Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 12/04/2023, n. 09668

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 12/04/2023, n. 09668
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09668
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

L23668 ORDINANZA sul ricorso 13782/2018 proposto da: C N, elettivamente domiciliato in Roma alla Via G. r Zanardelli, n. 36, presso lo studio dell'Avv. G G R, rappresentato e difeso dall'Avv. E S;

- ricorrente -

contro la HI-LEX ITALY s.p.a. (già LAMES s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Francesco Denza, n. 3, presso lo studio dell'Avv. A M, rappresentata e difesa da quest'ultimo e dall'Avv. L G;
- controricorrente — avverso la sentenza n. 465/2017 della Corte di Appello di GENOVA, depositata il 6.11.2017, R.G. n. 301/2017;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 2.2.2023 dal Consigliere Dott. F G L C.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 404/2017, il Tribunale di Genova aveva respinto la domanda proposta dall'attore C N nei confronti della Lames s.p.a. (poi HI-Lex Italy s.p.a.), volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro che avevano interessato le parti e la trasformazione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato, con la condanna della convenuta a corrispondergli le retribuzioni maturate dall'1.10.2016. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata da ambo le parti (dalla convenuta in via incidentale limitatamente al regolamento delle spese processuali), condannava il C al pagamento delle spese processuali di primo grado, come liquidate, e confermava nel resto l'impugnata sentenza, condannando l'appellante principale al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, come liquidate.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premettendo che la domanda del C si fondava sul fatto che i vari contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo superavano il tetto di 44 mesi fissato, a maggiorazione di quello di 36 mesi previsto dalla legge, dal CCNL metalmeccanici industria, applicabile al rapporto, e considerando la reale ratio decidendi della sentenza appellata (ossia, la validità del maggior tetto di 56 mesi, stabilito dal contratto aziendale e il suo mancato superamento nella fattispecie), riteneva che, non essendo in contestazione il mancato superamento del tetto di 56 mesi, dovesse essere condivisa la valutazione del Tribunale, secondo cui dal combinato disposto degli artt. 19, co. 2, d.lgs. 81/2015 (in forza del quale ai contratti collettivi è consentito derogare al tetto dei 36 mesi di durata dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratbre, a pena di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato) e 51 del medesimo d.lgs. (che prevede che ai fini del decreto per contratti collettivi si intendono non solo i contratti collettivi nazionali, ma anche quelli territoriali o aziendali) conseguiva che ai contratti aziendali è consentito derogare a quanto stabilito, non solo dalla legge (36 mesi), ma anche dai contratti collettivi nazionali (44 mesi).

4. Avverso tale decisione C N ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

5. Ha resistito l'intimata con controricorso, depositando anche memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. "in riferimento all'art. 5, punto 4-bis D.Igs. 368/2001 come modificato dalla L. n. 92/2012 e alla disposizione del CCNL- Metalmeccanici industria art. 4 (tipologie contrattuali) punto B)", l'impugnante sostiene che "emergono forti e convergenti convinzioni sulla invalidità" dell'Accordo Aziendale del 25.2.2016, perché il cit. art. 5, punto 4-bis d.lgs. n. 368/2001, come modificato dalla L. n. 92/2012, prevedeva che la deroga alla previsione legale dei 36 mesi potesse avvenire alternativamente con accordi sindacali a livello nazionale o a livello territoriale o a livello aziendale. Deduce, quindi, che nel caso di specie la deroga era
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi