Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2021, n. 25311

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2021, n. 25311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25311
Data del deposito : 1 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P M C, nata a Milano il 25/06/1967 avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
( udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
udito il Sostituto Procuratore G L che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avvocato A M in difesa di P M C chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 3866 del 27 ottobre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato (soltanto escludendo la continuazione interna al capo B e conseguentemente riducendo la pena) la condanna di M C P per avere formato la falsa sentenza indicata nel capo B delle imputazioni per fare apparire adempiuto il mandato (recuperare un credito) di avvocato conferitogli da P F dopo l'esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano dal suo assistito e per avere calunniosamente accusato i suoi ex- collaboratori di studio indicati nel capo C di avere contraffatto la sentenza.

2. Nel ricorso presentato dal difensore dell'imputata si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio della motivazione per non avere spiegato perché il documento contraffatto assumerebbe l'apparenza di un atto originale così da risultare idoneo a ingenerare affidamento, tanto più che la attestazione di conformità all'originale e la formula esecutiva si presenta nella forma di una figura strisciata di fatto illeggibile;
b) vizio della motivazione nel ravvisare il dolo, trascurando che, in realtà, l'imputata stessa si attivò per acquisire dalla cancelleria una copia conforme della sentenza (risultata contraffatta) che aveva fornito in fotocopia;
c) erronea applicazione della legge relativamente alla prescrizione perché deve ritenersi che il documento sia stato confezionato non quando (21 aprile 2014) fu prodotto al Consiglio dell'ordine degli avvocati ma nel 2009, poiché F conferì l'incarico all'avvocato P nel 2001 e nel 2009 risulterebbe emessa la sentenza poi dichiarata falsa;
d) violazione di legge e vizio della motivazione nel travisare il contenuto della denuncia della P che intese riferirsi ai suoi ex-collaboratori di studio semplicemente come a persone che avrebbero potuto aiutare a ricostruire i fatti, tanto che questi furono sentiti in sede di sommarie informazioni testimoniali e non con le garanzie previste dall'art. 64 cod. proc. pen.;
e) vizio della motivazione nell'accogliere la domanda di risarcimento della parti civili circa un effettivo accertamento del danno patito.
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