Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22592
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re di D A A RO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO D A A ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona in data 27/5/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di macerata del 11/11/2019 che lo aveva condannato per il delitto di truffa. Nel ricorso vengono prospettate doglianze già avanzate in grado di appello ed ivi correttamente ed esaustivamente scrutinate. L (eR Manifestamente infondata la censura difensiva incentrata sulla mancanza di querela in relazione al reato di truffa posto che F A soggetto a nome del quale l'imputato falsamente aveva stipulato il contratto di telefonia con l'Azienda Telecom, era legittimato a sporgere querela avendo assunto una posizione debitoria costituente danno patrimoniale eziologicamente connesso all'azione truffaldina del D A ( quand'anche posta in essere in via diretta nei confronti dell'Azienda Telecom) (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2281 del 06/10/2015, Rv. 265773). Ed invero, è ben risalente l'affermazione secondo cui il reato sussiste pur in assenza della identità 1:ra persona offesa dal reato e quella indotta in errore, sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato (Sez. 2, n. 2705 del 11/05/1973, Rv. 126644;Sez. 6 n. 8418 del 4/4/1975, Rv. 130681;Sez. 5, n. 950 del 19/5/1969, Rv.112507). Sulla base di tali considerazioni, è rimasto accertato che l'indagato, creando l'apparenza dell'esistenza di accordi contrattuali del tutto validi tra la Telecom e F, ha conseguito un profitto dato dall'utenza telefonica, provocando, un'esposizione debitoria del F verso la Telecom, suscettibile di esecuzione e, quindi, idonea a realizzare un'alterazione dell'equilibrio patrimoniale preesistente, in termini attuali e concreti (non potendosi, tra l'altro, disconoscere quanto meno un dispendio per l'attività di autotutela necessaria a rimuovere il pregiudizio derivante dall'inconsapevole e rilevante assunzione di obbligazioni). Le medesime considerazioni circa la manifesta infondatezza delle doglianze valgono a proposito del motivo n. 2, con cui si deduce l'irrilevanza del fatto in relazione all'art. 494 c.p., La corte d'appello a pag. 6 , ha evidenziato che per quanto Francioni non avesse subito danni patrimoniali rilevanti, la condotta artificiosa aveva determinato per la vittima una serie di problemi ed incombenze non irrilevanti. La Corte ha puntualmente risposto (pag. 7 della sentenza) anche in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., tenuto conto dell' entità del danno provocato al F dalla condotta dell'imputato.
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