Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2023, n. 17560

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2023, n. 17560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17560
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R S nato a Petralia Sottana il 14/08/1979 avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 18 marzo 2021 dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. perché riconosciuto colpevole di avere falsamente denunciato il furto del proprio ciclomotore in data 30 luglio 2013. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, S R ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge per l'omessa declaratoria di intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello. Il ricorrente richiamando soltanto la data del commesso reato e le intervenute sospensioni della decorrenza del termine di prescrizione, senza però specificarle in alcun modo, adduce che il reato è estinto per prescrizione.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla valutazione delle prove essendo la sentenza di appello motivata per relationem rispetto a quella di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluta genericità di entrambi i motivi dedotti. Quanto al primo motivo inerente alla prescrizione del reato non si ritiene neppure necessario verificare in questa sede i tempi e la durata delle sospensioni a fronte di una censura che si limita ad invocare la estinzione del reato per prescrizione senza specificarne le ragioni ma unicamente facendo riferimento alla data di consumazione del reato, sebbene nella sentenza di merito sia stato dato atto delle plurime sospensioni della decorrenza del termine di prescrizione disposte per effetto dei numerosi e ripetuti differimenti dell'udienza richiesti dalla difesa per dare corso alla procedura di messa alla prova e concessi dal Giudice procedente al solo fine di consentire al difensore di concordare con l'ufficio di esecuzione penale esterna la elaborazione di un programma di trattamento, prima ancora del formale provvedimento di accoglimento dell'istanza. Va a tale proposito ricordato che le richieste di differimento delle udienze formulate dal difensore e procuratore speciale al fine di dare corso alla procedura di cui agli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi