Cass. civ., sez. II, sentenza 21/10/2021, n. 29318

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/10/2021, n. 29318
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29318
Data del deposito : 21 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 23407-2016 proposto da: NEOLOGISTICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA FATEBENEFRATELLI, 15, presso lo studio dell'avvocato C A D T, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato N F, giusta procura in 2021 atti;
3.595

- ricorrente -

contro

NOVARTIS FARMA S.P.A., in persona del legale ' rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

BRUNO BUOZZI

51, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO ADELCHI PIRIA, FRANCESCA LIBANORI, giusta procura in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2445/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere S G;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C;

Fatti di causa

La srl Neologistica ebbe ad evocare in causa, avanti il Tribunale di Busto Arsizio, la spa Novartis Farma chiedendo il ristoro del danno patito in dipendenza dell'illegittimo recesso, operato dalla società convenuta, da contratto di appalto del servizio di distribuzione e deposito farmaci, concluso tra le parti per fatti concludenti. In subordine la srl Neologistica, nel caso non si ritenesse concluso alcun contratto, lumeggiava responsabilità ex art 1337 cod. civ. da parte della spa Novartis Farma per aver tenuto nelle trattative una condotta contraria a buona fede. Resistette la spa Novartis Farma, contestando la pretesa avversaria poiché mai concluso alcun contratto, in quanto la società attrice partecipante ad una selezione, da essa convenuta promossa, al fine di trovare effettivamente un soggetto, cui affidare il deposto e la distribuzione sul territorio nazionale dei suoi prodotti farmaceutici. Ad esito della trattazione il Tribunale lombardo respinse la domanda proposta dalla srl Neologistica e questa interpose gravame avanti la Corte d'Appello di Milano che, resistendo la spa Novartis Farma, ebbe a rigettare l'impugnazione. Osservava la Corte ambrosiana come alcun contratto risultava concluso tra le parti poiché appena in corso la selezione per individuare il contraente promossa dalla Novartis spa;
come la società appellante non aveva dato prova di essere stata ammessa alla selezione finale quale unica concorrente e come la società farmaceutica aveva esposto valida motivazione a giustificazione del suo ritiro dalla trattativa. La srl Neologistica ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa dalla Corte distrettuale, fondato su cinque motivi, che illustra anche con nota difensiva. La spa Novartis Farma s'è costituita a resistere con controricorso, illustrato anche con memoria. All'odierna udienza pubblica, acquisita la requisitoria scritta del P.G. in persona del dott. Alberto Celeste - inammissibilità o rigetto del ricorso - e non avendo le parti proposto apposita istanza di trattazione orale, la Corte ha deciso la controversia siccome illustrato nella presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dalla srl Neologistica s'appalesa siccome inammissibile. Con il primo mezzo d'impugnazione la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione delle norme ex artt. 1325, 1326, 1355, 1350, 1362 e 1363 cod. civ. ed artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto la Corte ambrosiana, negando la conclusione del contratto, ebbe ad argomentare sulla scorta della mancanza di sua stesura per iscritto, benché, stante la natura del patto, la legge non imponeva la forma né ad substantiam né ad probationem. Inoltre la Corte distrettuale non ebbe a valutare adeguatamente la condotta delle parti al fine di ravvisare la conclusione del patto per facta concludentia specie in forza
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