Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/03/2019, n. 08311
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Alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale - la quale ha carattere vincolante perché volta ad identificare gli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonchè i presupposti e i limiti del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.- il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione. L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento "abnorme o anomalo" ovvero abbia comportato uno "stravolgimento" delle "norme di riferimento", atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore (eccesso di potere giurisdizionale) è configurabile solo qualora il giudice amministrativo abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete.
L'eccesso di potere giudiziario, denunziabile con il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi o neghi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione. Nel contempo , in riferimento ai limiti esterni alla giurisdizione non è consentita la censura di sentenze con le quali il giudice amministrativo o contabile adotti un'interpretazione di una norma processuale o sostanziale tale da impedire la piena conoscibilità del merito della domanda. Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha ritenuto implicitamente attribuito, all'amministrazione comunale, il potere di localizzazione temporanea alternativa delle attività commerciali sulla base dell' interpretazione delle norme dettate dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 42/2004 e, in particolare, della norma attributiva del potere di revoca, e di tale operazione ermeneutica ha formulato adeguata motivazione nella sentenza impugnata.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Sul provvedimento
Testo completo
N° 831 1-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.
CONTRO
- Primo Presidente - GIOVANNI MAMMONE DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI PIETRO CURZIO - Presidente Sezione - Ud. 19/06/2018 - ANTONIO MANNA - Presidente Sezione - PU - Presidente Sezione - R.G.N. 26332/2016 ULIANA ARMANO Gear.8311 - Presidente Sezione - Rep. MAGDA IA см. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - GIACINTO BISOGNI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Rel. Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26332-2016 proposto da: TA ZO, NE LF, TA EL, FOOD STORE DI NE LF E C. S.N.C., in persona del legale N rappresentante pro tempore, CHOWDHURY DULAL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CLARIZIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORAZIO CASTELLANA;
214 18 ricorrenti -
contro
IN GA, NE LF, MO YN, NE ON, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CLARIZIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORAZIO CASTELLANA;
- ricorrenti successivi -
contro
Coordinamento delle Associazioni per la Difesa CO, dell'Ambiente e dei diritti degli Utenti e dei Consumatori, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 73, presso I'UFFICIO LEGALE NAZIONALE DEL CO, rappresentato e difeso dagli avvocati GINO GIULIANO e CARLO RIENZI;
MINISTERO PER I BENI, LE ATTIVITA' CULTURALI E IL TURISMO, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
ROMA CAPITALE, già Comune di RO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra;
-controricorrenti - nonchè
contro
REGIONE LAZIO, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER IL COMUNE DI ROMA;
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- intimati -
avverso la sentenza n. 3681/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 23/08/2016. Ric. 2016 n. 26332 sez. SU - ud. 19-06-2018 -2- Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Angelo Clarizia, Orazio Castellana, Rodolfo Murra ed Antonio Grumetto per l'Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
La vicenda dedotta in giudizio attiene al procedimento di delocalizzazione di talune attività commerciali su suolo pubblico esercitate tramite mezzo mobile con posteggio fisso in vari punti del centro storico di RO ("posteggi isolati fissi" e posteggi c.d. "anomali"), disposto da RO Capitale a seguito di una lunga istruttoria compiuta di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. In particolare, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 96 del 9 aprile 2014, approvò, ai sensi dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e della Direttiva Ministeriale datata 10 ottobre 2012 (cd. Direttiva Ornaghi), un accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/1990, tra RO Capitale Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive. Formazione Lavoro ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici - del Lazio (CT), per l'istituzione di un Tavolo tecnico per il Decoro al fine di procedere alla «individuazione delle aree pubbliche aventi particolare valore architettonico, archeologico, storico-artistico e paesaggistico nelle quali, sulla base della vigente normativa, non può ritenersi assentibile l'esercizio del commercio, ovvero lo stesso sia da subordinare a specifiche condizioni;
definizione di linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città di RO». Ric. 2016 n. 26332 sez. SU - ud. 19-06-2018 -3- Preso atto delle determinazioni del tavolo tecnico del Decoro, la Giunta capitolina approfil relativo schema di accordo interistituzionale U;Q tra RO Capitale ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il quale veniva dichiarata l'incompatibilità di talune postazioni di esercenti il commercio su area pubblica tra cui anche - quelle degli attuali ricorrenti con le esigenze di tutela culturale di - due aree di RO: 1) Area archeologica centrale Circo Massimo - - Tridente, area rilevante nel caso di specie;
2) Piazza Navona – Piazza - della Rotonda/Pantheon. RO Capitale;
sempre prendendo atto di tali risultanze, individuò pure nuovi punti per il commercio su aree pubbliche (deliberazione di Giunta n. 233 del 30 luglio 2014 e determinazione dirigenziale n. 1927 del 17 settembre 2014). I relativi provvedimenti vennero impugnati dai titolari ed esercenti le attività coinvolte nel procedimento di delocalizzazione con separati ricorsi davanti al TAR Lazio - sede di RO. Con motivi aggiunti, poi, gli stessi soggetti impugnarono il provvedimento con il quale era stata disposta la ricollocazione temporanea delle loro attività, per una durata di diciotto mesi, nelle nuove ubicazioni (determinazioni n. 1365 e n. 1828 del 16 giugno 2015). -conDopo la sentenza n. 140/2015, pronunciata dalla Consulta cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt.
2-bis e 4- bis del d.l. n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, e l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014 (che rispettivamente aggiungono e successivamente modificano i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 52 del d.lgs. n. 42 del 2004), nella parte in cui non prevedono l'intesa a garanzia della leale collaborazione fra Stato e Regioni -, i ricorrenti proposero ulteriori motivi aggiunti, al fine di censurare i provvedimenti impugnati in relazione alla pronuncia dei giudici costituzionali. Ric. 2016 n. 26332 sez. SU - ud. 19-06-2018 -4- Con delibera n. 365/2015, la Giunta regionale approvò un protocollo d'intesa sottoscritto con il CT e RO Capitale, con cui venne espresso parere favorevole sulle operazioni del tavolo tecnico istituito e condotto dal CT e da RO Capitale in dichiarata ottemperanza alla sentenza