Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/2012, n. 9379

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La presunzione legale di paternità di cui all'art. 231 cod. civ., a norma della quale il marito della madre è padre del figlio da essa concepito durante il matrimonio, può essere vinta soltanto con l'azione di disconoscimento di cui all'art. 235 cod. civ. e, quindi, da parte dei soggetti, nei termini e nelle condizioni all'uopo previste, ancorchè vi sia stata declaratoria di nullità del matrimonio tra i coniugi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/2012, n. 9379
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9379
Data del deposito : 8 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. S S - rel. Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
Dott. S G M R - Consigliere -
Dott. DE C C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:




OSCURATAREPUBBLICA ITALIANA

Oggetto
IN

NOME DEL POPOLO ITALIANO

Riconoscimento
paternità.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONER.G.N. 26481/201
PRIMA SEZIONE CIVILE
Cron• 9319
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Rep.
Dott. M G L - Presidente
Ud. 12/04/2012
Dott. S S - Rel. Consigliere -
PU
Dott. M C G - Consigliere -
Dott. M R S G - Consigliere
Dott. C D C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 26481-2010 proposto da:
B.L. vedova G. (C. F.
(omissis) elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA B.

GASTALDI

1, presso l'avvocato BENUCCI
CLAUDIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -

contro

K.P. (C. F. (omissis) elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

DELLE MILIZIE

1, presso
l'avvocato BUCCI ALBERTO, che la rappresenta e difende OSCURATA
unitamente all'avvocato TELESCA NOVELLA, giusta
procura in calce alla comparsa di costituzione di
nuovo difensore;

- controricorrente
contro
M.A.M. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI ROMA;



- intimati -


avverso la sentenza n. 3042/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2012 dal Consigliere Dott. S S;

uditi, per la controricorrente, gli Avvocati BUCCI e TELESCA che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
OSCURATA
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, dopo che con decreto 13 febbraio 1999 era stata ritenuta ammissibile l'azione, con sentenza del 27 giugno 2008,dichiarava che K.P. , nata a (omissis) ,è figlia naturale di G.P.P.
,deceduto il (omissis)
L'impugnazione di B.L. già coniuge ed erede
del G. è stata respinta dalla Corte di appello di
Roma,la quale con sentenza del 14 luglio 2010,ha osservato: a)che la K. era attivamente legittimata ad esercitare l'azione pur se aveva utilmente esperito disconoscimento della paternità di K.W. (sentenza 8319/1999 del Tribunale di Roma) perché non le era stato imposto l'uso del cognome materno in luogo di quello del padre disconosciuto;e perché, d'altra parte, l'uso erroneo del cognome K. .non aveva comportato alcuna
incertezza identificativa in ordine al suo stato di
figlia di M.A.M. ,nonché di destinataria della
pronuncia di disconoscimento del K. ,già coniuge della madre;
b)che all'utile esercizio dell'azione di
riconoscimento non ostava la sentenza definitiva 26 maggio 1958 del Tribunale di S.Marino,rosa efficace in Italia,che aveva dichiarato nullo il matrimonio tra il K. e la M. per impotentia coeundi di
quest'ultima,in quanto la statuizione ivi assunta sul suo OSCURATA
perdurante status di figlia legittima della coppia non costituiva giudicato sulla sua paternità;
né poteva impedirne il disconoscimento attuato con la successiva decisione 8319/99 del Tribunale di Roma. Per la cassazione della sentenza la B. ha proposto
ricorso per 4 motivi/cui resistè K.P. gmbue~ i
Xa42142~44 con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso B.L. deducendo
violazione dell'art.100 cod.proc.civ.,censura la sentenza impugnata per avere attribuito a K.P. la
legittimazione attiva a promuovere l'azione rivolta ad ottenere la dichiarazione di paternità del defunto marito G.P. senza considerare che costei aveva
vittoriosamente esperito azione di disconoscimento della paternità di K.W. per cui*, a seguito di questo
giudizio non poteva più esistere un soggetto avente il nome K.P. ;mentre se tale nome derivava dalla
decisione 3 maggio 1958 del Commissario di San Marino, che le aveva attribuito lo stato di fig1ic legittimg„, del l'art.253 cod.civ. più non le consentiva di ottenere il riconoscimento della paternità del G. in
contrasto con lo stato suddetto.
Con il secondo motivo,deducendo violazione degli
art.2909,250 e 254 cod.civ. addebita ai giudici di merito di avere disatteso il giudicato costituito dalla
OSCURATA
decisione 3 maggio 1959 del Tribunale di San Marino che non aveva soltanto dichiarato la nullità del matrimonio tra i coniugi K.W. ed M.A.M. (madre
della K. ,ma aveva statuito altresì che quest'ultima era figlia legittima del K. per cui a nulla rilevava che
trattavasi di una sentenza straniera posto che la legge 218 del 1995 ha introdotto il principio del suo
riconoscimento automatico in Italia;e perché 'd'altra parte ila decisione era stata dichiarata efficace in Italia con sentenza 15 gennaio 1959 della Corte di appello di Roma. Mentre la successiva azione di disconoscimento di paternità del K. favorevolmente esperita dalla controparte era inidonea a toglierle efficacia, in quanto nella materia vige il principio che il conflitto fra giudicati si risolve a favore della
certezza giuridica formatasi per prima.
Con il terzo,deducendo violazione degli art.6,235 e 253 cod.civ. censura la sentenza di appello per aver statuito in maniera illogica che la K. poteva assumere il cognome del padre in luogo di quello della madre M.A.M.
,posto che se il cognome K. era legittimo,la
sostituzione non poteva essere disposta,mentre se
illegittimo, il nome effettivo della K. era
M. sicché la controversia era stata inutilmente
proposta da altra persona:perciò a nulla rilevando che la precedente sentenza che ne aveva accolto la richiesta di
OSCURATA
disconoscimento della paternità del K. avesse omesso di statuire sul mutamento di cognome,non potendo ex lege detta decisione attribuirle un cognome diverso da quello della madre,e comunque modificarle il cognome del padre legittimo ' K. con quello del padre naturale.
Con il quarto,deducendo violazione degli art.231,250 e 254 cod.civ. in relaz. all'art.30 Costit. ,censura la sentenza impugnata per avere escluso il contrasto di giudicati con la precedente decisione del Tribunale di San Marino assumendo che quest'ultima non aveva
affrontato la questione della paternità della K. sotto il profilo biologico senza considerare la giurisprudenza di legittimità fermissima nel sostenere che la paternità suddetta non è un valore assoluto e comunque da
privilegiare,essendo subordinato alle disposizioni di legge che ben possono preferire invece quella legale:come era avvenuto nel caso concreto,in cui gli stessi coniugi K. M. avevano espressamente riconosciuto la
filiazione legittima di K.P.
Tutte queste censure sono infondate.
Non è anzitutto esatto che la K. difetti di
legittimazione attiva a promuovere l'azione di cui
all'art.269 cod.civ. per avere conservato detto cognome pur dopo il giudizio di disconoscimento di K.W. le°14 l'obbligo di assumere il cognome materno o altro
cognome,poiché la relativa questione può acquistare OSCURATA rilievo per gli effetti dell'art.262 cod.civ. in ordine alla priorità del riconoscimento di ciascuno dei
genitori,nonche alle ipotesi in cui è consentita
l'assunzione del cognome paterno,e soprattutto alla specifica e peculiare tutela del diritto del figlio
all'identità personale. Non anche nell'azione per la ricerca della paternità attribuita dal combinato disposto degli art.269 e 270 cod.civ. "a colui che si pretende
essere figlio" (quale che ne cognome e gli altri
dati identificativi che lo caratterizzano) del genitore del quale si intende provare il dato biologico della
procreazione;
e spetta , quindi, alla K. qualunque sia il cognome che avrebbe dovuto assumere ex lege, per il solo tatto che la stessa,ottenuto il disconoscimento
giudiziale della paternità dell'uomo che era coniugato con la madre M.A.M. al tempo del suo
concepimento,ha intrapreso questo giudizio per il
riconoscimento dello status di figlia naturale
dell'avv.P.P. G.
Diverso problema è, poi, quello di stabilire se la
conservazione del cognome K. abbia avuto conseguenze in merito alla corretta identificazione della sua persona:
tuttavia mai posta in dubbio, né dalla B. né da
alcun giudice neppure nelle numerose precedenti
controversie tra le partì in cui la stessa aveva sempre mantenuto il nome K.P. :perciò non influendo OSCURATA neppure, come osservato dalla sentenza impugnata, sulla validità degli atti processuali,peraltro mai contestata sotto questo profilo dalla ricorrente;la quale dal
cognome suddetto ha invece preteso di trarre conferma dello stato di figlia legittima dell'ex coniuge della madre acquisito dalla in quanto attribuitole dalla
sentenza 3 maggio 1958 del Commissario di S.Marino che si era in tali sensi pronunciata sul suo rapporto di
filiazione con K.W. ed era ormai passata in
giudicato.
Ma anche quest'assunto è inconsistente,avendo la
decisione dato atto nell'ultima proposizione della motivazione,successiva alle statuizioni sulla nullità del matrimonio (le uniche riprodotte nel dispositivo)
esclusivamente del dato cronologico incontestatc,ma oggettivamente neutroiche la

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