Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 08944
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: V L nato il 12/12/1973 a CUGGIONO avverso la sentenza del 10/02/2022 del TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A S;letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso per il rigetto del ricorso;a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. RITENUTO IN FATTO 1. V L, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in 10/02/2022 pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. dal Tribunale di Busto Arsizio. Deduce: 1.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Il ricorrente deduce che la sentenza ha erroneamente specificato che la richiesta di patteggiamento era stata avanzata dal procuratore speciale, mentre -in realtà- era stata avanzata personalmente dall'imputato. 1.2. Illegalità della pena. Tale illegalità viene rinvenuta nel fatto che -in applicazione della continuazione- è stato operato un aumento della pena pecuniaria per il reato di incendio, là dove per tale fattispecie è prevista la sola pena della reclusione. 1.3. Difetto di motivazione con riguardo alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. 2. La parte civile V A si è costituita e ha resistito al ricorso, concludendo per la sua inammissibilità e/o rigetto e chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'evenienza che la sentenza indichi che la volontà sia stata espressa da un procuratore speciale mentre in realtà è stata espressa dall'imputato personalmente configura un mero errore materiale che non produce alcuna nullità. Tanto perché l'accesso al rito alternativo è stato regolarmente instaurato con l'espressione di volontà da parte dell'imputato personalmente, per come previsto dall'art. 446, comma 3, cod.proc.pen. La regolare manifestazione della volontà, validamente e legittimamente espressa dall'imputato, esclude la configurazione di alcuna nullità nel caso in cui la sentenza indichi che -invece- quella è stata espressa da un procuratore speciale.
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