Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15157
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERVINO GARLO nato a CATANIA il 06/12/1967 avverso l'ordinanza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere G D G;
lette/se4tite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. R G, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di opposizione, proposta dalla difesa di G C, all'ordinanza di confisca - emessa dalla stessa Corte in data 25/06/2021 - in relazione ai profitti dei reati di riciclaggio di cui ai capi D), Dbis) e Dter) della sentenza emessa dalla medesima Corte il 15/01/2021, passata poi in giudicato, ha rideterminato «l'importo da sottoporre a confisca fino al valore di C 1.184.250,80».
2. Avverso tale ordinanza C, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 648-bis, 648-quater e 192 cod. pen. Rileva la difesa che dalla lettura della sentenza di primo grado l'unico dato incontrastabile sarebbe che parte dell'importo fatturato venisse trattenuta per sostenere le spese reali oggetto dell'operazione sottostante (trattandosi di sovraffatturazione) e parte, invece, venisse suddivisa tra i vari protagonisti della vicenda quale compenso per le restituzioni in denaro della sovraffatturazione. Secondo la difesa, in base a tale sentenza, la provvigione trattenuta da C sarebbe del 3% su ogni singolo trasferimento di denaro e non del 5%, come considerato dalla Corte a qua nel disporre la confisca sulla base di
lette/se4tite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. R G, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di opposizione, proposta dalla difesa di G C, all'ordinanza di confisca - emessa dalla stessa Corte in data 25/06/2021 - in relazione ai profitti dei reati di riciclaggio di cui ai capi D), Dbis) e Dter) della sentenza emessa dalla medesima Corte il 15/01/2021, passata poi in giudicato, ha rideterminato «l'importo da sottoporre a confisca fino al valore di C 1.184.250,80».
2. Avverso tale ordinanza C, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 648-bis, 648-quater e 192 cod. pen. Rileva la difesa che dalla lettura della sentenza di primo grado l'unico dato incontrastabile sarebbe che parte dell'importo fatturato venisse trattenuta per sostenere le spese reali oggetto dell'operazione sottostante (trattandosi di sovraffatturazione) e parte, invece, venisse suddivisa tra i vari protagonisti della vicenda quale compenso per le restituzioni in denaro della sovraffatturazione. Secondo la difesa, in base a tale sentenza, la provvigione trattenuta da C sarebbe del 3% su ogni singolo trasferimento di denaro e non del 5%, come considerato dalla Corte a qua nel disporre la confisca sulla base di
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