Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/03/2021, n. 08698

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/03/2021, n. 08698
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08698
Data del deposito : 4 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVLOVIC SASHA nato il 23/04/1983 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 11/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 29/03/2019, nei confronti di PAVLOVIC SASHA in relazione al reato di cui all' art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, B, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, B, Rv. 230634;
Sez. 4, 39598, B, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, S, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la recidiva è stata applicata non sulla base dei precedenti ma prendendo spunto da essi per ritenere che il fatto contestato fosse espressione di pericolosità sociale attuale e di capacità criminale, anche valorizzando la circostanza che il ricorrente fosse detenuto in luogo di cura al momento del fatto, a dimostrazione della sua pervicacia nel commettere delitti. La pena, ben al di sotto della media edittale, è stata ritenuta congrua in ragione della gravità del fatto e della personalità del ricorrente. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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