stenza della notificazione del ricorso per cassazione deve essere con- finata ai casi di totale mancanza materiale dell'atto, ovvero ai «casi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come no- tificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamen- to (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non com- piuta, cioè, in definitiva, omessa», cfr. Cass. Sez. U sent. n. 14916 del 20.7.2016. 5. Con riferimento ai due gradi di merito secondo il consolidato orien- tamento di questa Corte (cfr. Cass. Civ. n. 25473/2016), nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte perso- nalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della qua- le deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma secondo, cod. proc. civ.(Cass. 1156/2008 e 2707/2014). 6. Per il ricorso per cassazione in materia civile, la giurisprudenza del- la Corte (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 24450 del 17/10/2017, Rv. 646202 - 01;conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014, Rv. 631742 - 01) ha più volte affermato che la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo pro- curatore non determina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. con la sua rinnovazio- ne, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, comma 2, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di legitti- mità.
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