Cass. civ., sez. I, sentenza 30/09/2019, n. 24429

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/09/2019, n. 24429
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24429
Data del deposito : 30 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ASCOLI PICENO, depositata il 08/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2019 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M. in per;ona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTIEIE;;
uditi, per la parte ricorrente, l'avvocato G C, per delega, che ha concluse per l'accoc;ilimento;
per la parte resistente, l'avvocato E D P, che ha concluso per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1.- La s.r.l. Vesta Finance, qualificandosi come cessionaria ex art. 58 TUB di Banca Antonven3ta (poi incorporata nella Banca dei Monti di Paschi di Siena), ha presentato domanda tardiva di insinuazione nel passivo fallimentare del a s.r.l. Auto Lelli per una serie di crediti, in parte generati da apernre di credito garantite da ipoteca e in altra parte da scoperti d conto corrente. Il giudice delegato ha respinto ,'n toto la domanda, ritenendo il «credito non dovuto, come da condivisibile proposta dei curatori e in particolare come da argomertazioni che hanno indotto il giudice delegato ad autorizzare l'avvio di apposito contenzioso nei confronti di MPS-Antonveneta». 2.- Nelle more, i cLralori fallimentari hanno provveduto a proseguire il procedimento ex ac. 100 cod. idroc. civ., che era stato instaurato dalla s.r.l. Auto Lelli a lora in bonis avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, con richiesta di «ordinare alla Banca Monte dei Paschi» il pagamento di una determinata somma di danaro. Nell'ambito di questo p -ocedimenK, cautelare (R.G. n. 31/2011) è stata disposta una CTJ, allo scopo di verificare la misura dei rapporti di dare e di avere corre ti tra le parti, anche in ragione dell'assunto carattere usurario di certi crediti ve ntati della Banca. Depositata la perizia, respinta la richiesta di supplemento di consulenza formulata dal Fallimentc, il giudice cautelare ha rigettato la domanda formulata dalla società poi fallita. 3.- Nel frattempo, Vesta Finance ha presentato opposizione all'esclusione ex art. 98 ss. legge Fall. avanti al Tribunale di Ascoli Piceno. Che è stata respinta dal Tribunale con decreto depositato in data 8 ottobre 2014, per «mancanza di ragioni di credito nei confronti della società correntis,:ax . 4.- In proposito, il Tribunale ha in primo luogo riscontrato di avere esaminato «la documentazione prodotta e di quella acquisita e relativa al procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. promosso originariamente dalla Auto Lelli s.r.1,, poi proseguito dalla curatela del fallimento Auto Lelli s.r.I.», nonché di avere preso «visione della CTU ivi disposta e delle risposte forrite dallo stesso CTU ai quesiti supplementari post nel presente giudizio». In prosieguo, ha ritenuto «del tut:o condivisibili le valutazioni già espresse nell'ordinanza del giudice relatore del 15.5.2014 in punto di ammissibilità dell'acquisizione della CTU già redatta in fase cautelare e dell'opponibilità di essa alla Vesta Finance s.r.I., quale cessionaria del credito dell'allora resistente Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., per le motix,azioni ivi ciià espresse e da ritenersi per integralmente riportate». Ha poi rilevato che, «alla luce del quesito aggiuntivo formulato in questa sede (con azzeramento dei saldi, venendo in discussione rapporti non documentati dalla creditrice che ha richiesto di essere ammessa al passivo, .n :utta la loro durata), emerge addirittura dalla ricostruzione contabile dei rapporti di conto corrente effettuata dal CTU, corretta, esente da censure e parimenti qui da intendersi per integralmente riportala e trascritta, un saldo attivo in favore dell'Auto Lelli s.r.I.». 5.- Avverso questo decreto ha presentato ricorso la s.r.l. Vesta Finance, articolando dncue motivi cl" cassazione (il primo e il secondo motivo venendo poi articolati in tre sotto-motivi ciascuno). Ha resistito, con controricorso, il Fallimento. 6.- Il resistente ha anche depositato memoria.

RAGHONI DELLA DECISIONE

7.- Con il primo motivo, il ricorrente assume: (i) omesso esame di
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