Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/04/2019, n. 15080
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S M C V, nata a Brindisi il 24/09/1974 avverso l'ordinanza del 25/10/2018 della Corte di Cassazione;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere A T;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F L, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;udito il difensore;‘ RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con ordinanza in data 25 ottobre 2018, la VII Sezione di questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da M C V S avverso la sentenza della Corte militare d'appello di Roma del 17 gennaio 2018, con la quale è stata confermata l'affermazione di responsabilità penale dell'imputata, statuita dal Tribunale militare di Napoli con decisione del 29 giugno 2017, in riferimento al reato di cui agli artt. 196, comma secondo, e 47, comma del codice penale militare in tempo di pace per le espressioni offensive rivolte al tenente dell'esercito P G. 2. Avverso la predetta ordinanza della VII Sezione di questa Corte ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. personalmente M C V S, deducendo, con unico motivo, l'omessa comunicazione al difensore dell'udienza di trattazione, per non essere andata a buon fine la notificazione, mediante posta elettronica certificata, in virtù di un errore che ha comportato il rifiuto del messaggio dal sistema, come emerge dall'attestazione richiesta alla cancelleria. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi