Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2021, n. 02619

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2021, n. 02619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02619
Data del deposito : 4 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 5398-2016 proposto da: R V, FLORIO M RIA, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZALE CLODIO

8, presso lo studio dell'avvocato S F, rappresentati e difesi dall'avvocato P R;

- ricorrenti -

contro

DE B M C, elettivamente domiciliato in ROMA, V.

LE DEI PARIOLI

76, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentato e difeso dall'avvocato M G;

- controricorrente -

nonchè

contro

DE B T;
Ric. 2016 n.5398 sez. 52 - ud. 10/11/2020

- intimato -

avverso la sentenza n. 3209/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2020 dal Consigliere Dott. L V;
udito il sostituto procuratore generale dott.ssa L D R che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'Avvocato R C per la controricorrente ;

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta da M C D B, quale erede di V J, con la quale aveva chiesto la condanna di V R e M F al pagamento del residuo prezzo relativo all'immobile da costoro acquistato e in relazione al quale la proprietaria, V J, aveva dato mandato a vendere a D B T e per l'effetto aveva condannato i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 30.987,41. 2. V R e M F proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

3. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione ritenendo che non vi fosse alcun vizio di ultrapetizione in quanto l'attrice, nel chiedere il pagamento del saldo del prezzo riportato dal contratto preliminare, pur dopo la stipula del definitivo, aveva implicitamente dedotto la simulazione del prezzo inferiore, quale risultante dal rogito ed integralmente quieta nzato. Inoltre, la Corte d'Appello evidenziava che in base alla giurisprudenza di legittimità il mandante, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del Ric. 2016 n.5398 sez. S2 - ud. 10/11/2020 prezzo, in relazione ad una vendita posta in essere dal suo mandatario con rappresentanza, è da considerarsi terzo rispetto al contratto con la conseguenza che egli può fornire la prova della simulazione senza limiti, ai sensi dell'articolo 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo testimoni, sia a mezzo di presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'articolo 2732 c.c. che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti tra il mandatario il preteso simulato acquirente. Nella specie non erano emersi elementi probatori per ritenere che la dante causa dell'attrice fosse a conoscenza della veridicità o meno della quietanza rilasciata da Tommaso D B, suo mandatario nel rogito intercorso con gli acquirenti, tenuto conto anche del contenuto della procura a vendere rilasciata, laddove il rappresentante era autorizzato a fissare e convenire l'ammontare del prezzo ritenuto equo. Inoltre, la posizione dell'erede della mandante M C D B era sicuramente la medesima della propria dante causa. Sotto tale profilo correttamente il giudice aveva ammesso la prova per interrogatorio formale e per testimoni anche sulla simulazione della quietanza relativa al prezzo.

4. La Corte d'Appello, pertanto, esaminate le risultanze istruttorie, in particolare le testimonianze rese nel giudizio di primo grado, rigettava tutti i motivi di appello e confermava la sentenza.

5. V R e M R F hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

6. M C D B ha resistito con controricorso.

7. All'adunanza camerale del 9 gennaio 2020 il collegio ha ritenuto di rimettere la causa alla pubblica udienza. Ric. 2016 n.5398 sez. S2 - ud. 10/11/2020

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione per avere la Corte di merito presunto una domanda giudiziale in aperta violazione del principio dispositivo della domanda, del contraddittorio e del più generale diritto di difesa (articoli 102 c.p.c. e 25 Cost.), e comunque error in giudicando per illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto decisivo per la controversia, essendosi la Corte limitata a dire che la D B in prime cure aveva implicitamente dedotto la simulazione del prezzo. Il ricorrente ritiene che nel nostro ordinamento non sia ammessa una domanda giudiziale implicita attraverso una semplice deduzione mentre deve essere manifestata la domanda processuale a pena di nullità assoluta dell'atto introduttivo del giudizio. Peraltro, un conto è chiedere il pagamento del residuo prezzo come non pagato è un conto domandare la simulazione del prezzo in atto notarile, contrariamente a quanto ivi dichiarato e alla quietanza liberatoria, da qualificare come confessione stragiudiziale.

1.2 Il primo motivo è infondato, in disparte il rilievo di inammissibilità per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riportato il contenuto della domanda giudiziale al fine di consentire a questa Corte di poter valutare la censura proposta, La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile solo qualora ridondi in un vizio di nullità processuale o ad un vizio attinente alla individuazione del petitum nel qual caso deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. o quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di Ric. 2016 n.5398 sez. S2 - ud. 10/11/2020 error in judicando, in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ciò premesso deve ribadirsi che il giudice di merito ha il potere- dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto» tale interpretazione, se, come nella specie, è immune da vizi logico- giuridici, si sottrae tout court dallo scrutinio del giudice di legittimità (ex multis Cass. n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999). Il giudice, dunque, deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto e può ritenere implicitamente introdotta perché compresa nella domanda complessivamente considerata anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta purchè si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi. In applicazione dei principi ora esposti la Corte d'Appello ha ritenuto infondato il secondo motivo di appello proposto avverso avverso la sentenza di primo grado avente ad oggetto il vizio di ultrapetizione, sicchè, a prescindere dalla generica formulazione del presente motivo deve escludersi, nella specie, la violazione dell'art.112 c.p.c. in base alla quale "il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa". Ric. 2016 n.5398 sez. S2 - ud. 10/11/2020 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norma di legge, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato le disposizioni di cui agli articoli 1414 e seguenti, 2732 e 1391 c.c., comunque error in iudicando per illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la corte di merito dato rilevanza ad un accordo simulatorio inesistente e ammesso la parte attrice a provare per testi un prezzo diverso in materia di compravendita di proprietà immobiliare, il tutto in relazione all'articolo 360, nn. 3 e 5, c.p.c. A parere del ricorrente sarebbe del tutto erroneo il riferimento ai rapporti tra mandante e mandatario in tema di simulazione e onere della prova, in quanto nella specie per gli acquirenti della vendita immobiliare non rileverebbero i rapporti interni tra mandante e mandatario. D B T, infatti, era intervenuto nell'atto nota rile di compravendita in forza di procura speciale che aveva conferito al medesimo solo un potere di rappresentanza e di spendita del nome della venditrice e cioè solo per sostituirla nella compravendita. Infatti, la procura speciale conferisce solo il potere di rappresentanza e non sottintende necessariamente un mandato. Ne consegue che la quietanza liberatoria sul prezzo di compravendita rilasciata agli acquirenti avrebbe dovuto avere sul piano processuale fede privilegiata e avrebbe dovuto essere impugnata solo con querela di falso. Inoltre, sotto il profilo sostanziale, la quietanza avrebbe natura di confessione stragiudiziale e, dunque, non potrebbe essere superata dalla prova testimoniale a prescindere o meno dall'ammissibilità di detto mezzo istruttorio. In subordine i ricorrenti evidenziano che la de B, in qualità di erede testamentaria della V J, ha chiesto l'adempimento del contratto, comportandosi come parte dello stesso Ric. 2016 n.5398 sez. S2 - ud. 10/11/2020 e la Corte, vista l'identità di posizione con la propria dante causa, non avrebbe dovuto ammettere la prova per testi sulla circostanza che la venditrice doveva ancora ricevere, oltre un anno dopo la compravendita, parte del prezzo. Inoltre, ai sensi del disposto dell'articolo 1416, secondo comma, c.c. se le parti avessero voluto un contratto diverso da quello stipulato ai fini della validità ed efficacia del contratto dissimulato doveva sussistere la forma scritta ad substantiam trattandosi di vendita di proprietà immobiliare e ciò a prescindere dai limiti processuali sulla prova della simulazione. Dunque, per provare un prezzo diverso era necessaria la forma scritta dell'accordo dissimulato. In materia di poteri di rappresentanza conferiti con procura speciale ex articolo 1391 c.c., nel caso in cui è rilevante lo stato di buona o di malafede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato. Dunque, il ricorrente contesta l'iter motivazionale della corte di merito nella parte in cui sostiene che, nel caso di specie, non vi fossero elementi probatori processuali per ritenere che la dante causa dell'attrice fosse a conoscenza della veridicità o meno della quietanza rilasciata dal d B T suo mandatario. Infatti, gli stati soggettivi rilevano nella persona del rappresentante e il d B T, rappresentante della venditrice era ben a conoscenza della veridicità del prezzo della quietanza tanto da rilasciare lui stesso la liberatoria, avendo le parti acquirenti pagato l'intero prezzo.
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