Cass. civ., SS.UU., decreto 09/06/2023, n. 16435

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., decreto 09/06/2023, n. 16435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16435
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

3), ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363-biscod. proc. civ., per la risoluzione della seguente questione di diritto: sel’art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 104 (come richiamato implicitamente dalle altre disposizioni in materia di contabilità di Stato) assuma rilevanza ai fini della individuazione della competenza per territorio nelle cause “passive” della pubblica a mministrazione (centrale) aventi ad oggetto obbligazioni di pagamento,ai sensi degli artt. 25 cod. proc. civ. , 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, 1182, terzo e quarto comma, e 1498 cod. civ. Nel motivare la rilevanza della questione, l’ordinanza dà conto che , nel giudizio a quo, la Casa c ircondariale, costituendosi tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ha eccepito l’incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Roma. Prosegue, inoltre, evidenziando che, all’esito della prima udienza di comparizione (celebrata exart. 127-ter cod. proc. civ.) , la BFF Bank s.p.a. ha aderito all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte convenuta,con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, alla luce della “oggettiva controvertibilità della materia del foro territorialmente competente, sulla quale solo da ultimo è stato individuato un indirizzo interpretativo univoco anche in ragione della recentissima pronuncia della Suprema Corte di cassazione (ord. n. 32766/2022 dell’8 novembre 2022)”. La Casa circondariale – riferisce l’ordinanza – ne ha preso atto, insistendo per la liquidazione delle spese di lite in favore della difesa erariale. Il Tribunale di Milano, considerata la natura inderogabile del foro delle amministrazioni dello Stato e la connessa inoperatività di un accordo di proroga della competenza, osserva che “il punctum dolens è rappresentato dall’interpretazione delle disposizioni di contabilità pubblica richiamate (in maniera spesso generica) in combinato con i criteri di collegamento processuali deducibili dal codice di rito”. Nella complessità di tale coordinamento risiederebbe, ad avviso del giudice a quo,la “grave difficoltà interpretativa”,suscettibile di integrare il
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