Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2022, n. 48284

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2022, n. 48284
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48284
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: C L, nato a Sannicandro Garganico il 25/4/1966;
avverso la sentenza del 24/9/2021 della Corte di Appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M P;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. S T, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
lette le memorie di replica trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. A G, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -pienamente confermativa di quella di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa contestato- ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo unico della impugnazione:

1.1. inosservanza delle norme penali e processuali penali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett, b e c, cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 108 e 179 cod. proc. pen.;
in particolare, la sera precedente l'udienza fissata per il giudizio di appello, il difensore di fiducia nominato dall'imputato trasmetteva -a mezzo p.e.c.- alla Cancelleria della Corte di appello l'atto (privo dì data, quello allegato alla p,e.c.) contenente la nuova nomina intervenuta, in uno alla richiesta di differimento dell'udienza, previa concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 del codice di rito, così privando di efficacia la nomina del difensore di ufficio, che aveva a sua volta indicato un sostituto per il patrocinio in udienza;
la Corte, in assenza del difensore di fiducia appena nominato, neppure avvedendosi della intervenuta nomina, raccoglieva le conclusioni rassegnate dal sostituto del difensore già nominato di ufficio e procedeva alla celebrazione dell'udienza, definendo il giudizio;
consegue la nullità del giudizio di secondo grado per violazione del diritto di difesa, avendo la Corte di merito inibito la partecipazione al giudizio del difensore nominato di fiducia dall'imputato.
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