Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2023, n. 07019
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC SABRINA nato a AVERSA il 17/11/1995 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M lche ha concluso chieden o RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 marzo 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ivrea del 14 novembre 2018 con cui J S era stata condannata alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.395,00 di multa, in quanto riconosciuta colpevole del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi introdotta, al fine di conseguire un ingiusto profitto, all'interno di un'abitazione, ivi impossessandosi di vari oggetti detenuti in una camera da letto e in una cabina armadio. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione J S, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo è stata eccepita violazione di legge in relazione all'art. 161 cod. proc. pen., lamentandosi la nullità delle notifiche degli atti introduttivi sia del primo che del secondo grado, in quanto effettuate presso il domicilio del difensore pur in carenza di relativa elezione da parte della J. Con il secondo motivo è stata dedotta carenza ed illogicità della motivazione con cui la Corte di appello, pur a fronte di aspetti quali la giovane età e la condizione di emarginazione economica e sociale dell'imputata, avrebbe erroneamente ritenuto di omettere il riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
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