Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10641
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Testo completo
| Aula 'A' M REPUBBLICA ITALIANA 1.064 1/03 IN NOME DE POPOL LA CORTE SUPREMA SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 9861/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 23856 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 28/03/03 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: --- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, FABIANI GIUSEPPE, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RI EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2003 ARNO 47, presso 10 studio dell'avvocato AGOSTINI 1879 FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in -1- atti;
controricorrente - - - Tribunale dila sentenza n. 947/98 del avverso ... RAVENNA, depositata il 26/02/99 - R.G.N. 1216/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. : -2- INPS
contro
RI EN SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data28 ottobre 1997, EN RI conveniva in giudizio davanti al Pretore di Ravenna l'INPS, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione, che assumeva esser dovuta per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro part-time verticale svolto alle dipendenze della società cooperativa a r.l. C.A.M.S.T., come addetta alla refezione scolastica. L'INPS si costituiva, eccependo l'insussistenza dei presupposti dello stato di disoccupazione e della sua involontarietà e, sollecitando, perciò, il rigetto della domanda. Con sentenza in data 25 febbraio 1998, il Pretore adito accoglieva la domanda, condannando l'INPS al pagamento della chiesta indennità di disoccupazione con rivalutazione e interessi. Con sentenza in data 19 novembre 1998, il Tribunale di Ravenna rigettava l'appello dell'INPS, osservando che, sulla base dell'interpretazione della normativa fornita dalla sentenza n.160 del 1974 della Corte Costituzionale, lo stato di disoccupazione non richiede necessariamente la risoluzione o, comunque, la cessazione del rapporto di lavoro e che il requisito della involontarietà della disoccupazione, indispensabile per l'indennizzabilità di tale stato, non può essere circoscritto ai soli casi di non previsione 0 non prevedibilità della disoccupazione, avuto riguardo alla funzione delle assicurazioni sociali che, in sintonia con l'art. 38 Cost., devono garantire ai lavoratori adeguati mezzi di sussistenza in tutti quei casi in cui la disoccupazione, in relazione al tipo di lavoro svolto, sia predeterminata. Dopo tali premesse il giudice di merito osservava che l'appellata aveva prestato attività lavorativa,quale addetta al servizio di refezione scolastica, per sua natura collegato ai 1 Ar. e. Liusure periodi di apertura delle scuole e a conseguenti periodi di forzata inattività. Da tale circostanza, che impediva alla lavoratrice nell'ambito del lavoro svolto di prestare ulteriore attività lavorativa durante le vacanze scolastiche, e dal fatto che essa per i periodi di inattività si fosse regolarmente iscritta nelle liste di collocamento, al fine di occuparsi durante il periodo di chiusura delle scuole, il Tribunale traeva la conseguenza che l'indennità di disoccupazione richiesta fosse dovuta. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi. Resiste la lavoratrice con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'INPS, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del regolamento approvato con R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270, nonché degli artt. 45, 73, terzo comma, 76, terzo comma,e 77 R.D.L.4 ottobre 1935 n. 1827, il tutto in relazione all'art. 360, nn.3 e 5, c.p.c., deduce che l'art. 45 citato, per qualificare lo stato di disoccupazione indennizzabile, adopera l'espressione generica mancanza di lavoro", 66 mentre il citato art. 77 richiede che la domanda diretta a ottenere l'indennità di disoccupazione venga presentata con le modalità previste dal regolamento e prevede che tale regolamento possa disciplinare l'erogazione dell'indennità di disoccupazione in riferimento a determinate lavorazioni industriali a turno o saltuarie interrotte da brevi periodi in modo da essere considerate come disoccupazione continuata. Inoltre, aggiunge l'Istituto ricorrente, l'art. 44 del regolamento del 1924, richiamato dal citato art. 77, prescrive che l'assicurato alleghi alla domanda di erogazione dell'indennità di disoccupazione il certificato di