Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20655
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AP MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. Fiorina Maria Bozzarello, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame presentata da MI AP avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis, (capo 1) e 110, 81, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. (capo 146). Secondo l'imputazione provvisoria, il AP sarebbe partecipe dell'associazione di 'ndrangheta operante nel territorio di Cosenza e dei Comuni limitrofi di Rende e Roggiano Gravina, articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi ma organicamente confederati, con a capo CO TI, la cui esistenza è stata giudizialmente accertata da numerose sentenze passate in giudicato, e, in particolare, sarebbe un uomo di fiducia di RT RC, reggente dell'omonimo gruppo, partecipa a decisive riunioni di ‘ndrangheta e si mette a disposizione per ogni esigenza dell'associazione, specialmente intestandosi motoveicoli, messi nella esclusiva disponibilità di RC, al fine di consentire a quest'ultimo di eludere le disposizioni di legge in tema di misure di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore di MI AP, deducendo quattro motivi. Con i primi tre motivi deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in merito al giudizi di gravità del quadro indiziario in ordine ai reati di cui agli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen. Quanto al primo reato, lamenta che la partecipazione del AP è stata desunta dalle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia, RO, BB e LM, omettendo di valutarne l'attendibilità secondo i canoni di giudizio indicati dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, di individuare adeguati riscontri esterni. Manca, in particolare, un penetrante giudizio di attendibilità del RO poste che le sue dichiarazioni sono state rese nel marzo 2019, ben oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione, risalente al 21 luglio 2015;
manca, in ogni caso, un riscontro esterno al racconto relativo alla partecipazione alle riunioni da parte del AP. Manca parimenti una valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese dagli altri due collaboratori, viziate da circolarità, essendo i due legati da vincolo coniugale. Quanto al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. lamenta il ricorrente l'assenza di motivazione in ordine ai presupposti della fattispecie incriminatrice, avuto riguardo alla provenienza delle risorse economiche dal RC ed alla suscettibilità di detti beni di essere oggetto di misura di prevenzione. Con particolare riferimento allo scopo elusivo, si lamenta l'omessa motivazione sull'obiezione difensiva che rappresentava che, a fronte di acquisti risalenti all'anno 2018, solo nel maggio del 2019 il RC RT è stato tratto in arresto come mandante dell'omicidio UF e, dunque, solo allora poteva temere l'avvio di un procedimento di prevenzione Infine, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., lamenta il ricorrente che la stessa è stata imputata senza considerarne la natura soggettiva, ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, trascurando che manca qualunque elemento idoneo a dimostrare che lo stesso abbia inteso agevolare la compagine criminale e non il solo RC. Con il quarto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari che il Tribunale ha fondato sui soli precedenti penali e giudiziari del AP e sulla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pes( ;
omettendo di valutare la risalenza nel tempo dei precedenti e la loro aspecificità rispetto a contestazioni di appartenenza a sodalizi criminosi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi generici e manifestamente infondati.
2. Quanto alla valutazione di gravità del quadro indiziario relativo alla partecipazione del AP all'associazione mafiosa, va, in primo luogo, premesso che il ricorso non contesta l'esistenza del sodalizio mafioso né il ruolo apicale del RC all'interno dell'omonimo gruppo. Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha desunto l'intraneità del ricorrente considerando, da un lato, le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, dall'altro, il rapporto di fiducia tra AP e RC, confermato anche