Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 08944

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 08944
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08944
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: V L nato il 12/12/1973 a CUGGIONO avverso la sentenza del 10/02/2022 del TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.

RITENUTO IN FATTO

1. V L, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in 10/02/2022 pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. dal Tribunale di Busto Arsizio. Deduce:

1.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Il ricorrente deduce che la sentenza ha erroneamente specificato che la richiesta di patteggiamento era stata avanzata dal procuratore speciale, mentre -in realtà- era stata avanzata personalmente dall'imputato.

1.2. Illegalità della pena. Tale illegalità viene rinvenuta nel fatto che -in applicazione della continuazione- è stato operato un aumento della pena pecuniaria per il reato di incendio, là dove per tale fattispecie è prevista la sola pena della reclusione.

1.3. Difetto di motivazione con riguardo alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.

2. La parte civile V A si è costituita e ha resistito al ricorso, concludendo per la sua inammissibilità e/o rigetto e chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'evenienza che la sentenza indichi che la volontà sia stata espressa da un procuratore speciale mentre in realtà è stata espressa dall'imputato personalmente configura un mero errore materiale che non produce alcuna nullità. Tanto perché l'accesso al rito alternativo è stato regolarmente instaurato con l'espressione di volontà da parte dell'imputato personalmente, per come previsto dall'art. 446, comma 3, cod.proc.pen. La regolare manifestazione della volontà, validamente e legittimamente espressa dall'imputato, esclude la configurazione di alcuna nullità nel caso in cui la sentenza indichi che -invece- quella è stata espressa da un procuratore speciale.
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