Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2019, n. 15080
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S M C V, nata a Brindisi il 24/09/1974 avverso l'ordinanza del 25/10/2018 della Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F L, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore;
‘
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza in data 25 ottobre 2018, la VII Sezione di questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da M C V S avverso la sentenza della Corte militare d'appello di Roma del 17 gennaio 2018, con la quale è stata confermata l'affermazione di responsabilità penale dell'imputata, statuita dal Tribunale militare di Napoli con decisione del 29 giugno 2017, in riferimento al reato di cui agli artt. 196, comma secondo, e 47, comma del codice penale militare in tempo di pace per le espressioni offensive rivolte al tenente dell'esercito P G.
2. Avverso la predetta ordinanza della VII Sezione di questa Corte ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. personalmente M C V S, deducendo, con unico motivo, l'omessa comunicazione al difensore dell'udienza di trattazione, per non essere andata a buon fine la notificazione, mediante posta elettronica certificata, in virtù di un errore che ha comportato il rifiuto del messaggio dal sistema, come emerge dall'attestazione richiesta alla cancelleria.
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F L, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza in data 25 ottobre 2018, la VII Sezione di questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da M C V S avverso la sentenza della Corte militare d'appello di Roma del 17 gennaio 2018, con la quale è stata confermata l'affermazione di responsabilità penale dell'imputata, statuita dal Tribunale militare di Napoli con decisione del 29 giugno 2017, in riferimento al reato di cui agli artt. 196, comma secondo, e 47, comma del codice penale militare in tempo di pace per le espressioni offensive rivolte al tenente dell'esercito P G.
2. Avverso la predetta ordinanza della VII Sezione di questa Corte ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. personalmente M C V S, deducendo, con unico motivo, l'omessa comunicazione al difensore dell'udienza di trattazione, per non essere andata a buon fine la notificazione, mediante posta elettronica certificata, in virtù di un errore che ha comportato il rifiuto del messaggio dal sistema, come emerge dall'attestazione richiesta alla cancelleria.
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi
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