Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2020, n. 14891
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In tema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'attività dell'"avvisatore marittimo", in quanto svolta in regime di autorizzazione, con provvedimento della Capitaneria di Porto al di fuori di una procedura ad evidenza pubblica, e retribuita dagli utenti dei servizi prestati in regime di monopolio, data l'onnicomprensività del settore terziario va ricompresa tra quelle di intermediazione e prestazione di servizi nell'ambito della tutela previdenziale obbligatoria apprestata dall'art. 1, comma 202, della l. n. 662 del 1996, con obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, in coerenza con la sua esclusione dal novero e dal perimetro definito dalla legislazione in materia portuale.
Sul provvedimento
Testo completo
! ITT IR D E T N E S E 13 LUG. 2020 O S TE N AULA 'B' E S E 1489 1/ 20 E N IO Z A R T IS G Oggetto E R REPUBBLICA ITALIANA E T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 23432/2014 Cron 16891 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 18/02/2020 Dott. A MANNA Consigliere - PU Dott. ENRICA D'A Dott. PAOLA GHINOY Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO Rel. Consigliere Dott. D CRE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23432-2014 proposto da: in A NTA, elettivamente domiciliata 259, presso lo studio ROMA, VIALE TRASTEVERE dell'avvocato P L B, che a rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B;
ricorrente contro 2020 PREVIDENZA NAZIONALE DELLA II.N.P.S. - ISTITUTO 647 80078750587, in persona del suo SOCIALE, C. F. Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, E D R, L M, CARLA D'ALOISIO;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 197/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 10/05/2014 r.g.n. 111/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato BARTOLI PIER LUIGI;
udito l'Avvocato SGROI ANTONINO. RG 23432/2014 Avanzini Nicoletta c/INPS udienza del 18 febbraio 2020 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 10 maggio 2014, in accoglimento del gravame svolto dall'INPS ha respinto le opposizioni ad avviso di addebito per il recupero della contribuzione commercianti in riferimento all'anno 2005 nei confronti di N A, socia accomandataria della s.a.s. L'Avvisatore Marittimo del Porto della Spezia, di Avanzini Nicoletta & C.
2. Il giudice di primo grado aveva ritenuto insussistente il debito perché l'attività svolta dalla società non rientrava tra quelle censite sulla base dei codici Istat-Ateco.
3. Il gravame dell'ente previdenziale, incentrato sull'irrilevanza dei codici Ateco e sull'applicazione delle qualificazioni proprie dell'art. 49, legge n. 88 del 1989 da cui far derivare la natura commerciale dell'attività svolta dall'avvisatore marittimo, è stato accolto dalla Corte territoriale che ha ritenuto i codici ISTAT, identificativi dell'attività svolta (c.d. codici Ateco), di rilievo essenzialmente statistico e con funzionalità amministrativa, ed m ha escluso l'esonero dall'obbligazione contributiva sulla base della mera difficoltà, opposta dalla debitrice, di reperire i codici per l'inquadramento dell'attività svolta.
4. La Corte di merito, richiamato il disposto dell'art. 49, co. 1, lett. d), legge n. 88 del 1989 e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza - nel senso della qualificazione come commerciali delle attività del terziario e consistenti nella prestazione di servizi, purché non di ausilio a determinate imprese industriali riconosceva l'obbligo di iscrizione del - socio amministratore alla gestione commercianti per essere risultata incontestata l'attività imprenditoriale, in via autonoma, di prestazione di servizi ad una serie indeterminata di soggetti interessati al settore marittimo e al porto della Spezia, svolta dall'Avvisatore Marittimo e consistente nella raccolta e registrazione di dati relativi ai servizi ed alle attività del porto della Spezia, con ascolto di trasmissioni radiofoniche 1 RG 23432/2014 R M estensore inerenti al medesimo porto e nella comunicazione a terzi di tali dati, a titolo oneroso a privati e a titolo gratuito a soggetti pubblici.
5. Infine, per la Corte di merito non risultava neanche dedotto che l'applicazione del codice ATECO, asseritamente inadeguato, avesse comportato l'applicazione di un regime previdenziale incongruo rispetto all'affermata natura commerciale dell'attività d'impresa o un aggravio dell'aliquota contributiva dovuta.
6. Avverso tale sentenza ricorre N A, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Con il motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 49, comma 1, lett. d), legge n. 88 del 1989, la ricorrente censura la qualificazione data dalla sentenza impugnata all'attività svolta dalla società e assume che i compiti dell'avvisatore marittimo sono molto simili all'attività svolta dalle agenzie di stampa e affini ai servizi di informazione tramite stampa, per cui esulano dal novero delle attività del settore terziario, anche in via ل ه س residuale come prestazione di servizi a terzi.
8. Il ricorso è da rigettare.
9. Come rilevato in numerosi precedenti di questa Corte (v., fra gli altri, Cass. n.21138 del 2008), la legge n. 88 del 1989 ha avuto, tra l'altro, come scopo quello di attribuire all'INPS un ampio potere classificatorio delle imprese e dei datori di lavoro - da valere «a tutti i fini previdenziali ed assistenziali» - sulla base di criteri ben individuati, al fine di introdurre un nuovo e più moderno sistema classificatorio delle attività datoriali capace, da un lato, di sostituire il riferimento al precedente articolo 2135 cod. civ., reputato non più idoneo ad inquadrare realtà imprenditoriali nuove e maggiormente articolate, e dall'altro di assumere una valenza generale per fornire una collocazione delle diverse imprese valida per tutti i fini previdenziali, con l'abbandono di un assetto ordinamentale che presentava l'inconveniente di apprestare criteri di inquadramento delle imprese tra loro divergenti, a seconda della natura dei singoli contributi da versare ai diversi enti assicurativi. 2 RG 23432/2014 R M estensore 10. L'art. 49 della citata legge n. 88 ha introdotto criteri classificatori distinti e ben specificati per comparti (industria, artigianato, agricoltura, terziario, credito;
assicurazione e tributi) ed ha ricompreso le attività di produzioni di servizi nel settore terziario. 11. Pertanto, alla stregua della lettera d) della citata disposizione, sono classificabili nel settore terziario le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, le attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, e le attività professionali ed artistiche nonché le relative attività ausiliarie. 12. La portata onnicomprensiva della disposizione risulta dall'introduzione di un settore aggiuntivo - le «attività varie» - nel quale sono stati inclusi gli organismi esponenziali di interessi categoriali, collettivi o diffusi, e gli enti che perseguono scopi non riconducibili a quelli economico-produttivi o che, per