Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2024, n. 11732
Sentenza
16 gennaio 2024
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16 gennaio 2024
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Massime • 1
Il delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. si perfeziona nel momento di scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell'opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, ovvero, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica per la quale gli stessi siano stati erogati, come nel caso dell'inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell'irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma. (Fattispecie relativa a cautela reale in cui la Corte ha ritenuto che, essendo stato realizzato nel termine stabilito il progetto di cooperazione transfrontaliera per cui era stata erogata la sovvenzione dall'Unione Europea, non rilevasse se il beneficiario, con i fondi a ciò necessari, avesse effettivamente pagato i partner).
Sul provvedimento
Testo completo
[11732-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.55 Giorgio Fidelbo - Presidente - Anna Criscuolo CC 16/01/2024- Ersilia Calvanese Relatore - R.G.N. 39675/2023 Enrico Gallucci Debora Tripiccione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore europeo delegato di Roma nel procedimento nei confronti di OL TU, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 18/09/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore, avv. Pia De Nigris, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma accoglieva la richiesta di riesame presentata da TU OL avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei suoi confronti in relazione ai reati di malversazione e di peculato. I fatti illeciti, secondo quanto illustrato dal Tribunale, venivano ad iscriversi nell'operazione di finanziamento di quasi 5 milioni di euro con fondi europei e statali, erogato dalla Regione Sardegna a favore della ONG "Ricerca e Cooperazione" (di seguito ARC), della quale era presidente il OL, per la realizzazione di un progetto mirato ad aumentare il flusso del turismo sostenibile nelle nazioni aderenti, nell'ambito del Programma europeo "ENPI CBC Bacino del Mediterraneo". La ARC, che era risultata la beneficiaria del finanziamento, aveva stipulato per la messa in atto del progetto un accordo di collaborazione con 9 partner (il programma prevedeva il necessario partenariato della beneficiaria con soggetti pubblici e privati proveniente dalle aree elegibili). Era emerso che la ARC non aveva versato parte delle somme spettanti ad alcuni soggetti collaboranti per un totale di 490mila euro e che parte dei fondi erogati all'ARC (358mila euro) erano stati stornati sul conto personale del OL nel periodo settembre 2017- ottobre 2018. Il Tribunale riteneva che difettasse il fumus dei reati ipotizzati. Quanto al reato di malversazione, secondo la formulazione vigente all'epoca dei fatti, i Giudici del riesame rilevavano che non era stata realizzata la fattispecie legale, con riferimento alla destinazione dei fondi pubblici a finalità diverse, in quanto dalle indagini era emerso che il progetto, che vedeva come unica responsabile e beneficiaria la ARC, era stato realizzato nel termine stabilito (31 dicembre 2016), ovvero prima che le somme risultassero stornate (secondo il Tribunale, evidentemente le somme impiegate per tale risultato erano state anticipate). Nè poteva ravvisarsi il peculato in ordine alle somme distratte dal OL, in quanto difettava sia la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio del predetto sia la altruità delle somme oggetto di appropriazione. I partner non avevano infatti alcun rapporto con l'ente erogatore e le somme accreditate erano entrate nel patrimonio della sola ARC;
la questione riguardava in definitiva solo l'inadempimento contrattuale della ARC verso i partner. Non potevano inoltre ritenersi pubbliche le somme erogate all'ARC sol perché destinate a soddisfare un pubblico interesse (l'ente erogatore aveva infatti declinato ogni competenza ad agire contro l'ARC per recuperare i fondi distratti).
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore europeo delegato dell'Ufficio di Roma, denunciando i motivi di annullamento, di