Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2019, n. 06012

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2019, n. 06012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06012
Data del deposito : 28 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 2499-2014 proposto da: CONDOMINIO GALLERIA COVIGNANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SARDEGNA

29, presso lo studio dell'avvocato G V, rappresentato e difeso dall'avvocato R R;
- ricorrente e con/ricorrente al ricorso incidentale -

contro

R E O EGIDIO EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

CARO

62, presso lo studio dell'avvocato S C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Q M, M G C;
- controricorrente incidentale- nonchè

contro

V R R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO

172, presso lo studio dell'avvocato L T, rappresentata e difesa dall'avvocato S C;
- controricorrente incidentale - nonchè

contro

CECOM CENTRO COMMERCIALE MOSTRE SRL;
- intimato- avverso la sentenza n. 830/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2018 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, per l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato del signor R e per l'accoglimento del solo motivo quarto del ricorso incidentale della sig.ra Vgilante;
udito l'Avvocato R R, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato C S, difensore del resistente R, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri Fatti di causa Con atto di citazione del 15/3/97, R Egidio adiva il Tribunale di Rimini per sentir dichiarare l'inesistenza del diritto di servitù sul proprio fondo, distinto al N.C.E.D. del Comune di Rimini, al Foglio 83 Part. 714/717/723, in favore della Ce.Com . - Centro Commerciale Mostre - s.r.I.. L'attore affermava di aver concesso alla convenuta servitù di passaggio di cavi elettrici e telefonici, gas, acqua e fognature sulla sua proprietà distinta, al N.C.E.V. del predetto Comune, al Foglio 83-Part. 339/729/730. Tale concessione era contenuta nel contratto di compravendita, stipulato in data 11/3/81, tra l'attore e Vgilante Rita Rna, quali parti venditrici, e la convenuta, quale acquirente, avente ad oggetto parte della proprietà dell'attore distinta al N.C.E.V. del Comune di Rimini al Foglio 84 - Part. 710/715/711/716. Riferiva, l'attore, che parte convenuta aveva, invece, illegittimamente. utilizzato, per il predetto passaggio, le particelle sopra menzionate nn. 714/717/723 (poi unificate sotto la particella unica 717), ed in relazione ad esse veniva invocata l'actio negatoria servitutis. Parte attrice concludeva chiedendo, oltre alla predetta azione negatoria, anche, la rimozione delle opere eseguite nelle particelle illegittimamente occupate, nonché la cessazione del passaggio abusivo. Si costituiva la società Centro Commerciale Mostre s.r.l. eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri al momento della proposizione della lite la stessa non era più proprietaria esclusiva, bensì, comproprietaria del fondo dominante. La convenuta contestava, altresì, le ragioni della domanda ed affermava che l'attore, membro del C.d.A. della Ce.Com. s.r.I., aveva prestato il consenso all'imposizione della servitù su altre particelle rispetto a quelle indicate nel contratto di compravendita del 11/3/81. Affermava, inoltre, che la part. 724 non era interessata dal passaggio fognario e che l'attore aveva prestato il consenso allo spostamento della servitù, in quanto il nuovo posizionamento della condotta avrebbe potuto essere utile anche per l'allaccio fognario per immobili eventualmente da realizzarsi sulla residua proprietà dell'attore. Riferiva, altresì, che il passaggio sulle particelle, indicate nel contratto di compravendita, non sarebbe stato possibile in considerazione dell'andamento del terreno e per ragioni di quote dello stesso, a causa del quale la condotta fognaria così raggiungibile non era idonea ad essere utilizzata. Con memoria, depositata in data 16/4/98, parte convenuta dava atto di aver provveduto, per il tramite del proprio appaltatore, allo spostamento della condotta fognaria in altra area di proprietà dell'attore, già interessata da altri pesi. In ragione di ciò, parte attrice, proponeva ricorso ex art. 1168 c.c. che, però, non era accolto.RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri Il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio "Galleria Covignano", avente causa del Commerciale Mostre s.r.I.. che si costituiva chiedendo, a propria volta, la chiamata in causa di Vgilante R R in quanto comproprietaria del fondo servente. Nel merito, il Condominio eccepiva l'erroneità della chiamata in causa in quanto non proposta nei confronti di tutti i condomini, con conseguente carenza di legittimazione passiva dell'amministratore del condominio. Chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, la costituzione di servitù coattiva in ragione del fatto che il fondo in oggetto sarebbe stato intercluso rispetto all'allaccio alla pubblica fognatura. A seguito della richiesta di chiamata in causa, si costituiva Vgilante R R, la quale proponeva ugualmente actio negatoria per far accertare la insussistenza della servitù di scarico sul terreno di cui al mappale 717 e chiedeva, altresì, il risarcimento del danno subito dall'illegittima traslazione della servitù nonché, in subordine e per il caso di accoglimento della domanda di costituzione coattiva della servitù, la condanna del Condominio ovvero della Ce.Com . s.r.l. al pagamento della relativa indennità. Il Tribunale di Rimini, con sentenza depositata il 13 aprile 2007, dichiarava la mancanza di idoneo titolo negoziale della servitù di scarico realizzata dal Ce.Com . s.r.l. sul mappale 717 di proprietà RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri attorea e, in accoglimento delle domande proposte dal Condominio "Galleria Covignano" e da Vgilante R Rf costituiva sul medesimo terreno servitù coattiva di scarico in favore del Condominio medesimo, condannando quest'ultimo a pagare all'attore e alla terza chiamata l'indennità di cui all'art.1038 c.c., liquidata in euro 6.125,00;
condannava Ce.Com . s.r.l. a rifondere al Condominio la somma anzidetta;
condannava, infine, la sola Ce.Com . s.r.l. a rifondere alla altre parti le spese di lite. Secondo il Tribunale, mancava un titolo negoziale costitutivo della servitù di scarico in concreto eseguita dalla Ce.Com . s.r.I., in quanto realizzata in posizione diversa (e su un bene diverso) da quella pattuita con contratto 11 marzo 1981;
tuttavia, riteneva esistenti i presupposti per poter costituire la servitù coattiva di scarico domandata dal Condominio "Galleria Covig nano". Avverso questa sentenza, interponeva appello R Egidio, per far accertare la insussistenza della servitù di scarico sul proprio fondo e la condanna di Ce.Com. s.r.l. o del Condominio "Galleria Covignano" alla rimozione della fognatura e alla cessazione del passaggio abusivo, ed anche per far accertare il difetto di legittimazione attiva del Condominio in ordine alla domanda di costituzione di servitù coattiva, ovvero, per ottenere il rigetto, nel merito, di tale domanda nonché, da ultimo, per far accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Vgilante Rita RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri Rlia in ordine alle domande da lei proposte o per sentirle rigettare. Si costituiva Vgilante R R e, oltre a chiedere il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, svolgeva, a sua volta, gravame incidentale per sentire accogliere la domanda di condanna dei soggetti obbligati a pagare un'indennità di servitù coattiva di importo più elevato di quello liquidato dal Tribunale e per sentir condannare il R al risarcimento dei danni cagionatile allorché aveva operato, quale amministratore di Ce.Com. s.r.I., "in pregiudizio dei diritti di comproprietà delia particella 717", consentendo la realizzazione dello scarico fognario. Si costituivano anche Ce.Com . s.r.l. e il Condominio "Galleria Covignano" per chiedere la conferma della sentenza appellata. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 830 del 2013, accoglieva l'appello e, per l'effetto, dichiarava l'insussistenza sulla proprietà di R Egidio di cui ai mappali 714, 717, 723 del diritto di servitù di scarico e di altri pesi in favore della società Ce. Com. srl e del Condomino Galleria Covignano, rigettava la domanda di costituzione di servitù coattiva, condannava il Condominio Galleria Covignano alla rimozione a proprie spese della condotta fognaria esistente sulla predetta proprietà di R Egidio. Condannava gli appellati al pagamento delle spese del giudizio. Secondo la Corte di Bologna non RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri sussistevano i presupposti per una servitù coattiva posto che il Condominio Galleria Covignano, e prima di lui la società Ce. Com., al momento della costruzione dell'edificio e della realizzazione degli impianti igienico sanitari pur potendo raggiungere direttamente la fogna pubblica non aveva necessità alcuna di realizzare gli scarichi condominiali sul terreno di cui al mappale 717, avendo già il diritto alla realizzazione dello scarico sui diversi terreni di cui al contratto 11 marzo 1981, ed essendovi la materiale possibilità di realizzazione dello scarico. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Condominio Galleria Gavignano, con ricorso affidato a quattro motivi. R Egidio o Egidio Eugenio hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, illustrato con memoria. Il condominio Galleria Gavignano ha resistito al ricorso incidentale del R con autonomo controricorso. Vgilante R R ha resistito al ricorso principale con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a cinque motivi, illustrati con memoria. R Egidio e il Condominio Galleria Gavignano hanno resistito al ricorso incidentale proposto da Vgilante Rlia con separati controricorsi. La società Centro Commerciale Mostre S.r.l. in questa fase non ha svolto attività giudiziale Ragioni della decisione A.= Ricorso principale RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri 1.= Con il primo motivo, il Condominio Galleria Gavignano lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ.- ed agli artt. 1150, 1058, 1031, 1033, 1043, 1029 cod. civ. Inapplicabilità alla fattispecie, per insussistenza ipm4/ dei presupposti giuridici e di-r del principio di diritto richiamato nella sentenza appellata. Ammissibilità del ricorso ex art. 360 bis cod. proc. civ. Sostiene il Condominio che la Corte di Appello avrebbe ritenuto fosse sussistente in capo al Condominio stesso il diritto di servitù gravante sulle originarie particelle 719, 729, 730 non tenendo conto che il Condominio non era mai stato titolare del suddetto diritto di servitù. Per altro, il Condominio era estraneo ai rapporti intercorsi tra R e la società Ce.Com srl, posto che era subentrato alla società Ce. Com . srl nella proprietà del fondo rappresentato dalle particelle 710,715,711, 716, su cui è stato eretto il fabbricato a metà degli anni 90. L'acquisto di che trattasi non comportava affatto, in mancanza di un necessario titolo documentale che il Condominio fosse subentrato anche nella titolarità della servitù di cui alla convenzione dell'Il marzo 1981, intercorsa tra R, Vgilante e la società Ce.Com . srl. Aggiunge, ancora, il ricorrente che, comunque, il diritto di servitù, sorto per effetto della convenzione dell'il marzo 1981, non poteva formare oggetto di trasferimento dalla società Ce. Com ai singoli condomini, perché lo stesso si sarebbe estinto nel RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - R ed altri momento in cui sono avvenute le vendite delle singole unità da parte della società Ce. Com trattandosi di un'obbligazione e non di un diritto reale. 1.1. = Il motivo è inammissibile per genericità. Il ricorrente deduce di non essere mai stato titolare del diritto di servitù relativamente alle particelle 710, 715, 711, 716 e di cui all'atto dell'Il marzo 1981, ma non indica quando e con quale atto abbia esposto le circostanze e le rilevazioni dedotte in questa sede, compresa, anche, l'eccezione relativa alla prescrizione del diritto di servitù di cui si dice. Piuttosto, dalla sentenza risulta che "(...) è incontroversa l'esistenza del diritto del Condominio medesimo, quale dante causa di Ce.Com . s.r.I., di costituire la servitù di scarico fognario sui diversi terreni, sempre di proprietà del R, ed identificati dai mappali 339, 729 e 730 del foglio 83 del Catasto di Rimini, come da contratto di compravendita in data 11 marzo 1981;
è, altresì, incontroverso - e, del resto, riconosciuto anche dal Tribunale nella appellata sentenza - che lo smaltimento avrebbe potuto effettuarsi "attraversando i mappali 339,729, 730, come, originariamente, previsto nello strumento convenzionale" e come accertato, in modo incontrovertibile, dal consulente tecnico (...)". E di più, la stessa Corte distrettuale ha avuto modo di specificare che non sussisteva nessun accordo tra il R e la società Ce. Com di spostare il sito delle condutture degli scarichi. In particolare, la Corte distrettuale ha avuto modo RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri di chiarire che "(...) né Ce.Com . s.r.l. né il Condominio "Galleria Covignano" hanno proposto appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, nella parte in cui ha, correttamente, escluso che l'asserito consenso prestato dal R, quale amministratore di Ce.Com . s.r.I., allo spostamento delle condutture degli scarichi dell'edifico condominiale dai mappali oggetto della servitù convenzionale al mappale 717, fosse idoneo ad integrare una modifica dell'originario patto contrattuale, posto che una siffatta modifica doveva necessariamente essere fatta per iscritto (....)". Ora, a fronte di queste affermazioni, chiare e coerenti con i principi giuridici relativa all'istituto della servitù, sarebbe stato necessario che il ricorrente riportasse trascrivendo, la parte dell'atto con il quale sarebbero state formulate le deduzioni qui indicate, dovenda;t, ritenere che, in mancanza di ciò, quanto deduce il ricorrente, in questa sede, non supera la soglia di un'opinione soggettiva. 1.2.= Senza dire che, ai sensi dell'art. 1027 cod. civ., ovvero, in ragione del principio di inerenza della servitù ai fondi (dominante e servente), con il trasferimento della proprietà del fondo dominante viene automaticamente trasferita la titolarità della suddetta servitù, a conferma, ove fosse necessario che, anche sotto il profilo sostanziale, il Codominio, come ha ritenuto la Corte distrettuale, era diventato, in conseguenza dell'acquisto del RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri fondo, titolare del diritto di servitù originario inerente alla particelle 710, 715, 711, 716. 2.= Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ.- ed all'art. 1068 terzo comma cod. civ., illegittima esclusione della possibilità di costituire una nuova servitù sul percorso diverso da quello convenzionalmente esistente. Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale, nel ritenere insussistente il diritto del Condominio (anche ammessa l'esistenza del diritto di servitù sulle particelle 339,729,730) alla costituzione della servitù su altro passaggio, non avrebbe tenuto conto della previsione di cui all'art. 1068 cod. civ. terzo comma, che attribuisce al proprietario del fondo dominante il diritto a tale spostamento se lo stesso non reca danno al fondo servente. 2.1. = Il motivo è inammissibile per novità dell'eccezione. Va qui premesso che è ius receptum che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di 10 , RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito. Ora, nel caso in esame, la questione relativa alla richiesta del Condominio di trasferire la servitù di cui si dice in un luogo diverso da quello originariamente stabilito, ai sensi dell'art. 1068 cod. civ., terzo comma, non risulta essert stata proposta e/o, comunque, non risulta trattata nella sentenza impugnata né dalla sentenza risulta che sia stata allegata nei precedenti gradi del giudizio. Inconferente è/ poi, il riferimento alle risultanze della CTU per l'assorbente ragione che le risultanze peritali non possono ampliare o modificare l'oggetto del processo così come definito sulla base delle allegazioni delle parti. Piuttosto, corretta, e a ben vedere, risolutiva è l'affermazione della Corte distrettuale, laddove ha escluso che il Condominio avesse formulato una richiesta di spostamento della servitù ai sensi dell'art. 1068 cod. civ. Come si legge nella sentenza impugnata "(....) del pari, i due appellati non si sono neppure lamentati dell'ulteriore assunto del Tribunale che lo spostamento unilaterale del tracciato rispetto all'allocazione contrattualmente pattuita doveva essere richiesto ed ottenuto dal proprietario di uno dei due fondi in via convenzionale o giudiziale, restando RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri esclusa ogni possibilità di unilaterale modificazione di fatto, non potendosi, poi ravvisare una siffatta istanza nella difesa di Ce.Com. sulla inidoneità del percorso originario a consentire un regolare allaccio alla fogna pubblica, atteso che le conclusioni del CTU avevano, comunque, smentito tale allegazione (....)". 3.= Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione' -falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ.- ed agli artt. 1218-1476 e/o 2043 cod. civ. i in riferimento alla domanda di risarcimento danni e pagamento somme avanzate dal Condominio nei confronti della società Ce. Com . srl. Il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale avrebbe errato nel non aver posto a carico della società Ce. Com S.r.l. l'onere economico dell'intervento colossale da realizzare qualora si dovesse procedere allo spostamento della fognatura. E di più, la Corte distrettuale avrebbe omesso la pronuncia sulla domanda ritualmente proposta e reiterata in appello di risarcimento danni subiti dal Condominio. 3.1.= Il motivo è inammissibile, per genericità, dato che muove da un presupposto non sussistente e/o, comunque, non dimostrato, e, cioè, che lo spostamento della fognatura sarebbe dovuto ad un comportamento illecito della Ce.Com srl. Piuttosto, come, correttamente, ha chiarito la Corte distrettuale, che va confermata "(....) nessuna condanna va pronunciata a carico di RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri Ce.Com. s.r.l. ed in favore del Condominio "Galleria Covignano", considerato che la domanda proposta da quest'ultimo nei confronti della società, suo dante causa, in via meramente subordinata e, peraltro, senza neppure, riproporre le argomentazioni difensive del primo grado, non attiene all'evizione parziale, ma unicamente a ripetere "quanto si dovesse eventualmente versare, a qualunque titolo, in favore dei signori R Egidio e Vgilante R R, salvo ogni diritto al risarcimento dei danni". 4.= Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 92 cod. proc. civ. - Riforma del capo sulle spese processuali. Il ricorrente sostiene che il Condominio è rimasto totalmente estraneo agli accordi stipulati tra R Egidio e la società Ce. Com . srl e non potrebbe, pertanto/ subire alcuna condanna alle spese processuali non avendo dato causa al giudizio ma avenddidovuto subire per altrui responsabilità. 4.1. = Il motivo è infondatoi dato che la Corte distrettuale ha correttamente applicato il principio della soccombenza ex art. 91 cod. civ. Come ha affermato la Corte distrettuale "(...) tutti gli appellati sono tenuti a rifondere al R unica parte totalmente vittoriosa le spese di entrambi i gradi del giudizio (....)". Inconferente è, altresì, il rilievo di estraneità del Condominio ai RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri rapporti intercorsi tra R e la società Ce.Com srl, perché il Condominio si è costituito in giudizio ed ha svolto le proprie domande ed eccezioni nei confronti del sig. R, quale avente causa della Ce. Com srl e quale attuale proprietario del fondo dominante e, comunque, il soggetto che ha utilizzato illecitamente la particella 717 B.= Ricorso incidentale condizionato del sig. rossi Eugenio. 5.= Il rigetto del ricorso principale assorbe, così come anche richiesto, il ricorso incidentale condizionato del sig. R Eugenio/ il quale lamenta (ove fosse accolto il ricorso principale) la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 99, 100, 102,112, 132, 214 cod. proc. civ., 1062 e ss. Cod. civ. 1108 e 1136 cod. civ., nonché p-ellomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente incidentale R Eugenio la Corte distrettuale avrebbe errato nel non aver accolto l'eccezione sollevata dal R di difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del Condominio a richiedere la costituzione di servitù coattiva. C.= Ricorso incidentale proposto da Vgilante Rlba, 6.= Con il primo motivo del ricorso incidentale proposto da Vgilante Rlba, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che non RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri sarebbe corretta la sentenza della Corte di appello laddove per via del rigetto delle domande della Ce. Com . S.r.l. e del Condominio avrebbe condannato, oltre che gli stessi soccombenti in ragione delle loro domande proposte, anche la Vgilante in solido al pagamento delle spese di primo e secondo grado/ non considerando che la Vgilante sarebbe risultata vittoriosa insieme al sig. R, in merito alla inesistenza del diritto di servitù a carico dell'immobile. 6.1. = Il motivo è infondato / posto che la Corte distrettuale ha correttamente applicato i principi in tema di liquidazione delle spese giudiziali di cui agli artt. 91 e 92 cod. civ. Infatti, come ha specificato la Corte distrettuale /la Vgilante era soccombàe nei confronti del R, posto che era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla stessa nei confronti del R. A sua volta, compensava le spese tra le altri parti / posto che la Vgilante era vittoriosa in ordine alla domanda dell'inesistenza del diritto di servitù a carico della particella 717 ma risultava soccombente in merito alla domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di R e di tutte le altre parti in causa (vedi pag. 4 dello stesso ricorso incidentale della Vgilante). 7.= Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente incidentale (Vgilante) lamenta error in procedendo /violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il tutto in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. Sostiene la ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda risarcitoria non fosse stata proposta nei confronti del corretto legittimato passivo, cioè, nei confronti della società Costruttrice di cui il R era amministratore;
ma, oltretutto, avrebbe omesso di decidere su un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti. Infatti, R V aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni di tutte le parti,non solo del R I anche eventualmente in solido per il fatto lamentato che la Ce. Com S.r.l. aveva attraversato con la condotta fognaria la predetta particella. La Corte di appello non avrebbe preso in esame la questione oggetto di doglianza e, comunque, l'avrebbe risolta in modo giuridicamente non corretto, senza nemmeno giustificare (o senza giustificare adeguatamente) la decisione al riguardo presa. 7.1.= Il motivo è inammissibile per genericità. A ben vedere, la ricorrente non specifica quale sia il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e non considerato dalla Corte distrettuale. Fa riferimento ad un presunto consenso prestato dal R al posizionamento della fognatura sulla particella 717 che la Corte distrettuale ha, puntualmente, escluso con la considerazione conclusiva che una modifica del contratto dell'il marzo 1981 avrebbe dovuto essere operata con la forma RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri scritta (pag. 13 della sentenza impugnata). A sua volta, la ricorrente, fa riferimento ad una domanda risarcitoria nei confronti del R che la Corte distrettuale ha, comunque, rigettato, ritenendo che non era stata data alcuna prova di danni derivanti dalla presenza, sul fondo, delle condutture dello scarico (pag. 14 della sentenza impugnata). 7.2.= Senza dire che la ricorrente laddove afferma che "(...) la Corte di appello non ha preso in esame la questione in oggetto e comunque l'ha risolta in modo giuridicamente non corretto senza nemmeno giustificare (o non giustificare adeguatamente) la decisione al riguardo presa (...)" identifica due distinti vizi: di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto deciso della controversia, tra di loro incompatibili, dovendo5'tener conto che, come è già stato detto da questa Corte (Cass. n. 7268 del 2012): il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112, cod. proc civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.;
se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, come nel caso in esame, ma senza considerare una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. L'erronea sussunzione nell'uno, piuttosto che nell'altro motivo di ricorso del vizio che la ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l'inammissibilità del motivo. 8.= Vanno esaminati congiuntamente i motivi terzo e quinto, per l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi. a) Con il terzo motivo (presunto, non essendo stato numerato, ma senza il quale non sarebbe giustificata la numerazione del motivo successivo come quarto), la ricorrente Vgilante lamenta l'omesso esame di altro fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il tutto in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. La ricorrente incidentale sostiene che la Corte distrettualenel ritenere che non vi era prova dei danni derivanti dalla presenza sul fondo delle condutture di scarico/ non avrebbe tenuto conto che l'esecuzione delle condutture fognarie, oltre che ad integrare gli estremi di un illecito, comportante il diritto al risarcimento dei danni, non poteva non incidere sul valore dell'immobile in quanto di fatto si creava una servitù sull'immobile ed il proprietario subiva un pregiudizio effettivo ed attuale per via della compressione in parte qua del diritto domenicale. b) Con il quinto motivo, la ricorrente incidentale lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il tutto in relazione all'art.RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri 360 n. 5 cod. proc. La ricorrente Vgilante sostiene che la Corte distrettuale avrebbe omesso di decidere in ordine alla domanda di risarcimento dei danni nonostante abbia dichiarato l'insussistenza del diritto di servitù di scarico sul fondo de quo in favore della Ce. Con S.r.l. e del Condonino Galleria Covignano 8.1.= I motivi sono inammissibili perché si risolvono nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se come nel caso in esame la valutazione effettuata dal Giudice del merito non presenta vizi logici o giuridici. Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale che qui si conferma "(....) la domanda, peraltro, è priva di fondamento dovendosi riconoscere, con il primo giudice, il radicale difetto di prova di danni derivanti dalla presenza sul fondo delle condutture dello scarico. Del tutto generica, inveroldeve considerarsi l'affermazione della parte in ordine all' "evidente deprezzamento" subito dal bene a causa della condotta del R, quale amministratore, considerato che nessuna allegazione od offerta di prova di tale deprezzamento risulta essere stata avanzata dalla Vgilante (....)". E, comunque, è principio affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che spetta al giudice stabilire l'eventuale ingiustizia del danno derivante da fatto illecito, e spetta al danneggiato provare: il danno che l'agente gli ha causato, che tra il fatto dell'agente e l'evento dannoso intercorre un nesso di RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri causalità, nonché la colpa o il dolo del danneggiante, elementi che, secondo la Corte distrettuale, non sarebbero stati provati 9.= Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe errata laddove, nel liquidare le spese, non abbia tenuto conto della soccombenza reciproca tra Vgilante e R, fatto che avrebbe dovuto comportare la compensazione integrale o parziale delle spese. 9.1.= Il motivo è infondato non solo perché nel caso concreto, secondo la Corte distrettuale, non sussisteva una soccombenza reciproca ma, soprattutto, perché come ha già detto questa Corte in altra occasione (Cass. 1703 del 2013), in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra, basata sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso. Con l'ulteriore precisazione che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, ( RG. 2499 del 2014 Condominio Galleria Gavignano - - R ed altri non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 2149 del 2014). In definitiva, va rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale proposto da Vgilante R R, va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da R Eugenio. In ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. il Condominio Galleria Covignano in solido con Vgilante R R vanno condannati a rimborsare a R Eugenio le spese del presente giudizio;
vanno compensate le spese tra il Condominio e la Vgilante. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente del ricorso incidentale, Vgilante R R, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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