Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria 10/02/2020, n. 03096
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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27470/2014 proposto da: G P, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni 268/A, presso lo studio dell'avvocato P A che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso - ricorrente -contro M S G, elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia 28, presso lo studio dell'avvocato P A H, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P E, giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - nonché contro Agenzia Del Territorio, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente - nonché contro Fallimento Gianoncelli Franco, Peppino, B s.n.c.;Fallimento Gianoncelli Franco;Fallimento Gianoncelli Peppino;Fallimento Gianoncelli B - intimati - avverso la sentenza n. 161/2014 del TRIBUNALE DI SONDRIO, depositata il 19/05/2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2019 dal consigliere V P;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale S A M, che si è riportata alle conclusioni scritte depositate a firma congiunta con il Sostituto Procuratore Generale S C (dichiarazione di inammissibilità dell'undicesimo motivo, con enunciazione di un principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.;rigetto dei restanti motivi);udito l'Avvocato F F con delega per la ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;udito l'Avvocato A H P per il controricorrente M, che ha chiesto il rigetto del ricorso.% FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Sondrio ha rigettato tutte le domande proposte dall'esecutata Patrizia Gianoncelli nei due giudizi (riuniti) ex art. 617 cod. proc. civ. promossi contro la curatela dei Fallimenti della società "Gianoncelli Franco, Peppino e B s.n.c." e dei tre soci in proprio - creditore procedente dell' esecuzione immobiliare a suo carico - per l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione nella vendita senza incanto, impugnato con ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ. rigettato dal G.E. (n.R.G. 1739/09) e contro il Fallimento della società, l'aggiudicatario Sandro Giovanni M e l'Agenzia del Territorio, per l'illegittimità del decreto di trasferimento e dell'atto di precetto per rilascio dell'immobile staggito (n.R.G. 1258/10). 2. In particolare, le doglianze circa il difetto di esecutività del decreto di trasferimento sono state respinte sul presupposto che esso costituisce, ai sensi dell'art. 586, comma 3, cod. proc. civ., titolo per la trascrizione e titolo esecutivo per il rilascio, salva l'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del G.E. (nel caso di specie rifiutato);quanto poi alle lamentate irregolarità delle trascrizioni nei registri immobiliari - per non avere il Conservatore verificato se il decreto di trasferimento fosse stato notificato all'esecutata, ai fini dell'opposizione - il tribunale ha rilevato che, ai sensi dell'art. 2659 cod. civ., il Conservatore è obbligato a eseguire la trascrizione del decreto senza effettuare alcuna verifica sulla sua notifica e sull'efficacia esecutiva, essendone questo munito ex lege. 3. Patrizia Gianoncelli ha proposto ricorso per cassazione affidato a quindici motivi, cui hanno resistito con controricorso l'Agenzia del Territorio e Sandro Giovanni M (quest'ultimo depositando anche memoria), mentre la curatela dei Fallimenti intimati non ha svolto difese.I RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta «in rito ex art. 161 c.p.c.: violazione o falsa applicazione (...) dell'art. 158 c.p.c. per vizio di costituzione del giudice», per essere stata la sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni e depositate comparse conclusionali e repliche. 4.1. La censura è infondata poiché, avendo le parti precisato le conclusioni (anche) dinanzi al magistrato che ha deciso le cause riunite (designato in sostituzione del magistrato che le aveva istruite), non ricorre il denunziato vizio di costituzione del giudice, senza che rilevi, al riguardo, la mancata concessione di ulteriori termini per le memorie conclusionali ex art. 190 cod. proc. civ., essendo pacifico che le parti ne avevano già in precedenza usufruito. 4.2. Al riguardo soccorre il consolidato orientamento di questa Corte per cui la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice sussiste solo qualora non vi sia identità tra la persona fisica del magistrato che recepisce le conclusioni all'udienza all'uopo fissata e quello che decide la causa (Cass. Sez. 2, 14/12/2007 n. 26327;v. anche Cass. Sez. 1, 23/03/2005 n. 6269;Cass. Sez. 2, 27/05/2009 n. 12352;Cass. Sez. 3, 06/07/2010 n. 15879;cfr. da ultimo, Cass. Sez. 6-3, 10/07/2019 n. 18574), mentre l'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore (art. 174 cod. proc. civ.) e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno (Cass. Sez. 4, 25/01/2017 n. 1912;Cass. Sez. 3, 24/07/2012 n. 12912;Sez. 3, 30/03/2010 n. 7622;Cass. Sez. 2, 14/12/2007 n. 26327).5. Il secondo mezzo denunzia la «violazione o falsa interpretazione (...) degli artt. 118, 120, 43 L.F. e dell'art. 299 c.c.», per avere il tribunale respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del socio Gianoncelli B, tornato in bonis a seguito di revoca del suo fallimento, in quanto litisconsorte necessario. 6. Con il terzo viene dedotta la «violazione o falsa applicazione (...) dell'art. 96 c.p.c. in merito alla carenza di legittimazione passiva e di interesse del curatore dei fallimenti nella causa n. 1258/10» sebbene la stessa ricorrente gli avesse notificato l'atto di citazione, in quanto «parte nel giudizio ex art. 591 bis avanti il G.E.» - per avere egli ivi svolto «azioni difensive nell'esclusivo interesse del signor M S G e dell'Agenzia del Territorio». 6.1. Entrambe le censure sono prive di pregio, poiché il contraddittorio in sede di opposizione agli atti esecutivi va instaurato nei confronti delle parti del processo esecutivo, tra le quali, per un verso, non rientrava più il socio tornato in bonis, dal momento che l'azione esecutiva era stata promossa dalla curatela dei fallimenti della società e del socio (secondo motivo), per altro verso rientrava invece sicuramente la curatela fallimentare, che, in quanto creditore procedente, era stata convenuta dalla stessa ricorrente che si duole, ora, della sua partecipazione a quel giudizio. 7. Con il quarto motivo si lamenta la «violazione o falsa applicazione (...) dell'art. 490 c.p.c. e della legge 241/1990 in materia di trasparenza amministrativa», per avere il tribunale dichiarato inammissibile, in quanto nuova, «l'eccezione di omessa informazione in ordine alla pendenza di cause connesse al pignoramento immobiliare» e per averne comunque dichiarato l'infondatezza, quando invece «gli avvisi di vendita ai sensi dell'art. 490 c.p.c. devono contenere, a pena di nullità, tutti i dati che possono n. 27470 2014 RG. con,iOGVel e-t interessare il pubblico, ivi compresa quindi l'informazione che il pignoramento immobiliare è stato attivato in presenza di sentenze solo provvisoriamente esecutive». 7.1. La censura è infondata poiché non esiste l'obbligo di indicare nell'avviso di vendita le caratteristiche del titolo esecutivo (né se la sentenza sia provvisoriamente esecutiva), trattandosi di informazione irrilevante e perciò superflua nei confronti dei potenziali offerenti. 8. Il quinto mezzo prospetta la «violazione o falsa applicazione (...) dell'art. 572, co. 2 c.p.c. e degli artt. 31 e 35 L.F.», per avere il tribunale rigettato l'eccezione di irregolarità della vendita senza incanto, la quale «deve sempre partire dal prezzo base maggiorato di 1/5», mentre il fatto che la precedente vendita con incanto fosse andata per tre volte deserta non giustificava la deroga a tale regola. 8.1. La censura è infondata, poiché l'art. 572, comma 2, cod. proc. civ. non si applica laddove - come nel caso di specie - si sia svolta una gara tra gli offerenti ex art. 573 cod. proc. civ., finalizzata proprio all'individuazione del giusto prezzo di aggiudicazione. 9. Con il sesto motivo si deduce la «violazione o falsa applicazione (...) degli artt. 569, 570, 591 bis in ordine all'elezione di domicilio in luogo diverso da quello stabilito dal G.E.», avendolo il professionista delegato eletto non già presso il proprio studio in Bormio, bensì presso lo studio di un avvocato in Sondrio, con l'effetto di non aver «potuto esercitare il controllo in tempo reale in odine alla regolarità di presentazione delle offerte», che sarebbero state «ritirate e controllate, gioco forza, da persone non legittimate a raccoglierle». 9.1. La censura, oltre che inammissibile per difetto di specificità e perché basata su mere supposizioni, è comunque infondata, poiché il tribunale ha dato atto di come emergesse per tabulas che dell'elezione di domicilio presso lo studio legale in Sondrio fosse stata n. 27470,2014 RG. cons '1 ' 1 e. data la dovuta pubblicità nell'avviso di vendita, in coerenza con le previsioni dell'art. 591-bis, commi 4 e 5, cod. proc. civ. 10. Il settimo mezzo prospetta la «violazione o falsa applicazione (...) dell'art. 569 c.p.c. in ordine all'eccezione del mancato rispetto del termine di un anno per lo svolgimento delle operazioni delegate», posto che il provvedimento di proroga, all'uopo evidenziato dal tribunale, non sarebbe «opponibile alla signora Gianoncellí Patrizia, in quanto non è a lei mai stato notificato, né portato a conoscenza». 10.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità, ferma restando l'irrilevanza della deduzione per cui il provvedimento di proroga del termine assegnato al professionista delegato per il completamento delle operazioni di vendita non sarebbe stato notificato o comunicato alla ricorrente, non rilevando la sua opponibilità ai fini della denunziata violazione di legge. 11. Con l'ottavo motivo si deduce la «violazione o falsa applicazione (...) dell'art. 490 e 156 c.p.c. in ordine all'errata indicazione del creditore pignorante (...) con conseguente commistione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei singoli soci», dal momento che negli avvisi di vendita (per quanto nella sentenza impugnata tale contestazione risulta riferita al verbale di aggiudicazione) era stato indicato come creditore pignorante non già il nominativo del curatore dei fallimenti procedenti, bensì la "Procedura esecutiva immobiliare n. 74/07 promossa da Fall.to F P e B s.n.c.". 11.1. La censura è inammissibile in quanto involge un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito, il quale nella specie ha accertato che la lettura dell'avviso di vendita ben consentiva di identificare il creditore procedente, stante l'espresso richiamo al provvedimento del G.E. che autorizzava la vendita dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa sia dal Fallimento della società che dal Fallimento (in ripercussione ex art. 147 legge fall.) dei singoli soci. 12. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al tredicesimo motivo, che denunzia la «violazione o falsa applicazione (...) in ordine all'errata individuazione del soggetto in nome del quale sono state chieste le trascrizioni alla conservatoria dei registri immobiliari», in quanto «il decreto di assegnazione impugnato» recherebbe in epigrafe che la procedura esecutiva era stata promossa dai Fallimenti della società e dei soci «senza tuttavia indicare il codice fiscale e fare alcun riferimento al ruolo e al nominativo del curatore, unico soggetto titolato ad agire in nome e per conto di tali fallimenti», mentre «ai fini della trascrizione del pignoramento, della relativa cancellazione del pignoramento e ordine di intestazione della vendita a favore del signor M S G, la denominazione cambia in "Massa dei creditori del Falimento Gianoncelli F P e B s.n.c. e dei soci Gianoncelli Franco, Peppino e B"». 12.1. Non può essere invero rimesso in discussione in questa sede l'accertamento di merito del giudice a quo circa la inequivoca riferibilità degli atti al soggetto in nome del quale sono state richieste le trascrizioni del decreto di trasferimento, così come la genericità delle contestazioni in ordine alle volture, poiché a pag. 23 della sentenza impugnata si legge chiaramente che «dalla documentazione prodotta dall'attrice, sub doc. 29, costituita dalla richiesta di voltura e nota di trascrizione, non emergono elementi tali da inficiare la validità della trascrizione», e che « dalla detta documentazione emergono invero correttamente l'individuazione del provvedimento oggetto di trascrizione (...) nonché i soggetti interessati (...)».13. Il nono mezzo lamenta la «violazione o falsa applicazione (...) degli artt. 25, 31, 35 e 148 L.F.», per avere il tribunale «sottovalutato la portata delle violazioni della legge fallimentare nell'ambito del giudizio di merito in opposizione al verbale di aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento con contestuale ordine di rilascio degli immobili», ciò in aggiunta alla «indebita commistione del patrimonio societario con il patrimonio dei singoli soci», asseritamente consumatasi per avere il curatore «gestito la procedura esecutiva indistintamente per tutti e quattro i fallimenti». 13.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità e per inconferenza, poiché eventuali irregolarità verificatesi in sede fallimentare andrebbero denunziate in quella sede, senza poter determinare ex sé l'invalidità degli atti espropriativi (cfr. Cass. Sez. 1, 22/10/2004 n. 20637). 14. Con il decimo motivo si lamenta la «violazione o falsa applicazione (...) degli artt. 598, 796, 999 e 1146 c.c. in ordine al mancato consolidamento dell'usufrutto .. della signora Moretti», che non sarebbe stato né pignorato, né consolidato con la nuda proprietà. 14.1. La censura è inammissibile, in quanto evoca confusamente i temi di cause testamentarie pendenti che esulano dall'oggetto del presente giudizio, sui quali il tribunale ha segnalato una preclusione da ne bis in idem;appare comunque dirimente l'accertamento svolto in punto di fatto dal giudice a quo nel senso che «quando il bene immobile nel 2007 è stato oggetto di pignoramento, era già intervenuto il decesso di L M, risalente infatti al 03.04.2003», con la conseguenza che «il diritto di usufrutto era pertanto estinto». 15. Le stesse considerazioni inficiano il dodicesimo motivo, nel quale la questione dell'usufrutto viene in rilievo sotto il profilo della pretesa «nullità del procedimento per mancata rispondenza ex art. 9 112 c.p.c. tra il chiesto e il pronunciato in merito alle articolate e documentate censure di irregolarità della voltura in piena proprietà dell'unità immobiliare a favore del signor M S G», dichiaratamente contenute (solo) nelle «eccezioni sollevate sul punto alle pagine da 34 a 41 della comparsa conclusionale», confusamente richiamate a pag. 48-52 del ricorso, ove si asserisce che nella titolarità dell'usufrutto in questione erano subentrati gli eredi universali di M L, senza che esso fosse stato mai volturato (su impulso dei soggetti legittimati dalla legge n. 670 del 1969) e quindi si fosse riunito alla nuda proprietà, mentre il pignoramento non era stato esteso all'usufrutto, né era intervenuto alcun provvedimento di sua cancellazione. 15.1. Tale doglianza è inammissibile anche perché fondata su una rivisitazione dei fatti di causa non consentita in questa sede, risultando chiaramente dalla sentenza impugnata che l'usufruttaria era deceduta prima dell'inizio dell'espropriazione. 16. Con l'undicesimo motivo si lamenta la «violazione o falsa applicazione (...) degli artt. 2659 e 2674 c.c. e dell'art. 101 c.p.c. in ordine alle irregolarità delle trascrizioni nei registri immobiliari», in quanto, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il Conservatore avrebbe dovuto non solo effettuare i dovuti controlli ex art. 2674 cod. civ. sull'identità dei soggetti a favore dei quali era stata richiesta la trascrizione e sull'apposizione della formula esecutiva al decreto di trasferimento immobiliare, ma anche «accertarsi ex art. 101 c.c. che il decreto di trasferimento fosse stato notificato, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla signora G P, al fine di renderlo opponibile alla stessa e di consentirle di proporre opposizione (come in effetti ha proposto dopo la notifica)»;al contrario, le trascrizioni sarebbero state effettuate 27470201.1 R.G. cons. hola VellaksL ir prima dell'apposizione della formula esecutiva e prima della notifica alla ricorrente del decreto di trasferimento «contenente l'ordine di cancellazione del verbale di pignoramento», quando esse non avrebbero potuto eseguirsi, «stante la non operatività delle sentenze provvisoriamente esecutive per trasferimenti che riguardano immobili e la mancata trascrizione di atti precedenti». 17. Tali censure possono essere esaminate, per connessione, unitamente al quattordicesimo motivo - con cui si lamenta (testualmente) la «violazione o falsa applicazione (...) degli artt. 282 e 586 c.p.c. in ordine alla (...) sospensione d'ufficio dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento e del relativo atto di precetto, nonché del verbale di aggiudicazione, costituenti atti presupposti entrambi inidonei a produrre effetti fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà l'odierna causa», nonché «della sentenza tuttora "sub judice" avanti alla Corte Suprema di Cassazione, pronunciata nella causa in opposizione al testamento di M L, atto presupposto del pignoramento e successiva vendita dell'appartamento di G P», così come non sarebbe «idoneo a produrre effetti fino al passaggio in giudicato della Sentenza che definirà l'appello proposto dalla signora G P, il provvedimento di immissione nel possesso connesso al verbale di assegnazione, emesso ex art. 610 c.p.c. dal G.E.», e tutto ciò in considerazione del fatto che «l'effetto traslativo della proprietà del bene (si produce) solo dal momento del passaggio in giudicato» (con richiamo a Cass. Sez. U, 22/02/2010 n. 4059, riguardante però la sentenza ex art. 2932 cod. civ.) - e al quindicesimo motivo, con cui si lamenta invece la «violazione o falsa applicazione (...) dell'art. 2929 e n. 2921 c.c. in odine al diritto alla restitutio in integrum» poiché, stanti l'avvenuta impugnazione di «tutte le sentenze e i I provvedimenti che hanno caratterizzato l'odierna controversia» e la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado della «nullità dell'apposizione della formula esecutiva sul decreto di trasferimento», «l'accoglimento anche di una sola delle controversie da cui ha avuto origine il pignoramento immobiliare riverserebbe effetti a cascata anche sul trasferimento dell'immobile, con la conseguenza che l'acquirente sarebbe costretto a retrocederlo». 18. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità dell'undicesimo motivo - oltre che del quattordicesimo e del quindicesimo, ritenuti «privi di autonoma consistenza di censure di legittimità», in quanto afferenti non già i contenuti della decisione, bensì aspetti ad essa consequenziali - sulla base di una serie di considerazioni che il Collegio, come in parte già anticipato, ritiene di condividere, nel senso che: i) la critica di inesatta verifica circa i soggetti a favore dei quali è stata richiesta la trascrizione resta superata dal contrario accertamento in fatto del tribunale sulla corrispondente inequivocabilità, che non può essere messo in discussione in questa sede in assenza di censure di carattere revocatorio;ii) la critica afferente il mancato consolidamento dell'usufrutto difetta di specificità e autosufficienza, specie a fronte delle osservazioni svolte dal tribunale in punto di estraneità al thema decidendum della prospettata riserva di usufrutto, ex art. 796 o 698 cod. civ., sulla quale si è già pronunciato il Tribunale di Sondrio con la sentenza del 30 marzo 2006 sopra richiamata, negando che la titolare dell'usufrutto potesse disporne per testamento;iii) l'affermazione per cui l'usufrutto non avrebbe costituito oggetto del pignoramento resta una petizione di principio, ben potendo assumersi, per logica, che gli atti del processo esecutivo non ne recassero menzione proprio in forza della già avvenuta estinzione dell'usufrutto per decesso [Ì- dell'usufruttuaria, con conseguente consolidamento con la nuda proprietà;iv) le censure relative alla mancata verifica della notifica del decreto di trasferimento e della sua efficacia esecutiva difettano di interesse per la ricorrente, in quanto le sfavorevoli conseguenze lamentate (ossia la cancellazione di ogni gravame e la trascrizione dell'acquisto in piena proprietà in favore dell'aggiudicatario) non dipendono da questa fase;v) risultano corrette le osservazioni svolte nella sentenza impugnata, per cui il decreto di trasferimento, perfetto ed esecutivo ex lege dal momento del deposito con la sottoscrizione del cancelliere, è titolo per la trascrizione, da effettuarsi a cura del Conservatore previo semplice controllo estrinseco e formale ai sensi dell'art. 2674 cod. civ., senza alcuna verifica sulla sua notifica, posto che la copia del decreto munito di formula esecutiva, da notificare con il precetto per rilascio, è necessaria solo ai fini della successiva fase di rilascio dell'immobile. 19. Tuttavia, la stessa Procura generale ha segnalato la particolare rilevanza della questione sottesa all'undicesimo motivo - in presenza «di indirizzi e di prassi sensibilmente divergenti tra loro, ancorché basate sulla interpretazione delle medesime disposizioni legislative che vengono in rilievo (art. 586 c.p.c.;artt. 2787 n. 7 e 2884 cod. civ.)» - invocando l'enunciazione del seguente principio di diritto nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, cod. proc. civ.: «Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi), determina, in forza dell'art. 2878, n. 7, cod. civ., l'estinzione dei medesimi vincoli, di cui il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all'esecuzione a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.». 20. Le segnalate criticità ermeneutiche riguardano, in particolare, i seguenti punti: «(a) se il decreto di trasferimento del bene immobile, pronunciato dal giudice dell'esecuzione all'esito del procedimento di espropriazione forzata a norma dell'art. 586 cod. proc. civ., comporti quale proprio effetto ex lege l'immediata cancellazione dei pesi gravanti sull'immobile (trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, iscrizioni ipotecarie);(b) se, in caso di risposta negativa al quesito che precede, essa trovi fondamento in una norma positiva (in particolare nell'art. 2884 cod. civ.);(c) quale sia, di conseguenza, l'ambito di valutazione affidato al Conservatore dei registri immobiliari in ordine all'adempimento della cancellazione dei vincoli gravanti sull'immobile, in particolare sotto il profilo della verifica di stabilità/definitività del decreto di trasferimento». 21. Per esaminare tali questioni è necessario svolgere una breve premessa su contenuti ed effetti - specie in termini di stabilità - del decreto di trasferimento, quale atto conclusivo della vendita forzata (nella specie immobiliare), che la prevalente dottrina declina in termini di sub-procedimento del processo di espropriazione, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte per cui il procedimento di esecuzione forzata è organizzato «non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, consistenti ciascuno in una serie v autonoma di atti ordinati e di distinti provvedimenti successivi, di modo che le situazioni invalidanti che si producano in una fase sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano il conseguimento dello scopo ultimo dell'intero procedimento esecutivo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori». In particolare, l'autonomia di ciascuna delle fasi (in caso di espropriazione immobiliare: autorizzazione della vendita, vendita, aggiudicazione, trasferimento del bene, distribuzione del ricavato) «è resa evidente dal fatto che ciascuna serie di atti è ordinata ad un provvedimento che la conclude, il quale, quando abbia avuto esecuzione, non è ritrattabile dal giudice che lo ha emesso (art. 487, primo comma, cod. proc. civ.), ma può essere dichiarato nullo solo a seguito di opposizione agli atti esecutivi». E' dunque la peculiare funzione del processo esecutivo - che a differenza del processo di cognizione non ha come fine tipico l'accertamento dei diritti - a far sì che eventuali situazioni invalidanti verificatesi in una determinata fase «sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano che il processo attinga il risultato che ne costituisce lo scopo», ossia, come detto, il soddisfacimento dei creditori (Cass. Sez. U, 27/10/1995, n. 11178;conf. Cass. Sez. U, 28/11/2012 n. 21110;v. Cass. n. 4584/1999, n. 837/2007, n. 16799/2008, n. 20814/2009, n. 5796/2014, n. 14765/2014). 22. Muovendo dal dato normativo testuale, l'art. 586 cod. proc. civ. (dettato per la vendita con incanto ma applicabile per il suo carattere generale anche alla vendita senza incanto, stante il richiamo contenuto nell'art. 574, comma 1, cod. proc. civ.) stabilisce che: «1. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia T notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.
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