Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/05/2019, n. 13981

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/05/2019, n. 13981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13981
Data del deposito : 23 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6414-2017 proposto da: ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COURMAYEUR

79, presso lo studio dell'avvocato G M, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI

4, presso lo studio dell'avvocato A P, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè

contro

REGIONE VENETO, GENIO CIVILE DI B, CONSORZIO BIM PIAVE B, DIREZIONE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI B;

- intimati -

avverso la sentenza n. 287/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 05/10/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2019 dal Consigliere U B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale I Z, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati G M ed A P.

Fatti di causa

La società Dolomiti Derivazioni s.r.l. ha impugnato innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il decreto della Giunta Regionale del Veneto del 28.11.2014 n. 301 col quale tale ente, preso atto del parere n. 31 del 27.8.2014 della Commissione tecnica ed esclusi dalla concorrenza il sig. Pilotto e la società Arvalfo Turbinenblau s.r.I., aveva ritenuto preferibile il progetto presentato dalla società Enel Produzione s.p.a. in solido col Consorzio Bim Piave Belluno per la concessione di derivazione dal torrente Cordevole nei comuni di Santo Stefano di Cadore e di San Pietro di Cadore. Ric. 2017 n. 06414 sez. SU - ud. 12-02-2019 fri7 -2- L'adito Tribunale Superiore ha accolto il ricorso dopo aver rilevato che l'impugnato provvedimento era basato su un falso presupposto ed era affetto da vizi di insufficienza della motivazione: invero, l'affermazione per la quale la scelta del progetto ritenuto preferibile (quello presentato dalla società Enel produzione s.p.a. in solido col Consorzio Bim Piave Belluno) sarebbe derivata dall'opportunità di riutilizzare gran parte delle opere a servizio della preesistente derivazione comunale non trovava riscontro nei fatti, non essendo stata riutilizzata nessuna delle opere esistenti. Conseguentemente il Tribunale Superiore delle Acque ha annullato gli impugnati provvedimenti (Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 301 del 28.11.2014;
parere n. 31 del 27 agosto 2014 della Commissione Tecnica) condannando la Regione Veneto, la società Enel Produzione s.p.a. ed il Consorzio Bim Piave Belluno al pagamento in solido delle spese di giudizio. Per la cassazione della sentenza ricorre la società Enel Produzione s.p.a. con un solo motivo, illustrato da memoria, al cui accoglimento si oppone la società Dolomiti Derivazioni s.r.l. con controricorso. Rimangono, invece, intimati la Regione Veneto, il Genio Civile di Belluno, il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave e la Direzione della sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno. Ragioni della decisione 1. Con un solo motivo, dedotto per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 143 del T.U. 11 dicembre 1933 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si era, a suo dire, pronunciato su un atto endoprocedimentale, cioè il parere della Commissione tecnica regionale su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, non immediatamente lesivo, in quanto non costituente una statuizione terminativa del procedimento, avendo valore di mera constatazione Ric. 2017 n. 06414 sez. SU - ud. 12-02-2019 -3- (presa d'atto), mentre avrebbe dovuto essere considerata la mancanza di incidenza dell'atto impugnato, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso della Dolomiti Derivazioni s.r.l. per carenza d'interesse, rilevabile d'ufficio;
comunque, secondo la ricorrente, il collegio giudicante si era sostituito con la propria valutazione all'organo tecnico consultivo, le cui scelte erano caratterizzate da un alto tasso di complessità tecnica, così violando il modo di esercizio della giurisdizione speciale.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi