Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2021, n. 01917

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2021, n. 01917
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01917
Data del deposito : 28 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22019-2019 proposto da: MOGGI GIANCARLO, MOGGI PERLUIGI, MOGGI ANNA, questi ultimi due in qualità di eredi di M G, elettivamente domiciliati in ROM, VIA

PANAM

77, presso lo studio dell'avvocato G B, rappresentati e difesi dagli avvocati A B e G F;

- ricorrenti -

contro

R T, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROM,

PIAZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell'avvocato M C, rappresentata e difesa dall'avvocato G V;
- con troricorrente - PROVINCIA DI PISA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM, VIA

GROENLANDIA

5, presso lo studio dell'avvocato C P, rappresentata e difesa dall'avvocato G C;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MOGGI GIANCARLO, MOGGI PERLUIGI, MOGGI ANNA, questi ultimi due in qualità di eredi di M G, elettivamente domiciliati in ROM, VIA

PANAM

77, presso lo studio dell'avvocato G B, rappresentati e difesi dagli avvocati A B e G F;
- controricorrenti all'incidentale - avverso la sentenza n. 89/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 28/02/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/10/2020 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIM;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MRCELLO MTERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
uditi gli avvocati Alberto Benedetti, Mascia D'Antona per delega dell'avvocato Giacomo Cresci, Marcello Cecchetti per delega dell'avvocato Giuseppe Vincelli. Ric. 2019 n. 22019 sez. SU - ud. 06-10-2020 -2-

FATTI DI CAUSA

Giancarlo e Goliardo M convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pisa, la Provincia di Pisa per sentir accertare l'insussistenza del credito di euro 24.866,28, vantato nei loro confronti dal predetto ente, a titolo di indennità di occupazione per il periodo 2007-2012, di un'area asseritamente appartenente al demanio idrico. Si costituì in giudizio la parte convenuta contestando la domanda ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario, per essere competente il Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Firenze. Il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 20 novembre 2014, rilevò che le domande proposte presupponevano l'accertamento pregiudiziale in ordine alla natura demaniale o meno del corso d'acqua, accertamento rispetto al quale sussisteva la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, e dispose, quindi, la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. della causa sino alla risoluzione della controversia relativa alla qualificazione, o meno, dell'area in questione in termini di demanio idrico. Il giudizio venne riassunto innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Firenze da Giancarlo, Pierluigi e M Anna, gli ultimi due quali eredi di Goliardo M. Si costituì anche in quella sede la Provincia di Pisa che eccepì il proprio sopravvenuto difetto di titolarità passiva in relazione al rapporto de quo, ai sensi dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, in ragione del trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla gestione del demanio idrico, tra cui l'introito dei relativi proventi, e sollevò eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 3 e Ric. 2019 n. 22019 sez. SU - ud. 06-10-2020 -3- 17, e dell'art. il-bis, comma 5, della già indicata legge regionale Toscana. Il TRAP disattese tale eccezione sul rilievo che, in ragione dell'art.111 cod. proc. civ., non poteva ritenersi venuta meno la legittimazione passiva della Provincia. Nel merito, dopo aver richiamato la c.t.u. espletata dinanzi a sé, il TRAP rilevò che l'Antifosso di Arnaccio, interamente tombato (fatta eccezione per due brevi tratti), fin dal suo inizio assolveva a funzioni di drenaggio della zona industriale, e dopo un breve tratto scoperto, riceveva le acque raccolte dai piazzali del cimitero e quelle stradali e che dalla consulenza tecnica si desumeva che, fin dalla sua origine, l'Antifosso di Arnaccio svolgeva la funzione di raccogliere «le acque meteoriche dalle caditoie stradali e reflue dai numerosi collettori fognari misti gestiti» (come indicato dal consulente di parte della resistente), funzione peraltro riconducibile a quella di un collettore fognario. Il TRAP ritenne, pertanto, che il tratto dell'Antifosso di Arnaccio sottostante la proprietà dei ricorrenti avesse cessato di appartenere al demanio idrico. Avverso la sentenza del TRAP la Provincia di Pisa propose appello, del quale chiesero il rigetto gli attuali ricorrenti. Nel corso del giudizio di appello spiegò intervento la Regione Toscana, sostenendo la sussistenza della legittimazione della Provincia di Pisa e chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione proposta da quest'ultimo ente. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 89/19, depositata in data 28 febbraio 2019, accolse in parte l'appello e, in riforma della sentenza del TRAP, rigettò la domanda degli originari ricorrenti e compensò tra le parti le spese di lite. Ric. 2019 n. 22019 sez. SU - ud. 06-10-2020 -4- Avverso tale sentenza da Giancarlo, Pierluigi e M Anna, gli ultimi due quali eredi di Goliardo M, hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria. La Regione Toscana ha resistito con controricorso. La Provincia di Pisa ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato - basato su un unico motivo e illustrato da memoria -, del quale i ricorrenti principali, con controricorso incidentale, hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità ovvero il rigetto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente ritengono queste Sezioni Unite che non può essere accolta l'istanza - formulata dai ricorrenti, in pubblica udienza - di rimessione in termini per la notifica del controricorso al ricorso incidentale condizionato, dovendosi al riguardo fare applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art.325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., sez. un., 15/07/2016, n. 14594;
Cass., ord., 31/07/2017, n. 19059). Va evidenziato che, nella specie, il destinatario della notifica dell'atto risulta, dall'A.R. prodotto, trasferito, come da attestazione dell'addetto al recapito del 13/11/2019, mentre il plico risulta, in base al timbro postale apposto sul medesimo A.R e a quanto dedotto dai medesimi ricorrenti in memoria a p. 7, rispedito al mittente in data 2/12/2019. Pertanto, non avendo i ricorrenti neppure precisato la data in cui i medesimi hanno appreso l'esito negativo della notifica Ric. 2019 n. 22019 sez. SU - ud. 06-10-2020 -5- (essendosi limitati genericamente a far riferimento alle «settimane seguenti al 02.12.2019») ed essendo stato il processo notificatorio riattivato solo in data 5.02.2020, il ricorso in parola risulta, in ogni caso, tardivamente notificato e, pertanto, inammissibile, non potendosi, per quanto appena evidenziato (Cass. 11/06/2018, n. 15056), ritenere sussistenti i presupposti per conservare gli effetti collegati alla richiesta di notifica originaria né per una eventuale riammissione in termini (Cass., 8/03/2017, n. 5974). Ricorso principale 2. Con il primo motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 112 e 295 del codice di procedura civile e/o 156 comma 2 cpc. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e/o violazione dell'art. 142 del R. D. 11 dicembre 1933 nr. 1775 (in relazione alla domanda originaria fatta valere avanti il Tribunale di Pisa ed all'accertamento pregiudiziale demandato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche)». Sostengono i ricorrenti che il TSAP avrebbe errato nell'identificazione del thema decidendum demandatogli ed avrebbe pronunciato ultra petita. Deducono, altresì, che la sentenza impugnata sarebbe illegittima, sotto altro subordinato profilo, in quanto, pur se dovesse ritenersi che il TSAP abbia inteso definire anche il "merito" della domanda originariamente proposta dai M, la statuizione sarebbe stata resa ultra petita per un duplice ordine di motivi: a) perché la questione concernente la debenza o meno dell'indennità di occupazione del bene demaniale non avrebbe trovato ingresso nel giudizio a quo ed il capo della sentenza che ha declinato la giurisdizione non avrebbe formato oggetto di impugnativa da parte della Provincia di Pisa, b) perché, come rilevato dal Tribunale di Pisa, la domanda originariamente proposta "non si esaurisce" Ric. 2019 n. 22019 sez. SU - ud. 06-10-2020 -6- nell'accertamento pregiudiziale in ordine alla natura demaniale o meno del corso d'acqua, venendo in rilievo anche i profili di contestazione del quantum richiesto. Pertanto, in questa ipotesi, sussisterebbe, ad avviso dei ricorrenti, oltre alla violazione dell'art.112 cod. proc. civ., anche la violazione dell'art. 142 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per incompetenza del TSAP in grado di appello a pronunciarsi sulla spettanza o meno dell'indennità di occupazione.
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