Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2023, n. 06343
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22156-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati A S, E D R, L M, G M, E A SIPLINO, CARLA D'AIO;
- ricorrente -
Oggetto Art. 124, I co, d.P.R. 1092/1973 «Periodo di servizio prestato» R.G.N. 22156/201 Cron. Rep. Ud. 20/12/2022 PU
contro
V U, B B, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CRESCENZIO
58, presso lo studio degli avvocati B C, S B che li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato P C;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 323/2017 della CORTE D'APPELLO di G, depositata il 12/07/2017 R.G.N. 108/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere Dott. G M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di La Spezia che, provvedendo sulle domande degli attuali controricorrenti, dichiarava il diritto degli stessi all'aumento figurativo della contribuzione ai sensi dell'art.19 del DPR nr.1092 del 1973 come da ciascuno richiesto (in particolare: per Bertella Bruno , l'aumento di 1/3 per la prestazione lavorativa svolta nel periodo tra il 1° novembre 1978 ed il 31 ottobre 1987;
per Vianello Umberto, l'aumento dei 2/5 per la prestazione lavorativa svolta nel periodo tra il 3 novembre 1980 ed il 7 giugno 2001).
2. A fondamento della decisione, la Corte territoriale , premesso che entrambi i lavoratori avevano ottenuto la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale,ai sensi dell’art. 124, comma 1, del DPR nr. 1092 del 1973, riteneva che per « servizio prestato» dovesse intendersi non solo il «servizio effettivo» ma anche il periodo in relazione al quale i dipendenti pubblici militari avessero avuto diritto all’accredito figurativo dei contributi , come nella specie, per il periodo di navigazione svolto ai sensi dell’art. 19 del DPR nr. 1092 del 1973. 3. Ha chiesto la cass azione della decisione l’INPS, con un unico motivo,cui hanno resistito, con controricorso, le parti in epigrafe che, successivamente, hanno anche depositato memoria.
4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha ded otto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 124 del d.P.R. nr. 1092/1973, in connessione con l’art.1 della legge nr. 29/1979, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto, in capo ai controricorrenti, exlavoratori pubblici militari, che non avevano maturato il diritto al trattamento pensionistico presso la Gestione dei pubblici dipendenti ed avevano costituito presso il F.P.L.D. una posizione previdenziale di diritto privato, non solo i contributi versati dal datore di lavoro, in forza del rapporto di pubblico impiego cessato, ma anche la contribuzione figurativa, per avere prestato servizio a bordo di navi in armamento o in riserva.
6. Prima di entrare nel merito delle censure espresse in relazione a questa ratio va respinta l' eccezione , sollevata dai controricorrenti, diinammissibilità del ricorso per difetto di specificità: il ricorso descrive in modo sufficiente e comprensibile tanto il fatto storico che quello
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati A S, E D R, L M, G M, E A SIPLINO, CARLA D'AIO;
- ricorrente -
Oggetto Art. 124, I co, d.P.R. 1092/1973 «Periodo di servizio prestato» R.G.N. 22156/201 Cron. Rep. Ud. 20/12/2022 PU
contro
V U, B B, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CRESCENZIO
58, presso lo studio degli avvocati B C, S B che li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato P C;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 323/2017 della CORTE D'APPELLO di G, depositata il 12/07/2017 R.G.N. 108/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere Dott. G M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di La Spezia che, provvedendo sulle domande degli attuali controricorrenti, dichiarava il diritto degli stessi all'aumento figurativo della contribuzione ai sensi dell'art.19 del DPR nr.1092 del 1973 come da ciascuno richiesto (in particolare: per Bertella Bruno , l'aumento di 1/3 per la prestazione lavorativa svolta nel periodo tra il 1° novembre 1978 ed il 31 ottobre 1987;
per Vianello Umberto, l'aumento dei 2/5 per la prestazione lavorativa svolta nel periodo tra il 3 novembre 1980 ed il 7 giugno 2001).
2. A fondamento della decisione, la Corte territoriale , premesso che entrambi i lavoratori avevano ottenuto la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale,ai sensi dell’art. 124, comma 1, del DPR nr. 1092 del 1973, riteneva che per « servizio prestato» dovesse intendersi non solo il «servizio effettivo» ma anche il periodo in relazione al quale i dipendenti pubblici militari avessero avuto diritto all’accredito figurativo dei contributi , come nella specie, per il periodo di navigazione svolto ai sensi dell’art. 19 del DPR nr. 1092 del 1973. 3. Ha chiesto la cass azione della decisione l’INPS, con un unico motivo,cui hanno resistito, con controricorso, le parti in epigrafe che, successivamente, hanno anche depositato memoria.
4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha ded otto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 124 del d.P.R. nr. 1092/1973, in connessione con l’art.1 della legge nr. 29/1979, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto, in capo ai controricorrenti, exlavoratori pubblici militari, che non avevano maturato il diritto al trattamento pensionistico presso la Gestione dei pubblici dipendenti ed avevano costituito presso il F.P.L.D. una posizione previdenziale di diritto privato, non solo i contributi versati dal datore di lavoro, in forza del rapporto di pubblico impiego cessato, ma anche la contribuzione figurativa, per avere prestato servizio a bordo di navi in armamento o in riserva.
6. Prima di entrare nel merito delle censure espresse in relazione a questa ratio va respinta l' eccezione , sollevata dai controricorrenti, diinammissibilità del ricorso per difetto di specificità: il ricorso descrive in modo sufficiente e comprensibile tanto il fatto storico che quello
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi