Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2021, n. 07782

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2021, n. 07782
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07782
Data del deposito : 26 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M S, nato a Paternò il 24/07/1984 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C A, che hai concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 09/10/2020, il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di M S avverso l'ordinanza del 23/09/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artit. 110 497934C7892" data-article-version-id="09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LR7D5831B1B497934C7892::1994-05-04" href="/norms/codes/itatextk57d8088hzmtk8z/articles/itaartrb37pvygx6qptn?version=09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LR7D5831B1B497934C7892::1994-05-04">cod.pen., 73, commi 1,4,6 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione M S, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di scelta della misura cautelare, lamentando che, secondo la contestazione provvisoria, non poteva essere irrogata all'indagato una pena superiore a tre anni, essendo soggetto incensurato e prospettabile la scelta processuale di un rito alternativo;
anzi, era evidente la possibilità che al M venisse irrogata una pena inferiore ai due anni e condizionalmente sospesa. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento delle esigenze cautelari di cui alla lett. C) dell'art. 274 cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva espresso una motivazione insufficiente e meramente presuntiva in ordine alla attualità del periculum. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
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