Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15157

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15157
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERVINO GARLO nato a CATANIA il 06/12/1967 avverso l'ordinanza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere G D G;
lette/se4tite le conclusioni del

PG

Letta la requisitoria del dott. R G, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di opposizione, proposta dalla difesa di G C, all'ordinanza di confisca - emessa dalla stessa Corte in data 25/06/2021 - in relazione ai profitti dei reati di riciclaggio di cui ai capi D), Dbis) e Dter) della sentenza emessa dalla medesima Corte il 15/01/2021, passata poi in giudicato, ha rideterminato «l'importo da sottoporre a confisca fino al valore di C 1.184.250,80».

2. Avverso tale ordinanza C, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 648-bis, 648-quater e 192 cod. pen. Rileva la difesa che dalla lettura della sentenza di primo grado l'unico dato incontrastabile sarebbe che parte dell'importo fatturato venisse trattenuta per sostenere le spese reali oggetto dell'operazione sottostante (trattandosi di sovraffatturazione) e parte, invece, venisse suddivisa tra i vari protagonisti della vicenda quale compenso per le restituzioni in denaro della sovraffatturazione. Secondo la difesa, in base a tale sentenza, la provvigione trattenuta da C sarebbe del 3% su ogni singolo trasferimento di denaro e non del 5%, come considerato dalla Corte a qua nel disporre la confisca sulla base di una ricostruzione postuma della Procura. Osserva il difensore cheise è vero che per la giurisprudenza di legittimità il profitto del riciclaggio (come quello oggetto di confisca) può essere individuato anche mediante elementi di tipo presuntivo, è anche vero che gli stessi debbano essere ancorati a concrete circostanze di fatto. La difesa, inoltre, rileva di avere eccepito che era stata disposta confisca anche nei confronti di M R, concorrente con C nel reato di cui al capo D), per somme certamente maggiori rispetto a quelle oggetto del presente procedimento;
e che, a fronte di tale eccezione, la Corte di appello si è limitata a sostenere l'irrilevanza dell'ammontare della somma confiscata, trascurando il principio solidaristico che, secondo la giurisprudenza di legittimità, informa la disciplina del concorso di persone nel reato. La Corte di appello avrebbe dovuto, pertanto, verificare quanto già confiscato a Ricciotti ed eventualmente disporre in questa sede la confisca del residuo non coperto.Il difensore, alla luce di tali censure, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
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